Home arrow Press Room arrow Consulenza Aziendale arrow Materia Fiscale
Materia Fiscale PDF Stampa E-mail
Scritto da Nicola Tartaglia   
venerdì 18 ottobre 2013

Deducibilità crediti: novità rilevanti sono contenute nel disegno di Legge Stabilità in riferimento al trattamento fiscale delle rettifiche di valore su crediti per il settore bancario e assicurativo. Ai fini Ires, viene riscritto l'articolo 106, comma 3, del Tuir che d'ora in avanti conterrà, per gli enti creditizi, l'intera disciplina delle rettifiche di valore su crediti verso la clientela (svalutazioni e perdite), non trovando più applicazione l'articolo 101 del Tuir per tali soggetti. Dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela saranno deducibili nell'esercizio in cui sono imputate in bilancio e nei 4 successivi; unica eccezione è costituita dalle perdite derivanti dalla cessione dei crediti per le quali resta inalterato il regime di integrale deducibilità nell'esercizio di realizzo. Viene anche meno la necessità di distinguere tra crediti coperti da garanzia assicurativa e non (Il Sole 24 Ore).

 

Compensazioni: visto di conformità anche per i crediti relativi alle imposte dirette e Irap per procedere alla compensazione orizzontale. Lo prevede il disegno di legge di stabilità 2014. La nuova norma decorre dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Quindi il nuovo adempimento riguarderà le dichiarazioni dei redditi Unico 2014 compreso il modello Irap e 770. Le verifiche che il professionista deve effettuare, sono relative al solo riscontro formale della corrispondenza, in ordine all'ammontare delle componenti positive e negative relative all'attività di impresa esercitata e rilevanti ai fini delle imposte, dovendo prescindere da valutazioni di merito. Il Cndcec, sulla scorta delle indicazioni operative rilasciate dalle Entrate nella circolare 57/E/2009, ha reso disponibile una checklist dei controlli che il professionista deve svolgere (Il Sole 24 Ore).

 
< Prec.   Pros. >