Home arrow Press Room arrow Consulenza Legale arrow Vietati i pignoramenti per somme esigue
Vietati i pignoramenti per somme esigue PDF Stampa E-mail
Scritto da Nicola Tartaglia   
mercoledì 01 giugno 2016

Abusa del processo il creditore che attiva un pignoramento solo per recuperare spese vive e interessi, anche se il debitore non li ha volontariamente corrisposti.

 

Addio ai pignoramenti per recuperare importi di basso valore come le spese vive e gli interessi: ci deve essere sempre proporzione tra il mezzo utilizzato (ad esempio l’esecuzione forzata su un immobile) e il credito fatto valere. Pertanto, chi attiva un pignoramento solo per recuperare somme esigue commette un abuso del processo. A scriverlo è il Tribunale di Monza con una recente sentenza.

 

In verità, si tratta di un orientamento già condiviso da altri giudici: non si può strumentalizzare il processo e impegnare risorse della giustizia solo per questioni di principio o di poche decine di euro. Ogni processo, anche di natura esecutiva, assorbe risorse di persone e strumenti a una giustizia già ingolfata e attivare procedure per pochi spiccioli equivale a “utilizzare un cannone per sparare a una mosca”.

 

Così, per esempio, se dopo la notifica del precetto il debitore dovesse pagare solo il capitale, omettendo le spese per l’avvocato o gli interessi, al creditore non resterebbe altra scelta se non rinunciare all’esecuzione forzata, sempre che detti importi residui siano insignificanti. La sentenza suggerisce comunque al creditore di inviare quantomeno una lettera di diffida al fine di sollecitare il debitore a un pagamento spontaneo, prima di ogni ulteriore atto.

 

Resta fermo, dice il giudice, che è contrario al dovere di correttezza e buona fede dare impulso a una procedura espropriativa per pochi euro. Benché, infatti, residui un diritto del creditore sul piano sostanziale, tale diritto non è tutelabile nell’attuale contesto. Vanno quindi dichiarati inefficaci gli atti dell’esecuzione forzata successivi al pagamento dell’importo precettato.

(Fonte La Legge per Tutti)

 
< Prec.   Pros. >