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Equitalia: pignoramenti di mobili per cartelle da 4milioni PDF Stampa E-mail
Consulenza Legale
domenica 03 luglio 2016

Pignoramenti di mobili e arredi per cartelle di pagamento non riscosse da 4 milioni di euro: che sia istigazione al suicidio o abuso del processo o utilizzo sproporzionato del mezzo di pignoramento, il comportamento di Equitalia è estremamente scorretto.

 

Quale contribuente mai, al giorno d’oggi, che non abbia pagato le cartelle esattoriali per l’attività lavorativa andata male, possiede in casa beni mobili da 4milioni di euro tanto da giustificare un pignoramento di Equitalia sugli arredi dell’abitazione? Eppure succede che l’Agente della Riscossione invii, a fronte di svariati milioni di debiti, avvisi con la richiesta di farsi trovare in casa, in un determinato giorno ed ad uno specifico orario, per aprire la porta all’ufficiale di riscossione (una sorta di ufficiale giudiziario): quest’ultimo dovrà procedere, in quella occasione, a pignorare i mobili presenti nell’appartamento. Pignorare non significa necessariamente “asportare”: il più delle volte i beni restano nella custodia del debitore, salvo che il creditore decida di presentare l’istanza di vendita. In quel caso scatterà la materiale apprensione da parte dell’Istituto Vendite Giudiziarie e la vendita all’asta del bene.

Tuttavia, a meno che non vi sia qualche oscuro collegamento con la riserva aurea di Fort Knox, viene difficile pensare a un pensionato, nullatenente o cui sia già stato pignorato tutto, che possegga in casa beni sufficienti a soddisfare anche una minima parte della pretesa milionaria azionata da Equitalia. Allora, perché l’Agente della riscossione agisce tramite pignoramento mobiliare? Come ci si può difendere? È possibile rifiutarsi di aprire la porta? Procediamo con ordine.

Come funziona il pignoramento mobiliare

Il creditore, o il suo avvocato, deve richiedere all’ufficiale giudiziario un atto di pignoramento, consegnandogli l’atto di precetto e il titolo esecutivo (che, nel caso di Equitalia, sono inglobati in un unico documento, ossia la cartella di pagamento già precedentemente notificata al debitore).

All’ufficiale deve essere versata anche una somma di denaro quale anticipo delle spese per l’accesso presso i locali del debitore e per l’esecuzione materiale del pignoramento (gli eventuali importi residui vengono poi restituiti).

L’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, compie materialmente il pignoramento, ricercando i beni da pignorare nei luoghi indicati dal creditore. Che significa? Che si recherà a casa del debitore, ossia presso il domicilio o la residenza, per ricercare le cose da pignorare. Si può anche recare in ogni altro luogo nel quale il debitore dimora con carattere di abitualità e di tendenziale stabilità, anche se per mero spirito di ospitalità da parte del proprietario dell’immobile.

L’ufficiale giudiziario può effettuare il pignoramento solo nei giorni feriali tra le ore 7 e le ore 21.

L’ufficiale giudiziario sceglie i beni da pignorare dando preferenza alle cose che ritiene di più facile e pronta liquidazione nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all’importo del credito precettato aumentato della metà. Egli pertanto deve preferire denaro contante, oggetti preziosi o titoli di credito, o comunque beni che appaiono di sicura realizzazione (quali apparecchi tecnologici, veicoli, ecc.).

Perché Equitalia sceglie il pignoramento mobiliare?

Il pignoramento mobiliare è la forma di pignoramento più incerta che esista: non solo perché i beni che si trovano in casa del debitore sono tutti usati e, quindi, difficilmente rivendibili (salvo si tratti di gioielli che, certamente, il proprietario di casa si guarderà bene dal mostrare all’ufficiale giudiziario), ma anche perché, nelle abitazioni di oggi, non sono più presenti oggetti di valore. Tuttavia, quand’anche ciò dovesse essere, la vendita risulterebbe ugualmente difficile: non esistono infatti sistemi di pubblicità per avvisare i potenziali interessati del giorno in cui verranno bandite le aste degli oggetti pignorati. Risultato: nel 99% dei casi, i pignoramenti non vanno a buon fine e i mobili vengono restituiti al debitore.

Cosa resta? Il più delle volte solo l’onta per il debitore che ha visto bussare a casa l’ufficiale giudiziario. O solo la paura che questi possa essere visto dai vicini mentre porta via – come nelle migliori scene hollywoodiane – i divani e il frigorifero. Ma tutto questo non è possibile in Italia dove esiste un codice che vieta il pignoramento dei beni essenziali per la sopravvivenza quali, a titolo di esempio, i guardaroba, le stufe, la cucina e i relativi utensili, i letti, le provviste, il frigorifero, ecc. (per la lista completa consulta l’articolo del codice).

È chiaro però che il timore di un pignoramento che avviene in modo plateale – e non quindi telematicamente (come il pignoramento dell’automobile) o con l’iscrizione in un registro (come per il pignoramento della casa) o con l’invio di una lettera alla banca (come per il pignoramento del conto corrente) – porta molti contribuenti a pagare. O meglio, a svenarsi. O quanto meno a chiedere la rateazione di un debito che non potranno mai saldare completamente quand’anche dovessero vivere altri mille anni.

Il caso di Mario Rossi (un nome di fantasia, che useremo solo per coprire l’identità di un nostro lettore) è esemplare: l’uomo ha appena ricevuto un avviso di pignoramento mobiliare per un debito di 4miloni di euro. Difficile a credersi? Leggete qua.

Equitalia sa già in partenza che il sig. Rossi non possiede in casa 4milioni di euro: lo sa perché conosce la sua pensione, al di sotto della soglia di pignorabilità, e i suoi immobili, che ha già pignorato. E allora, per cercare di spremerlo con l’ultima carta che le rimane – la paura – gli notifica un avviso di pignoramento dei mobili: forse spera che il sig. Rossi, in verità, non sia il sig. Rossi, ma un occulto magnate che ha per hobby il culto di nascondere banconote da 500 euro sotto il mattone.

Il che ci appare un gesto estremamente scorretto: in un’epoca in cui non si fa altro che parlare di suicidi per debiti, agire sapendo in partenza che un pignoramento mobiliare non potrà mai recuperare 4 milioni di euro, significa far leva sulle molle psicologiche del debitore. Che non si sa dove potrebbero arrivare.

Come possiamo qualificare la scelta di Equitalia di avviare un pignoramento sugli arredi del debitore per un credito di 4 milioni di euro? Un’istigazione al suicidio o – più correttamente dal punto di vista giuridico – un abuso del processo. Comunque lo si voglia chiamare, Equitalia in questo dimostra un comportamento, a nostro avviso, fortemente irresponsabile, di strumentalizzazione della legge. È vero, infatti, che il pignoramento prescelto deve essere sempre proporzionato al credito fatto valere: ma ciò non può ridursi al solo il divieto di pignorare un immobile che vale 100mila euro per un debito di 100 euro, ma deve anche intendersi al contrario come divieto cioè a pignorare un bene che vale 10 euro per soddisfare un credito di 1 milione.

Come difendersi in questi casi?

Non aprire la porta è impossibile: il rischio è quello di subire un procedimento penale. Il non farsi trovare in casa risolve il problema solo in apparenza, senza contare che qualche giudice pignolo potrebbe interpretare questo comportamento come una forma di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Non è calpestabile neanche l’idea di vendere tutti i mobili prima dell’arrivo dell’ufficiale giudiziario per poi riprenderseli in comodato: in questi casi, un contratto del genere, per essere opponibile al creditore, deve essere anteriore alla data della notifica del titolo (la cartella) e, soprattutto, deve avere data certa (facile sarebbe, altrimenti, retrodatare qualsiasi accordo, simulando vendite inesistenti).

Insomma, a differenza di Equitalia – che usa il “trucchetto” del pignoramento mobiliare da 4 milioni di euro per spingere il debitore a pagare – il contribuente ha poche alternative. Una cosa è certa: il pignoramento mobiliare ha una caratteristica fondamentale, che è anche il suo principale punto debole: esso si estende solo ai beni che l’ufficiale giudiziario vede al momento del suo accesso. Se non li vede o non li trova non può pignorarli né può immaginare la loro stessa esistenza…

 

Fonte La Legge per Tutti

 

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Creazione Startup innovative: non serve il notaio PDF Stampa E-mail
Consulenza Aziendale
sabato 02 luglio 2016

Le start-up potranno essere costituite online anche senza il notaio. Ecco come funziona la più grande delle innovazioni in ambito aziendale. 

 

Ieri il Ministero dello Sviluppo economico [1] ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello standard per la costituzione della startup senza notaio.

Gli adempimenti relativi da parte degli uffici del registro delle imprese sono stati invece approvati con apposita circolare del medesimo Ministero [2].

Vi diamo tutti i dettagli di quella che potrebbe essere definita la più grande delle innovazioni.

Cos’è una start-up innovativa?

La start-up innovativa è una società di capitali non quotata in Borsa, avente oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Quali requisiti deve avere una start-up innovativa?

Le start-up innovative devono soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:

1.      sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15 per cento del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione;

2.      impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro ovvero in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale;

3.      essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

Start-up innovative: si costituiscono senza notaio.

La procedura per la costituzione senza notaio delle start-up innovative è resa possibile dall’uso della firma digitale.

Gli atti costitutivi e gli statuti sono redatti e sottoscritti con firma digitale attraverso la piattaforma digitale appositamente predisposta dal Registro Imprese, all’indirizzo startup.registroimprese.it.

Naturalmente ciascuno dei contraenti dovrà sottoscrivere l’atto (nel caso di SRL unipersonale questo corrisponde all’unico contraente) e non sarà possibile prevedere alcuna sottoscrizione alternativa.

Come compilare il modello elettronico di costituzione start-up innovativa

I soci dell’azienda dovranno compilare tutti i dati necessari per la registrazione dell’atto, compilando l’apposito modello e sottoscrivendolo digitalmente.

A questo punto direttamente attraverso la piattaforma il documento potrà essere inviato tramite PEC dedicata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio. Alle Entrate arriveranno:

·         il modello sottoscritto;

·         l’atto costitutivo;

·         gli eventuali documenti a corredo e la ricevuta di pagamento.

L’ufficio delle Entrate tramite posta elettronica certificata trasmette all’indirizzo dedicato, la liquidazione finale e gli estremi di registrazione.

Se l’esito dell’analisi delle Entrate è positivo l’ufficio del registro delle imprese iscrive provvisoriamente entro 10 giorni l’azienda accludendo alla pratica la dicitura aggiuntiva «startup costituita a norma dell’articolo 4 comma 10 bis del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale».

La dicitura della provvisorietà scomparirà successivamente, quando sarà verificata l’assenza di irregolarità formali.

Qualora invece si rilevino irregolarità allora l’ufficio del registro imprese sospenderà il procedimenti di iscrizione e assegnerà tramite PEC a tutti i sottoscrittori un termine congruo non superiore a 15 giorni, per regolarizzare la pratica.

La mancata regolarizzazione comporterà il rifiuto dell’iscrizione.

Vantaggi delle start-up innovative

Come è noto le start-up innovative devono iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese e sono esonerate dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese e del diritto camerale dovuto in favore delle camere di commercio.

Per conoscere tutti i vantaggi di una start-up innovativa suggeriamo il nostro approfondimento Start-up innovativa: requisiti, bilanci, comunicazioni.

 

 

[1] DM Ministero dello Sviluppo Economico 1.07.2016.

[2] MISE Circ. n. 3691/C.

 

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Fondo patrimoniale: a cosa serve? PDF Stampa E-mail
Consulenza Legale
venerdì 01 luglio 2016

Il fondo patrimoniale è sempre più utilizzato per tutelare i beni dai creditori a favore dei bisogni della propria famiglia. Vediamo quando conviene, come funziona e quanto costa.

Il fondo patrimoniale è un vincolo costituito con atto notarile su beni immobili, titoli di credito (azioni di una società per azioni, obbligazioni, titoli di stato), beni mobili registrati (veicoli, imbarcazioni, aerei). Sono esclusi il denaro contante, le polizze vita, i crediti, le gestioni patrimoniali. La finalità è quella di destinare i beni che ne fanno parte e i redditi da essi prodotti ai bisogni della famiglia, avendo riguardo all’indirizzo della vita familiare, alle condizioni economiche e al ceto sociale a cui i coniugi appartengono: il fondo , infatti, non può essere soggetto a pignoramento da parte dei creditori se i loro crediti sono sorti dopo la sua costituzione e se riguardano scopi estranei alle necessità del nucleo familiare.

Fondo patrimoniale: chi può costituirlo?

Il fondo patrimoniale può essere costituito da uno o entrambi i coniugi (le coppie di fatto sono escluse) oppure da un terzo per testamento (per esempio il genitore), o da un terzo (anche uno dei fidanzati) in vista di un futuro matrimonio. In tal caso la costituzione sarà efficace solo se le nozze vengono poi effettivamente celebrate.

Fondo patrimoniale: i beni restano vincolati sempre e comunque?

Per i crediti generati prima della costituzione del fondo patrimoniale, i creditori potranno rivalersi sui beni del fondo patrimoniale solo se riescono a fornire la prova che quest’ultimo sia stato creato con la finalità di mettere al riparo i beni dai creditori. In tal caso, l’azione revocatoria del fondo deve essere incardinata entro cinque anni dalla data di costituzione del fondo patrimoniale.

Se la revocatoria viene vinta dal creditore, il debitore (specie se si tratta di debiti fiscali o nei confronti dello Stato) può essere passibile di sanzioni penali.

Nel caso in cui uno dei beni costituenti il fondo patrimoniale sia gravato da ipoteca, essa sopravvive. Ecco perché è consigliabile inserire nel fondo solo quegli immobili la cui ipoteca sia in fase di estinzione.

Fondo patrimoniale: ci sono casi in cui i beni sfuggono all’esecuzione?

Una precisazione è d’obbligo: come in parte anticipato, il pignoramento dei beni facenti parte del fondo è possibile solo nel caso in cui il creditore agisca per soddisfare crediti derivanti dal mancato pagamento di debiti contratti per esigenze familiari. In altre parole, i beni conferiti al fondo sfuggono all’esecuzione se i debiti contratti dal coniuge, da cui derivino le pretese creditorie, siano sorti per motivi voluttuari o speculativi. Per esempio, si riterranno contratti per esigenze familiari sia i debiti tributari per esercizio di attività imprenditoriale tesa a potenziare la capacità lavorativa di uno dei conferenti o per attività d’impresa sia gli oneri condominiali per un bene conferito al fondo.

Per i crediti derivanti da fatto illecito, invece, vale la regola secondo cui è sempre possibile agire in via esecutiva

Fondo patrimoniale: chi amministra i beni che ne fanno parte?

Per quel che riguarda l’amministrazione dei beni facenti parte del fondo, si applicano le norme previste per la comunione legale (cioè il regime patrimoniale ordinario della famiglia, adottabile solo se non sia diversamente stabilito): pertanto, l’amministrazione ordinaria spetta ai coniugi disgiuntamente e quella straordinaria ai coniugi congiuntamente, indipendentemente dal fatto che siano titolari dei beni stessi.

Fondo patrimoniale: si possono vendere i beni che ne fanno parte?

I beni si possono vendere, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare solo con il consenso di entrambi i coniugi, anche se il proprietario è uno solo di essi.

Se vi sono figli minori si possono vendere, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare solo con l’autorizzazione concessa dal giudice nei casi di necessità o utilità evidente, se nell’atto costitutivo non è stato previsto che si possa disporre liberamente dei beni senza bisogno dell’autorizzazione del tribunale, anche in presenza di figli minori.

Fondo patrimoniale: si può estinguere?

Se non diversamente previsto nell’atto costitutivo del fondo, esso si estingue in caso di annullamento del matrimonio, morte di uno o entrambi i coniugi, divorzio. Se vi sono figli minori, il fondo dura fino al raggiungimento della loro maggiore età.

Nel caso della morte di uno dei coniugi, se nel fondo patrimoniale vi erano dei beni di proprietà del defunto, essi vengono trasmessi agli eredi; se, però, vi sono figli minori, il fondo continua fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio. Il giudice ha in questo caso il potere di svincolare i beni del fondo, per cui i figli che li abbiano ereditati non solo ne saranno titolari, ma potranno anche goderne liberamente.

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Addio Equitalia Sud, Nord e Centro, arriva Equitalia Servizi PDF Stampa E-mail
Consulenza Legale
venerdì 01 luglio 2016

Cosa cambia in Equitalia dopo la fusione delle tre società del gruppo: modificati anche gli indirizzi email.

 

Da oggi non esistono più Equitalia Sud, Nord e Centro: dalla loro fusione nasce un nuovo soggetto che si chiama Equitalia Servizi per la Riscossione Spa. È con questa nuova e unica sigla che gli italiani dovranno da oggi confrontarsi per quanto riguarda le notifiche delle cartelle di pagamento, la riscossione e i relativi pagamenti delle somme iscritte a ruolo, le richieste di rateazione o di accesso agli atti amministrativi, le domande per gli estratti di ruolo o per quant’altro riguarda il recupero dei crediti dello Stato e degli enti locali (salvo per la Sicilia).

Equitalia Servizi di Riscossione Spa sostituisce quindi i tre agenti precedentemente attivi sul territorio. A ricordarlo è stata la stessa società, con un comunicato stampa diramato ieri (leggi “Equitalia: arriva la cartella amica”). Lo scopo è quello di migliorare l’efficacia dell’attività e di potenziare la relazione con i contribuenti, attraverso procedure più uniformi, semplificazione degli adempimenti e strutture locali appositamente dedicate all’assistenza e ai servizi per cittadini e imprese.

Cosa cambia con Equitalia Servizi per la Riscossione Spa?

Innanzitutto a cambiare saranno le cartelle di pagamento, almeno per quanto riguarda il nome del mittente che non sarà più Equitalia Nord, Sud o Centro, ma appunto Equitalia Servizi per la Riscossione Spa. Il che è bene che sia chiarito in anticipo, posta la delicatezza del periodo che vede i contribuenti esposti al continui pericolo di truffe e tentativi di frodi anche informatiche da parte di criminali che sfruttano spesso il nome di amministrazioni per carpire l’altrui buona fede e ottenere pagamenti indebiti.

Cambia quindi anche la modulistica, carta intestata e firme nelle e-mail. Gli eventuali documenti recanti le vecchie diciture potranno essere utilizzati apponendo, accanto al nome dell’estinto agente di riscossione, il timbro con la nuova denominazione.

Vanno aggiornati anche gli indirizzi email;

la posta elettronica dei dipendenti avrà ora un diverso nome del dominio: Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo .

Muta anche la casella di posta elettronica certificata del gruppo (PEC), indicato nel Registro imprese, sarà invece Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo . Segnate bene questo indirizzo perché da oggi sarà l’unico per le comunicazioni ufficiali. Anche quest’ultimo è un elemento importante da tenere in considerazione per evitare il rischio di chi, per timore di frodi informatiche, non apra la PEC quando invece, al suo interno, vi è una notifica di una cartella di pagamento.

Nulla cambia per i messi notificatori interni, le cui nomine restano valide (la fusione determina una successione a titolo universale della incorporante dei rapporti giuridici dell’incorporata).

Quanto alle deleghe e procure rilasciate dai vecchi agenti della riscossione saranno revocate a ogni effetto, per essere sostituite da nuovi atti in via di conferimento (anche per quanto riguarda la gestione dei conti correnti bancari). Tutto il personale, ai vari livelli di responsabilità, potrà comunque rilasciare quietanza ai contribuenti per le somme incassate.

 

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Donazione di immobile revocata se il figlio non assiste il genitore PDF Stampa E-mail
Consulenza Legale
giovedì 30 giugno 2016

La nuda proprietà della casa donata torna al padre usufruttuario se il figlio non gli presta assistenza.

La donazione con cui il genitore trasferisce al figlio la nuda proprietà di un immobile (conservando per sé l’usufrutto) può essere subordinata alla condizione che il donatario si prenda cura, vita natural durante, del donante. In tal caso si parla della cosiddetta donazione modale [1], con la conseguenza che, se il beneficiario della donazione non adempie al proprio obbligo di prestare l’assistenza richiesta, si può vedere revocato il trasferimento della nuda proprietà. È quanto chiarito dal Tribunale di Cagliari in una recente sentenza [2].

Il codice civile stabilisce che la donazione può essere gravata da un “onere” come, appunto, una prestazione vitalizia di assistenza in favore del donante. Il donatario, al pari di qualsiasi controparte contrattuale, è tenuto a rispettare tale obbligo, adempiendo l’onere, tuttavia entro i limiti del valore della cosa donata; ad esempio, al donatario non possono essere chiesti sforzi economici superiori al prezzo di mercato del bene donato. Oltre tale limite, infatti, egli può esimersi dal rispettare l’onere.

In caso di inadempimento a tale obbligo da parte del donatario, il donante – o, in caso di successivo decesso, i suoi eredi – può chiedere la risoluzione della donazione per inadempimento, il che significa, da un punto di vista pratico, che il bene donato ritorna al precedente proprietario.

La donazione della nuda proprietà

La donazione modale si è diffusa soprattutto tra genitori e figli per evitare le scartoffie sulla successione e iniziare a disporre dei beni di famiglia tra i vari eredi già prima del decesso del proprietario. Proprio perché la donazione viene effettuata in età avanzata, il genitore vuol garantirsi due utilità:

·         la possibilità di continuare a vivere nell’immobile donato: a tal fine, egli regala solo la “nuda proprietà” della casa, riservandosi però il diritto di usufrutto, ossia di poter continuare ad abitare nell’immobile;

·         la possibilità che il beneficiario della donazione si prenda cura di lui nei momenti di difficoltà fisica: a tal fine, il donante sottopone la donazione alla condizione che il donatario gli presti un’assistenza fino al termine dei suoi giorni. Si realizza così la cosiddetta donazione modale.

La donazione modale

Trasferire la nuda proprietà dell’immobile in cambio di una prestazione vitalizia di assistenza costituisce una donazione gravata da onere modale, onere tuttavia che non costituisce un corrispettivo tale da trasformare la donazione in una vendita e non snatura la gratuità del gesto. Tuttavia se il donatario non si prende effettivamente cura del donante, la donazione può essere “cancellata” per inadempimento.

Per stabilire se si tratti o meno di donazione modale è bene leggere con attenzione l’atto di donazione siglato davanti al notaio. È in esso che deve risultare, in modo chiaro, l’onere per il donatario. Non si può considerare quindi una semplice “clausola di stile”, dal valore formale e non sostanziale, l’impegno del donatario a prendersi cura del donante in cambio della donazione: si tratta, al contrario, di un vero e proprio obbligo.

Tuttavia, è bene chiarire che il passaggio della proprietà si verifica immediatamente, alla stipula dell’atto di donazione e non subordinatamente a una successiva verifica dell’adempimento della prestazione del donatario. Piuttosto, in caso di inadempimento, il donante o i suoi eredi possono agire per ottenere la restituzione dell’immobile.

Nel caso di specie, il Tribunale ha risolto per inadempimento, in favore dell’anziano genitore, una donazione con riserva di usufrutto: in essa si stabiliva il trasferimento gratuito della nuda proprietà dell’immobile al donatario in cambio, da parte di quest’ultimo, di una prestazione vitalizia di assistenza in favore del donante. Per il giudice, lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l’imposizione di un peso al beneficiato “purché esso, non assumendo il carattere di corrispettivo, costituisca una modalità del beneficio senza snaturare l’essenza di liberalità della donazione”. E dunque, la prestazione imposta al beneficiario di prestare assistenza al donante, in quanto finalizzata “al perseguimento di ulteriori fini di natura non patrimoniale”, non trasforma la donazione in una comune vendita.

Spetta comunque al donante o ai suoi eredi, che vogliano far sciogliere il trasferimento della proprietà, dimostrare l’inadempimento da parte del donatario.

 

 

[1] Art. 793 cod. civ.

[2] Trib. Cagliari sent. n. 1321/16 del 27.04.2016.

 

 

 

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