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Cassazione: nuove disposizione in materia di espropriazione PDF Stampa E-mail
Scritto da Nicola Tartaglia   
domenica 15 dicembre 2013

Il decreto di espropriazione non comporta, di per sé, la perdita dell’animus possidendi sul bene da parte del precedente proprietario, che potrà invocare l’usucapione

Di recente, la Suprema Corte, ha disciplinato la materia dell’ espropriazione in maniera innovativa rispetto al passato.

In particolare, nella vicenda era coinvolto il Comune di Roma che citava in giudizio un inquilino di un condominio, che occupava senza titolo un’ immobile, richiedendone il rilascio, l’ indennità di occupazione nonché il risarcimento del danno.

Il convenuto resisteva e deduceva che il decreto prefettizio di espropriazione per pubblica utilità del 1970 era ormai inefficace.

Ciò premesso, occorre analizzare la normativa sull’espropriazione per pubblica utilità.

L’ espropriazione è un provvedimento ablativo, che trova il suo fondamento costituzionale nell’art. 42 terzo comma della Costituzione, che così recita:“La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale“.

Segue l’ art. 834 c.c. secondo cui. “ ..nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà, se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità”.

Dalla legge fondamentale, legge n. 2359/1865 si arriva al più recente D.P.R. n. 327/2001.

Molte sentenze fino ad ora emesse hanno confermato il potere impositivo della P.A. nei confronti del cittadino, così: il T. A. R. Campania, Salerno, sez. I- 15/05/2009, n. 2279, CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 3/09/2008 (Ud. 15/07/2008), Sentenza n. 4114.

Fino all’ intervento della Corte di Cassazione, che con sentenza n. 25594 del 14 novembre 2013, II sez. civile, ha così disposto: “ il decreto di espropriazione non comporta, di per sé, la perdita dell’animus possidendi sul bene da parte del precedente proprietario, il quale, pertanto, potrà legittimamente invocare il compimento in suo favore dell’usucapione, qualora l’espropriante non abbia poi proceduto all’immissione in possesso, né attuato il previsto intervento urbanistico”.

Una pronuncia questa, che penalizza la P.A. non attiva nell’ esecuzione del decreto di esproprio e dall’ altra apre la possibilità al cittadino di rientrare nel possesso del bene, fino a poco tempo fa impensabile. (Fonte diritto.it)

 

 
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