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Patto marciano e patto commissorio: che differenza c’è? PDF Stampa E-mail
Scritto da Nicola Tartaglia   
mercoledì 18 maggio 2016

L’accordo tra creditore e debitore con cui quest’ultimo, in caso di inadempimento, trasferisce al primo la proprietà del bene offerto in garanzia (ossia con ipoteca o oggetto di pegno).

 

Si parla molto, in questo periodo, di patto marciano: il cosiddetto “Decreto banche”, infatti, approvato di recente dal Governo [1], ha regolamentato, per la prima volta, tale istituto. Tuttavia la linea di confine tra il patto marciano– ritenuto lecito – e il patto commissorio – ritenuto invece illecito – è sottile. È necessario quindi differenziare le due figure.

 

Cos’è il patto commissorio

Con il cosiddetto patto commissorio, creditore e debitore si accordano che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato in contratto, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passa al creditore che ne diviene proprietario. Questi, quindi, potrà farne quello che vuole (utilizzarlo per sé, venderlo a terzi, ecc.).

 

Tale patto è nullo in base a quanto previsto dal codice civile [2] in quanto si vuole così evitare qualsiasi ingiustificato vantaggio del creditore nei confronti del debitore.

 

Cos’è il patto marciano

Simile ma non identico è il patto marciano. Anche in questo caso c’è l’intesa tra creditore e debitore che, nel caso di inadempimento di quest’ultimo, il bene dato in pegno o con ipoteca diventa di proprietà del creditore. Solo che, in tale ipotesi, il creditore è costretto a versare al debitore l’eventuale differenza tra il valore del proprio credito e quello del bene (che andrà stimato). Diversamente, il creditore potrebbe decidere di vendere il bene offerto in garanzia e con il ricavato coprire il proprio credito e restituire l’eccedenza al debitore.

 

Si definisce quindi patto marciano qualsiasi contratto con cui creditore e debitore si accordano nel senso che, in caso di inadempimento del debitore, il creditore acquista la proprietà del bene di proprietà del debitore e da quest’ultimo offerto precedentemente in garanzia; con l’obbligo però del creditore di versare al debitore la differenza tra l’importo del proprio credito e il valore del bene oggetto di garanzia.

 

La differenza tra patto marciano e patto commissorio

Il patto marciano si differenzia dunque dal patto commissorio (che, a differenza del primo, è sempre nullo) perché con quest’ultimo il creditore diviene proprietario del bene del debitore inadempiente, ma senza corrispondere a quest’ultimo l’eventuale differenza tra il valore del bene e il valore del debito.

 

[1] Dl 3 maggio 2016 n. 59 (pubblicato in pari data, sulla Gazzetta Ufficiale n. 102/2016).

[2] Art. 2744 cod. civ.

 

 
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