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Mediazione Obbligatoria PDF Stampa E-mail
Scritto da Nicola Tartaglia   
domenica 15 dicembre 2013

Convenzioni vietate: convenzioni sui prezzi vietate e assistenza legale obbligatoria ma non nella mediazione facoltativa. Il miG, con circolare del 27 novembre, ha fornito i primi chiarimenti sulla disciplina della conciliazione dopo la reintroduzione dell'obbligatorietà disposta l'estate scorsa con il Dl «del fare». Sul punto cruciale del conflitto d'interessi, la circolare parte da un dato di fatto: la segnalazione di convenzioni o accordi, stipulati tra l'organismo di mediazione e le parti indirizzate a stabilire forme di agevolazioni, sconti in materia di compensi economici, a favore di una soltanto delle parti in mediazione. Queste forme di accordo rappresentano, a giudizio del miG, un'evidente violazione della disciplina a presidio dell'immagine di imparzialità dell'organismo di mediazione (Il Sole 24 Ore).

Mediazione in studio: il miG stringe le maglie sugli avvocati mediatori. Accendendo i riflettori, in particolare, sugli organismi di mediazione che hanno sede presso lo studio di un avvocato o uno studio associato di avvocati, in violazione sia del codice deontologico forense sia del principio di indipendenza e imparzialità del mediatore sancito dal dlgs 28/2010. La violazione di tale norma, quindi, non darà luogo soltanto alla segnalazione, da parte dell'autorità di vigilanza del miG, al competente consiglio dell'ordine forense, ma anche all'adozione di provvedimenti da parte della stessa autorità vigilante. Lo ha stabilito il miG con circolare 27/11/2013 (prot. 168322), con i primi chiarimenti sulla cosiddetta mediazione bis, disciplinata dall'art. 84 del dl 69/2013, che modifica il digs 28/2010 (Italia Oggi).

 
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