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Scritto da Nicola Tartaglia   
domenica 15 dicembre 2013

Concorso dirigenti Agenzia delle Entrate. Il Consiglio di Stato manda alla Corte Costituzionale

26 novembre 2013

 

 

La questione concerne l’appello della celebre pronuncia del Tar Lazio – n.7636/2011-che ha bloccato le nomine a dirigenti, presso diversi uffici dell’ Agenzia delle Entrate, nei confronti di numerosi funzionari – esattamente 767! – che, pur avendo ricevuto l’incarico a termine per l’espletamento delle funzioni dirigenziali, non avevano svolto il concorso previsto per legge e, quindi, erano privi della relativa qualifica; la nomina si porrebbe dunque in contrasto con i principi di cui agli artt. 19 e 52 del d. lgs. n. 165/2001 e risulterebbe affetta da nullità assoluta.

La questione è rilevante: qualora venissero dichiarati nulli gli incarichi dirigenziali suddetti potrebbe discenderne la correlata nullità di tutti gli atti e provvedimenti emanati da tali “invalidi” dirigenti.

Nelle more della insorta controversa giudiziaria, il legislatore ha cercato di rimediare all’operato dell’Agenzia delle Entrate con l’art. 8 comma 24, legge 44/2012, con il quale si autorizza l’attribuzione di incarichi dirigenziali a funzionari della stessa Agenzie mentre è in corso l’espletamento dei concorsi; ed inoltre si fanno salvi gli incarichi “già affidati” a funzionari privi di qualifica dirigenziale.

La “sanatoria” legislativa però non convince i Giudici di Palazzo Spada che con  sentenza n. 5451/2013 del 18.11.2013 hanno rimesso gli atti alla Corte Costituzionale. (Fonte Giurdanella.it)

Fallimento delle società partecipate: la Cassazione dice sì

27 novembre 2013

La Corte di Cassazione -con sentenza n. 22209/2013- ammette la fallibilità di una s.r.l. – partecipata al 51% dall’Ente Locale- costituita per gestire smaltimento e stoccaggio dei rifiuti.

A sostegno della decisione i seguenti rilievi:

- Non osta alla dichiarazione d’insolvenza il pericolo relativo alla possibile interruzione del servizio pubblico essenziale; infatti, la stessa legge fallimentare prevede strumenti specifici per la gestione provvisoria della società fallita.

- Gli impianti necessari alla prosecuzione del servizio rimangono di proprietà pubblica: così, nonostante la procedura fallimentare, l’Ente pubblico proprietario potrebbe affidare ad altri soggetti terzi la gestione dei servizi senza interrompere il servizio.

Ma soprattutto: se l’ente locale sceglie di avvalersi dello strumento privatistico della società di capitali per la gestione dei servizi, dovrà necessariamente accollarsi i rischi legati all’insolvenza delle stesse.

Questo il principio di diritto degli Ermellini: Deve dunque concludersi, secondo quanto è stato correttamente rilevato in dottrina, che la scelta del legislatore di consentire l’esercizio di determinate attività a società di capitali — e dunque di perseguire l’interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico — comporta anche che queste assumano i rischi connessi alla loro insolvenza, pena la violazione principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che con esse entrano in rapporto ed ai quali deve essere consentito di avvalersi di tutti gli strumenti di tutela posti a disposizione dall’ordinamento, ed attesa la necessità del rispetto delle regole della concorrenza, che impone parità di trattamento tra quanti operano all’interno di uno stesso mercato con le stesse forme e con le stesse modalità”.(Fonte Giurdanella.it)

 

 
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