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Strisce blu: per chiedere il pagamento i Comuni devono far causa PDF Stampa E-mail
Scritto da Nicola Tartaglia   
mercoledì 01 giugno 2016

Il vigile non può più elevare le multe per superamento dell’orario coperto dal ticket pagato sulle aree di sosta a pagamento (strisce blu): il Comune dovrà quindi attivare gli strumenti civilistici del recupero crediti, ma il decreto ingiuntivo è una via poco praticabile.

 

Per quanto paradossale possa essere, il Comune che voglia recuperare i 41 euro per la sosta dell’auto sugli spazi a pagamento, contrassegnati dalle strisce blu, dovrà fare una causa ordinaria (con tutti i costi e i tempi che essa impone), ma non potrà mai elevare una multa; multa che, diversamente, sarebbe di certo nulla. È questa la conseguenza del mancato adeguamento di gran parte delle amministrazioni locali alla nota del Ministero dei Trasporti del 12 maggio 2015. Ma procediamo con ordine.

 

Non esiste alcuna norma, all’interno del codice della strada, che sanzioni il comportamento dell’automobilista il quale, dopo aver regolarizzato il ticket per la sosta sulle strisce blu, alla scadenza del tempo coperto dal pagamento non lo rinnovi e che, quindi, rimuova il mezzo ben oltre l’orario indicato sul ticket stesso. Tanto per fare un esempio, se Tizio paga un ticket per 10 minuti e poi torna dopo 10 ore, per la sua omissione non esiste una legge che lo punisca con una sanzione amministrativa. Come ha ammesso, infatti, lo stesso Ministero dei Trasporti l’anno scorso, si tratta di una vera e propria lacuna normativa.

 

Alla prevedibile protesta dei Comuni che, in tal modo, si sono visti privati di una consistente entrata, il Ministro ha fornito l’unica soluzione possibile. Due sono le vie che le amministrazioni possono intraprendere:

 

·         o i Comuni dovranno approvare un regolamento locale che disciplini le modalità di utilizzo delle aree di sosta a pagamento (in tal modo, infatti, la norma comunale colmerebbe la lacuna di quella statale, costituendo così fondamento giuridico per la validità della multa);

·         oppure i Comuni sono obbligati a riscuotere le somme dovute dagli automobilisti non già con il procedimento amministrativo (appunto le sanzioni per violazione del codice della strada), ma con quello civilistico tipicamente previsto per il recupero dei crediti.

 

Poiché però sono pochissimi i Comuni ad aver emanato il necessario regolamento locale, le multe continuano ad essere nulle. L’unico modo che l’amministrazione locale ha per recuperare il credito è quello del procedimento civile ordinario. Ma qui sta il punto.

 

Il codice di procedura civile prevede uno strumento più rapido per il recupero dei crediti che è il decreto ingiuntivo. Esso però richiede una prova scritta dell’inadempimento da parte del debitore, prova che, nel caso delle contravvenzioni, potrebbe tutt’al più essere la dichiarazione scritta fatta dal vigile che ha constato la violazione e il superamento dell’orario di sosta. Senonché, le multe sulle strisce blu vengono demandate non già ai comuni poliziotti, ma agli ausiliari del traffico i quali, invece, per pacifica giurisprudenza, non sono pubblici ufficiali. Essi, quindi, non hanno il potere di certificare la violazione dell’automobilista. L’eventuale dichiarazione scritta dell’ausiliare, quindi, non potrebbe essere utilizzata per la richiesta del decreto ingiuntivo.

 

Risultato: al Comune non resta che attivare una normale causa civile, con tutti i costi che essa comporta e i tempi estremamente dilatati, posta la necessità del rispetto dei termini processuali previsti dal codice di procedura. È chiaro che un procedimento del genere potrebbe risultare del tutto antieconomico anche se gestito in via massiva contro centinaia di violazioni.

 

Insomma, a quanto sembra i Comuni hanno le mani legate. E se non interverranno con una regolamentazione interna, gli automobilisti potranno continuare a utilizzare le strisce blu pagando il minimo indispensabile (quello, cioè, per il primo ticket).

 (Fonte La Legge per Tutti)

 
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