Ho accumulato dei risparmi ed altri soldi mi sono stati regalati cosicché ora ho oltre 3.500 euro in contanti: li posso versare sul conto in un’unica volta o è meglio farlo in due soluzioni? Ogni correntista è libero di depositare qualsiasi importo di denaro sul proprio conto corrente, sia esso postale o bancario; la stessa libertà riguarda anche i prelievi. Non vi sono limiti, quindi, all’utilizzo dei contanti, per cui, in tal caso, si potrà versare anche una somma superiore a tremila euro. Ecco perché. A partire dal 1° gennaio 2016, la legge [1] ha innalzato da 1.000 a 3.000 euro la soglia oltre la quale è vietato il trasferimento di denaro contante (e così anche per quanto riguarda il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore). Condizione, però, perché si possa parlare di trasferimento di contanti e che quindi scatti l’obbligo di utilizzo di strumenti tracciabili oltre i 3.000 euro, è che il denaro passi dalla mano di un soggetto a quella di un altro; insomma, il trasferimento deve riguardare soggetti diversi (anche se uno dei due è una pubblica amministrazione). Solo in questi casi, dunque, c’è l’obbligo di utilizzare, oltre 3.000 euro, strumenti come il bonifico bancario, l’assegno non trasferibile, le carte di credito o di debito. Invece, il versamento – così come il prelievo – dal conto corrente (bancario o postale) non comporta il trasferimento di denaro tra due soggetti poiché i soldi, in questo caso, rimangono sempre nella titolarità del correntista e non vengono invece trasferiti in favore di altri. Alla banca, infatti, non viene trasferita la proprietà del denaro ma solo la custodia. Dunque, il versamento di una somma di denaro sul conto corrente postale o bancario può essere fatto in un’unica soluzione anche se superiore a 3.000 euro senza incorrere nell’irrogazione delle sanzioni previste dalle disposizioni in materia di antiriciclaggio e tracciabilità. Leggi anche “Quanto contante si può prelevare in banca dopo il 2016“. [1] Art. 1, co. 898, Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) che ha modificato l’art. 49 co. 1, d.lgs. n. 231/2007.
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