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Pec: obbligatoria per i fallimenti PDF Stampa E-mail
Scritto da Nicola Tartaglia   
venerdì 08 novembre 2013

Dal  31 ottobre, scatta l’obbligo dell’invio tramite posta certificata delle domande per le procedure concorsuali relative a fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria.

Pertanto chi intende presentare la domanda di ammissione al passivo o di rivendica restituzione, dovrà inoltrare la domanda all’indirizzo Pec della procedura, che il curatore deve aver comunicato al registro delle imprese.

L’obbligo vale per tutte le procedure di cui sopra, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del dl 179/2012 (quindi 19/12/12). Così infatti viene previsto dal comma 5 dell’articolo 17, del decreto legge n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012. “Per le procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia stata effettuata la comunicazione di cui al comma 4, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2013.” Inoltre sempre il comma 5 prevede che “Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria”.

Ricordiamo infine che la domanda deve essere debitamente sottoscritta dalla parte personalmente, senza necessità dunque di patrocinio legale.

 
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