Trust, fondo speciale e atti di destinazione a favore di disabili gravi: tutte le agevolazioni fiscali previste dalla Legge “Dopo di noi”. È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (cosiddetta Legge Dopo di noi) [1]. Tra le varie misure è prevista la possibilità di conferire beni e diritti in trust, atti di destinazione o fondi speciali a favore di disabili gravi senza dover pagare l’imposta sulle successioni e sulle donazioni [2]. Prima di esaminare il dettaglio e le condizioni delle agevolazioni, riepiloghiamo in sintesi gli istituti del trust, fondo speciale disabili e atti di destinazione, tutti utili alla tutela di soggetti con disabilità. Trust: istituto giuridico attraverso il quale un soggetto trasferisce un bene ad un altro soggetto (c.d. trustee) affinché ne disponga secondo determinate istruzioni nell’interesse di un ulteriore soggetto beneficiario. Fondo speciale disabili: fondo nazionale per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (previsto dalla Legge Dopo di noi). Atti di destinazione [3]: atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità. Agevolazioni fiscali per trust, fondi e atti di destinazione a favore di disabili Le esenzioni e le agevolazioni fiscali previste dalla legge “Dopo di noi” sono ammesse se sussistono, congiuntamente, le seguenti condizioni. Il trust, i fondi speciali e gli atti di destinazione devono: 1) perseguire come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti. La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell’atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali o nell’atto istitutivo del vincolo di destinazione 2) avvenire per atto pubblico; 3) identificare in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descrivere la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti; indicare le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità grave; 4) nell’atto istitutivo del trust, nel contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali e nell’atto di costituzione del vincolo di destinazione, devono individuare, rispettivamente, gli obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti. Devono indicare, inoltre, gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore; 5) avere come esclusivi beneficiari le persone con disabilità grave; 6) i beni conferiti devono essere destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust ovvero dei fondi speciali o del vincolo di destinazione; 7) individuare il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all’atto dell’istituzione del trust o della stipula dei fondi speciali o della costituzione del vincolo di destinazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del trust o dei fondi speciali o del vincolo di destinazione; 8) stabilire il termine finale della durata del trust, dei fondi speciali o del vincolo di destinazione nella data della morte della persona con disabilità grave; 9) stabilire la destinazione del patrimonio residuo. In caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che hanno istituito il trust, i fondi speciali o il vincolo di destinazione, i trasferimenti di beni e di diritti reali a favore dei suddetti soggetti godono delle esenzioni dall’imposta sulle successioni e donazioni e le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Al di fuori di tale ipotesi, in caso di morte del beneficiario il trasferimento del patrimonio residuo, è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni, in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee, dal fiduciario del fondo speciale o dal gestore del vincolo di destinazione sono esenti dall’imposta di bollo. In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei trust o di loro destinazione ai fondi speciali, i Comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell’imposta municipale. Le agevolazioni fiscali si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2017. [1] L. n. 112 del 22 giugno 2016, G.U. 24 giugno 2016, n. 146. [2] Art. 6 L. n. 112 del 22 giugno 2016. [3] Art. 2645 – ter cod. civ. RICHIEDI CONSULENZA SU QUESTO ARGOMENTO
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