Home arrow Press Room arrow Consulenza Legale arrow Il Trust
Il Trust PDF Stampa E-mail
Scritto da Nicola Tartaglia   
sabato 28 settembre 2013

Il Trust è un istituto giuridico di origine inglese di antichissima tradizione, ampiamente sviluppato e diffuso in tutto il mondo anglosassone, e da tempo anche nel nostro Paese. Grazie alla sua flessibilità, il Trust permette di perseguire una molteplicità di finalità meritevoli di tutela nel nostro ordinamento e consente di ottenere un effetto protettivo di beni e diritti, detto di segregazione, di portata generale ed utilizzabile da chiunque.

Il nostro paese è stato uno dei primi a sottoscrivere (a L’Aja nel 1985), e ratificare con legge (la n. 364 del 1989), la “Convezione sulla legge applicabile ai Trust ed al loro riconoscimento”. L’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale che ne è seguita ha confermato la piena legittimità dell’istituzione, da parte dei cittadini italiani, di c.d. Trust interni.

Si tratta di Trust caratterizzati dal fatto che il disponente, i beneficiari, il Trustee ed i beni conferiti in Trust sono italiani, mentre la legge regolatrice è quella di uno dei numerosi Stati stranieri che disciplinano il Trust.

La scelta di istituire un Trust si basa sulla constatazione che tale strumento giuridico sia spesso l’unico nel nostro ordinamento giuridico che consente in modo efficace e completo di realizzare i desideri e gli interessi meritevoli di tutela di un cittadino italiano.

Condizione preliminare ed imprescindibile affinché il Trust svolga la sua funzione protettiva è che colui che istituisce un Trust

  1. non abbia pregresse situazioni di debito patologiche;
  2. attui un effettivo affidamento al Trustee;
  3. persegua solo leciti interessi.

La ricerca di un legittimo risparmio fiscale, quando è possibile, costituisce solo una conseguenza e non l’obiettivo della istituzione di un Trust.

Il Trust c.d. interno, a cui legittimante un cittadino italiano può ricorrere, è lo strumento giuridico che meno si presta a conseguire scopi illeciti.

Figurativamente il Trust è assimilabile ad una solida “cassaforte giuridica” nella quale colui che istituisce il Trust (il Disponente) conferisce qualsiasi bene o diritto, al fine di proteggerlo da eventuali, future vicende personali o dall’azione di terzi che ne possano impedire l’utilizzo per il fine o per i soggetti prescelti dal Disponente.

Tecnicamente il Trust è un rapporto giuridico, in forza del quale il Disponente, per realizzare un proprio interesse meritevole, affida dei beni ad un’altra persona, fisica o giuridica (il Trustee), affinché questa li impieghi, in base alle regole predeterminate dal Disponente nell’atto istitutivo del Trust, in favore di uno o più beneficiari, oppure per il raggiungimento di un certo scopo.

Il Trustee non può disporre o gestire i beni affidatigli in modo difforme da quello che è il programma previsto dal Disponente nell’atto istitutivo.

Il Disponente può nominare se stesso o un’altra persona quale Guardiano del Trust; questi ha poteri di controllo sull’operato del Trustee, il quale è obbligato a rendere il conto dell’attività compiuta.

Istituendo un Trust, il Disponente non soltanto trasferisce un bene al Trustee indicandogli come esso debba essere impiegato e a favore di chi ma ottiene un effetto protettivo, tipico del Trust, detto di segregazione, la cui ampiezza non ha eguali tra gli strumenti giuridici presenti nel nostro ordinamento.

a. in ambito familiare:

·         mantenimento del patrimonio della famiglia unito nel tempo;

·         tutela dei figli minori in costanza di separazione o divorzio;

·         sostegno economico ai figli che si sposano;

·         assistenza a soggetti handicappati, deboli, malati;

·         adempimento di obblighi morali.

b. in ambito commerciale:

·         controllo di un gruppo industriale;

·         gestione di patti di sindacato;

·         gestione di operazioni di investimento congiunto in una società;

·         costituzione di garanzie per i creditori;

·         alienazione di beni gravati da pesi;

·         incasso di crediti e loro distribuzione.

Il Trustee

Il Trustee è il soggetto che custodisce e gestisce la “cassaforte giuridica Trust” nella quale il Disponente ha inserito alcuni suoi beni e diritti, dopo aver affisso, a chiare lettere, sulla porta blindata di detta cassaforte, un programma di gestione e di destinazione.

Il Trustee riceve dal Disponente le posizioni soggettive (beni o diritti), che divengono segregati e separati dal patrimonio personale del Trustee (art. 11 legge 364 del 1989). Questi persegue la finalità del Trust definita dal Disponente nell’atto istitutivo, nell’esclusivo interesse di terzi beneficiari o per il raggiungimento di un determinato scopo.

Il trasferimento di beni e diritti al Trustee è quindi:

a.       strumentale al perseguimento delle finalità del Trust;

b.      temporaneo, in quanto, prima o poi, le posizioni soggettive detenute in Trust verranno trasferite dal Trustee ai terzi beneficiari, od impiegate per il raggiungimento dello scopo del Trust.

Il Trustee può esercitare i poteri afferenti ai beni conferiti in Trust, nei limiti e con le modalità definite dal disponente nell’atto istitutivo di Trust, gestendole nell’interesse dei beneficiari o per il conseguimento dello scopo del Trust.

Il Trustee è quindi il mezzo che consente al Disponente di realizzare i suoi legittimi interessi nel tempo, a prescindere dalla sua esistenza in vita e da futuri eventi di carattere personale o patrimoniale che possano colpire il disponente stesso e i futuri beneficiari del Trust.

Il Trustee non può trarre alcuna utilità dai beni ricevuti in Trust, ad eccezione di un compenso concordato con il disponente.

In passato l’ufficio di Trustee veniva ricoperto da persone fisiche, amici di famiglia del disponente o professionisti di sua fiducia.

Attualmente in Italia la prassi affida prevalentemente il compito di Trustee a persone giuridiche specializzate “Trust Company”.

Una Trust Company è una società costituita appositamente per svolgere l’attività di Trustee in modo professionale.

Essa è la moderna espressione della figura del Trustee, in quanto il Disponente di un Trust:

  1. desidera affidarsi ad un Trustee dotato della migliore preparazione teorica ed esperienza pratica per conseguire effettivamente la protezione, la sicurezza ed il fine desiderato;
  2. richiede un Trustee con competenze anche nei campi del diritto civile, tributario e commerciale, nei quali il Trust produce i suoi effetti;
  3. pretende un Trustee indipendente;
  4. vuole poter contare su di un soggetto professionale che si sia assunto il compito di eseguire scrupolosamente quanto stabilito nell’atto di Trust al verificarsi di determinati eventi, oppure per evitare che indesiderati eventi si verifichino.

Ogni anno migliaia di imprese familiari cessano la loro attività per problemi legati alla successione in azienda: ciò avviene a causa di mancata preparazione a tale evento ed alle scarse soluzioni legislative a tale problema.

Il passaggio generazionale nell’impresa, se non progettato per tempo dall’imprenditore quando è ancora in vita, conduce spesso a conflitti all’interno della sua famiglia con riflessi devastanti per l’impresa.

La delicatezza del passaggio generazionale non riguarda solo l’impresa, ma interessa anche la successione nel patrimonio di famiglia.

Il Trust ha trovato utile applicazione per programmare il passaggio generazionale:

a.       nell’azienda ed assicurare continuità di gestione nell’impresa;

b.      nel patrimonio di famiglia.

Il passaggio generazionale in azienda e nel patrimonio familiare, anche nei casi in cui può sembrare semplice, deve essere affrontato per tempo e pianificato in modo obiettivo.

Il Trust si è rivelato lo strumento più efficiente nel caso in cui:

  1. sia già stato individuato il successore, ma occorre individuare e gestire le condizioni, le modalità ed i tempi del passaggio dei beni di famiglia o dell’azienda;
  2. sia quando:
  • il successore non ci sia ancora (perché per esempio è minore di età);
  • il successore ci sia, ma non presenta il carattere e le attitudini necessarie a gestire ed amministrare l’azienda o i beni di famiglia;
  • esistono più successori, ma si teme che un eventuale disaccordo tra di essi possa ostacolare od addirittura paralizzare l’andamento dell’azienda;
  • solo un successore ha manifestato interesse all’azienda.

Illustrazione di Caso pratico

(La descrizione della fattispecie reale avviene in modo da garantire la riservatezza dei soggetti interessati)

Una successione in azienda senza un successore

La sig.ra Stefania, non più giovanissima, senza figli, né parenti, è rimasta vedova da poco.

A seguito della scomparsa del marito ha ricevuto per successione la partecipazione quale unico socio di una società che svolge da sempre in città importante attività commerciale.

La sig.ra Stefania non vuole cedere l’azienda in quanto, anche dopo la sua morte, desidera:

a.       garantire la continuazione della storica attività dell’azienda;

b.      conservare lo spirito ed i valori impressi dal marito nella gestione della stessa;

c.       mantenere l’occupazione agli attuali dipendenti, a cui si sente legata da un rapporto di stima ed affetto;

d.      continuare a ricevere, vita naturale durante, i redditi prodotti dall’azienda.

 

Non esistendo alcun discendente che potesse succedere nell’azienda, a Stefania erano giunte numerose proposte di acquisto, ma la cessione dell’azienda non avrebbe garantito la soddisfazione dei suoi desideri.

Inoltre nessuno ordinario strumento del nostro ordinamento giuridico era idoneo a soddisfare i suoi interessi.

I meritevoli interessi della sig.ra Stefania sono stati pienamente conseguiti e tutelati con un Trust appositamente progettato e strutturato per lo specifico caso.

 
< Prec.   Pros. >