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Microcredito Caritas: sostegno per sovraindebitamento e idee progetto PDF Stampa E-mail
Impresa
domenica 26 giugno 2016

Finanziamenti agevolati di microcredito per sostenere l’imprenditoria femminile: la Caritas in campo. Ecco come fare.

 

Non tutti sanno che esistono dei finanziamenti agevolati Caritas finalizzati a sostenere soggetti in condizione di svantaggio o di difficoltà. Lo strumento prescelto è quello del microcredito. Vediamo di cosa si tratta.

Per la Caritas, il microcredito oltre ad essere uno strumento di lotta alla povertà è soprattutto un’opportunità di affermazione e crescita di identità, di dignità umana, di solidarietà nei confronti di quei poveri che desiderano crescere e svilupparsi.

Le Caritas diocesane interessate al microcredito sono oltre 120 e sostengono famiglie in difficoltà, immigrati e intervengono nelle regioni colpite da emergenze e calamità naturali.

Cos’è il microcredito?

Il microcredito è uno strumento di finanziamento che concede a fronte di idee interessanti di sviluppo, piccoli prestiti a fronte – generalmente – di nessuna garanzia reale. Particolarmente diffuso nei Paesi in via di sviluppo, il microcredito sta ottenendo sempre maggiore successo anche nel nostro Paese, per la grande risposta che offre in termini di restituzione del debito: si calcolano percentuali vicine al 99%.

Anche la Caritas è scesa in campo per favorire percorsi di sviluppo imprenditoriale basati su questo strumento (sebbene introducendo la figura di un garante). Vediamo i dettagli.

Microcredito Caritas: come funziona

Il finanziamento Caritas prevede un capitale massimo variabile in ragione della tipologia di idea che si intende finanziare. Il piano di restituzione ha una durata massima di 5 anni, con tasso di interesse del 4%. Le prime rate si cominciano a corrispondere dopo 12 mesi dal ricevimento del capitale.

Ecco la documentazione che è necessario presentare:

·         un’istanza di finanziamento con le informazioni sul suo nucleo familiare e sull’attività lavorativa;

·         documento di identità;

·         codice fiscale del soggetto richiedente e del proprio coniuge;

·         copia del preventivo di spesa o fatture dei debiti da saldare;

·         garante.

Esistono generalmente in ogni Caritas provinciale 5 differenti strumenti di Microcredito attivi, ecco la lista (che comunque può variare da sede a sede):

·         Microcredito Regionale

·         Microcredito Etico Sociale

·         Prestito della Speranza 3.0 ‘Credito Sociale’

·         Prestito della Speranza 3.0 “Credito Fare Impresa”

·         Microcredito per sovraindebitamento e antiusura.

I referenti del servizio prestano particolare attenzione ai principi etici, curano la dimensione unitaria dell’ascolto, e del discernimento in merito ai requisiti necessari per accedere alle differenti forme di microcredito.

Per ulteriori informazioni consigliamo di raggiungere la sede Caritas più vicina (generalmente ne è presente una in ogni capoluogo di provincia).

 
Testamento dell’incapace valido solo in un momento di lucidità PDF Stampa E-mail
Consulenza Legale
domenica 26 giugno 2016

Annullamento del testamento per stato di infermità mentale: la differente prova nel caso di infermità mentale o abituale e intermittente.

 

Il testamento olografo dell’anziano parente affetto da infermità mentale stabile può essere valido solo se, nel momento in cui è stato scritto, egli si trovava in uno stato di lucidità, altrimenti si considera sempre nullo per incapacità di intendere e di volere. Al contrario, nel caso in cui l’infermità non fosse stabile, ma intermittente, lo stato di piena capacità si presume, salvo prova contraria. È quanto stabilito dal tribunale di Roma in una recente sentenza [1].

La sentenza in commento appare particolarmente interessante perché spiega come orientarsi, in tribunale, con riferimento alle prove da esibire al giudice, in caso di impugnazione del testamento quando il de cuius presentava una situazione di incapacità mentale. Sappiamo infatti che, un elemento essenziale per la validità del testamento olografo – quello cioè redatto di proprio pugno dal de cuius e, quindi, senza l’assistenza del notaio – è che il testatore, al momento di redigere le sue ultime volontà, fosse nel pieno delle sue capacità di intendere e volere. Tale circostanza, però, non può essere accertata da nessuno in quel momento (il testamento, di solito, viene scritto nella segretezza della propria stanza, in un momento di profonda riflessione). Così, qualora dovessero sorgere contestazioni tra gli eredi, sarà necessario ricostruire ex post lo stato di salute del testatore per vedere se questi fosse stato davvero nelle condizioni di comprendere il significato delle sue azioni e volontà.

Ecco che allora – spiega il giudice romano – bisogna distinguere tra infermità mentale stabile e infermità mentale intermittente, laddove la prima è costituita da una patologia permanente, mentre nella seconda l’infermità si manifesta a tratti, ove più sono le pause di lucidità che quelle di malattia.

Ebbene, a seconda che si versi nell’uno o nell’altro caso, cambiano i termini dell’onere della prova per chi vuole contestare il testamento. In particolare:

·         nel caso di infermità mentale stabile, essendo l’incapacità lo stato “normale” e quotidiano del soggetto, essa si presume e spetta a chi ha interesse a sostenere la validità del testamento provare che fu redatto in un momento di lucido intervallo;

·         nel caso, invece, di infermità mentale intermittente la normalità rappresenta la regola; con la conseguenza che, in questo caso, è chi impugna il testamento e vuol farlo annullare che ha l’onere di dimostrare che esso fu redatto in un momento di incapacità di intendere e volere.

Pertanto, se al momento della redazione del testamento il de cuius era affetto da un deficit cognitivo permanente, spetta a chi vuol difendere la validità delle ultime volontà del parente dimostrare che il documento fu redatto in un momento di lucidità e di pieno possesso della capacità di intendere e volere.

La vicenda

Impugnato un testamento per incapacità del testatore, il giudice ha nominato un consulente tecnico affinché valutasse le condizioni di salute del de cuius sulla base della cartella clinica. Dalla documentazione medica, il professionista ha rilevato che il defunto era affetto da una patologia degenerativa, diagnosticata dalla clinica neurologica dell’ospedale presso il quale il testatore era stato ricoverato più di un anno prima della data del testamento. Nel periodo successivo l’uomo non ha eseguito più valutazioni di controllo ma le sue condizioni erano peggiorate.

Alla luce di questi fatti il Ctu ha quindi concluso che l’uomo alla data della redazione della scheda si trovasse in condizione di incapacità anche se non era possibile escludere “fluttuazioni delle capacità cognitive”.

Non essendo stata fornita la prova della redazione del testamento in un momento di lucidità e pieno controllo delle proprie capacità, il giudice ha ritenuto nullo l’atto.

 

[1] Trib. Roma sent. n. 22327/15.

 

 

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Cartella di pagamento per posta privata: notifica nulla? PDF Stampa E-mail
Consulenza Legale
domenica 26 giugno 2016

La notifica con l’agenzia privata di poste è valida solo se la cartella di pagamento è stata consegnata da Equitalia a Poste Italiane e quest’ultima si è poi rivolta alla società privata.

 

Ti è arrivata una cartella di Equitalia ma, anziché esserti stata consegnata dal postino, ti è arrivata da un corriere o un servizio di poste private? Ti stai chiedendo se è valida una notifica fatta in questo modo? La risposta è contenuta in una sentenza della Cassazione di pochi giorni fa [1].

Come avviene la notifica delle cartelle di pagamento

In linea generale la notifica delle cartelle di pagamento può avvenire:

·         o a mani dirette dell’interessato e, in tal caso, a consegnartela dovrà essere necessariamente un messo notificatore del Comune, un agente della polizia municipale o un ufficiale giudiziario;

·         oppure per posta e, in tal caso, a bussare al campanello dovrà essere il tradizionale postino di Poste Italiane.

Se la notifica della cartella avviene con la posta privata

In merito alla seconda modalità di notifica, quella per posta, la legge [1]impone che a consegnare il plico di Equitalia sia solo il cosiddetto “agente universale” ossia Poste Italiane. A quest’ultima società, infatti, lo Stato continua a riservare in via esclusiva gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie.

Esiste però un solo caso in cui la notificazione a mezzo posta è valida anche se il plico venga consegnato da un’agenzia privata di recapito: qualora sia stata proprio Poste Italiane – che abbia ricevuto la richiesta di notifica da parte di Equitalia – ad affidare la consegna della cartella di pagamento all’agenzia privata. In tal caso, infatti, l’attività di notifica rimane all’interno del rapporto tra l’Ente Poste e l’agenzia di recapito, e permane in capo a Poste Italiane la piena responsabilità per l’espletamento del servizio. Lo ha chiarito la Cassazione con una recente sentenza [2].

Cartella di pagamento consegnata da agenzia privata: è tutto nullo?

Assolutamente no, risponde la Cassazione. Poste Italiane, infatti, è libera di affidare a società private le sole attività materiali connesse alla notifica, mentre le attività in tema di certificazione della consegna continuano ad essere svolte dalla prima.

Il principio è dunque quello secondo cui la notificazione a mezzo posta, è valida anche se il plico sia consegnato al destinatario da un’agenzia privata di recapito, qualora il notificante si sia rivolto all’ufficio postale, e l’affidamento del plico all’agenzia privata sia avvenuto per autonoma determinazione dell’Ente Poste, al quale la legge continua a riservare in via esclusiva gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, perché in tal caso l’attività di recapito rimane all’interno del rapporto tra l’Ente Poste e l’agenzia di recapito, e permane in capo al primo la piena responsabilità per l’espletamento del servizio.

 

 [1] D.lgs. n. 261/1999.

[2] Cass. sent. n. 13073/16 del 23.06.2016.

 

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Notifica di cartelle Equitalia nulla senza avviso alla porta? PDF Stampa E-mail
Consulenza Legale
domenica 26 giugno 2016

Ho ricevuto una notifica di una cartella di Equitalia mentre ero assente ma il postino non ha affisso avviso di deposito alla Casa comunale alla porta della mia abitazione come prescrive il codice di procedura civile all’art. 140. È valida la notifica?

 

In caso di irreperibilità del destinatario della notifica di una cartella di pagamento, il codice di procedura [1] stabilisce che, se non è possibile eseguire la consegna dell’atto da notificare per irreperibilità del destinatario o per incapacità o rifiuto delle altre persone presenti in casa (familiari conviventi o donna addetta alle pulizie), l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi e affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

Può dirsi violato il codice di procedura civile per non avere il soggetto notificatore affisso dietro la porta del destinatario l’avviso di deposito dell’atto notificando presso la casa comunale? La questione è stata di recente decisa dalla Cassazione [2] secondo cui tale vizio non comporta alcuna nullità della notifica se il postino o il messo notificatore ha completato la procedura immettendo il relativo avviso nella cassetta delle lettere e ha anche inviato la seconda raccomandata di avviso, in cui si comunica al destinatario che la cartella può essere ritirata presso la Casa Comunale presso cui è stata depositata. In ogni caso, si tratterebbe di eventuale nullità sanata dalla proposizione del ricorso.

La Corte Costituzionale [3] ha dichiarato illegittima la predetta norma nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

 

[1] Art. 140 cod. proc. civ.

[2] Cass. sent. n. 13073/16 del 23.06.2016.

[3] C. Cost. sent. n. 3/2010

 

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Ipoteca Equitalia nulla senza un termine per presentare difese PDF Stampa E-mail
Consulenza Legale
domenica 26 giugno 2016

In caso di mancato pagamento della cartella esattoriale, Equitalia deve dare al contribuente un termine per presentare osservazioni scritte o adempiere: è il cosiddetto obbligo di contraddittorio preventivo.

 

È nulla l’ipoteca sulla casa, iscritta da Equitalia per omesso pagamento delle cartelle esattoriali, se al contribuente non viene dato un termine per difendersi, presentando scritti o, eventualmente, per chiedere la rateazione del debito. L’ipoteca, in buona sostanza, non può piombare sull’immobile del contribuente dall’oggi al domani, ma ci deve essere prima un preavviso e, detta intimazione, deve dare il tempo al debitore di partecipare a un “contraddittorio” con l’ufficio. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza [1].

Notifica del preavviso di iscrizione di ipoteca

Il procedimento per l’iscrizione dell’ipoteca deve avvenire rispettando i seguenti passaggi:

·         notifica della cartella di pagamento;

·         60 giorni di tempo al contribuente per pagare o fare ricorso;

1.      in caso di mancato pagamento, se l’importo da riscuotere è inferiore a 20mila euro, Equitalia non può iscrivere ipoteca e non può pignorare immobili; può però provvedere ad altre forme di pignoramento.

2.      in caso di mancato pagamento, se l’importo da riscuotere è pari o superiore a 20mila euro, Equitalia può iscrivere ipoteca, ma non può pignorare immobili;

3.      in caso di mancato pagamento, se l’importo da riscuotere è pari o superiore a 120mila euro, Equitalia può iscrivere ipoteca e anche pignorare l’immobile (purché non si tratti dell’unico immobile di residenza, adibito ad abitazione principale del debitore e non di lusso);

·         se si rientra nelle ipotesi 2) e 3), e quindi Equitalia può iscrivere ipoteca, dovrà prima notificare un preavviso di iscrizione di pagamento;

·         30 giorni di tempo al contribuente per pagare, rateizzare o presentare scritti e difese a Equitalia per sostenere l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria;

·         in caso di mancato pagamento entro 30 giorni, viene iscritta ipoteca.

Se Equitalia iscrive ipoteca prima del termine di 30 giorni dalla notifica del preavviso, o se non dimostra di aver notificato detto preavviso, l’ipoteca è nulla.

Equitalia deve notificare il preavviso con le stesse modalità previste per la cartella di pagamento e, quindi:

·         a mani, tramite il messo notificatore

·         per posta, tramite il servizio di Poste Italiane e la raccomandata a.r.

Equitalia non deve effettuare alcuna ulteriore e successiva comunicazione, neppure dell’avvenuta iscrizione ipotecaria.

Senza la prova della notifica dell’avviso, l’ipoteca è nulla

Secondo la sentenza in commento, è nulla l’iscrizione di ipoteca legata all’omesso pagamento delle cartelle esattoriali di Equitalia senza il preventivo “contraddittorio” col contribuente, ossia senza aver comunicato a questi che, entro 30 giorni, si provvederà all’iscrizione dell’ipoteca, dandogli così il termine per difendersi o pagare.

Spetta all’Esattore dare prova della notifica e del rispetto del termine di 30 giorni, producendo:

·         la relazione di notifica del messo notificatore, in caso di notifica a mani

·         la cartolina con l’avviso di ricevimento (e, in caso di irreperibilità, la seconda raccomandata con l’avviso di deposito in Comune), in caso di notifica a mezzo posta.

Si legge nella sentenza che, in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’amministrazione finanziaria, prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili, deve comunicare al contribuente che procederà all’iscrizione, concedendo al medesimo un termine che può essere determinato in trenta giorni, per presentare osservazioni o effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione ai procedimento, garantito anche dalla Carta dei diritti fondamentali della Unione europea [2].

 

[1] Cass. sent. n 13115/2016.

[2] Artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea.

 

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