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Lo scioglimento e la liquidazione delle società di capitali e delle cooperative PDF Stampa E-mail
Scritto da Nicola Tartaglia   
domenica 20 ottobre 2013

Le cause di scioglimento delle società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata) previste dall’art. 2484 c.c. sono le seguenti:

il decorso del termine (se la società ha un termine di scadenza, che, come abbiamo detto, per l’art. 2521 c.c. riformato non è più obbligatorio);

il conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo (a meno che esso non venga modificato dall’assemblea);

per l’impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell’assemblea;

per la riduzione del capitale sociale al disotto del limite legale (Euro 10.000 per la Srl ed Euro 120.000 per la Spa e la Sapa), salvo quanto disposto dagli artt. 2447 e 2482-terc.c., vale a dire la ricostituzione del capitale ad una cifra non inferiore a detto minimo deliberata dall’assemblea dei soci convocata a tale fine dagli amministratori,

nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 – quater e 2473 c.c. di impossibilità di rimborsare al socio che recede la quota o le azioni che rappresentano la sua partecipazione;

per deliberazione dell’assemblea;

per le altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto (1° comma).

Ai sensi dell’ art. 2545 – duodecime c.c., le causedi scioglimento della società cooperativa sono quelle previste dai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell’art. 2484 c.c., nonché la perdita totale del capitale sociale ed, ai sensi del 2° comma dell’art. 2522 c.c., il venir meno del numero minimo di soci prescritto dalla legge che non sia reintegrato entro un anno.

Il numero 4 del 1° comma dell’art. 2484 c.c. non si applica alle società cooperative perché riguarda la riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale, che per queste società non è previsto avendo esse un capitale variabile non determinato in un ammontare prestabilito, come prevede l’art. 2524 c.c.).

La disciplina del procedimento discioglimento e liquidazione delle società di capitali e della società cooperativa è quella prevista dagli artt. da 2485 a 2496 c.c. che, assieme all’art. 2484, costituiscono il Capo VIII del Titolo V del Libro V del Codice Civile.

Per le società cooperative ciò deriva dal fatto che ad esse, per quanto non disposto dal Titolo VI del Libro V del Codice Civile contenente la loro disciplina specifica, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società per azioni od, in alcuni casi, quelle sulla società a responsabilità limitata (art. 2519, 1° comma in combinato disposto con l’art. 2522, 2° comma, c.c.).

Ricordiamo che le cooperative a cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata sono quelle di minori dimensioni, vale a dire quelle che hanno un numero di soci da tre ad otto (sempre) e quelle con un numero di soci inferiore a venti e superiore ad otto oppure con un totale dell’attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di Euro (in questi ultimi due casi ci deve essere una espressa previsione dell’atto costitutivo della cooperativa che dispone l’applicabilità della disciplina della Srl).

Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del 1° comma dell’art. 2484 c.c., alla data dell’iscrizione presso l’Ufficio del Registro delle Imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e nell’ipotesi di scioglimento per deliberazione dell’assemblea dei soci (numero 6), dalla data di iscrizione di questo atto (art. 2484, 3° comma, c.c.).

Qualora lo statuto o l’atto costitutivo prevedano altre cause di scioglimento diverse da quelle previste dalla legge, essi devono determinare anche di quale organo della società è la competenza a deciderle od accertarle e ad effettuare l’iscrizione presso l’Ufficio del Registro delle Imprese della dichiarazione con cui la causa di scioglimento viene accertata o dell’atto con cui lo scioglimento della società cooperativa viene deciso (4° comma). (Fonte diritto.it)

 
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