Home arrow Press Room arrow Consulenza Legale arrow I poteri del creditore se ha un assegno del debitore
I poteri del creditore se ha un assegno del debitore PDF Stampa E-mail
Scritto da Nicola Tartaglia   
domenica 15 maggio 2016

Recupero crediti: assegno scoperto emesso “a vuoto” e assegno postdatato: che può fare il creditore per recuperare la somma che gli è dovuta.

 

L’uso dell’assegno sta via via scomparendo: un po’ perché è aumentata la diffidenza nei rapporti commerciali e gli operatori pretendono, sempre più spesso, il pagamento anticipato o, per quelli futuri, con forme di garanzia come finanziamenti, polizze bancarie o assicurative; un po’ perché lo stesso debitore è a conoscenza dei rischi che l’emissione di un titolo può comportare (rischi di cui parleremo in questo articolo). Peraltro, se il debitore possiede già le somme sul proprio conto non ha più ragione di utilizzare l’assegno (il cui trasporto pone problemi di smarrimento e di possibili usi fraudolenti), ben potendo assolvere all’obbligazione con una semplice “strisciata” della carta di credito o di debito (bancomat).

 

Cos’è l’assegno?

L’assegno è quello che si chiama “titolo di credito”. Esso può essere:

 

·         assegno bancario: un soggetto, cioè colui che firma ed emette l’assegno (detto traente), dà ordine alla sua banca (detta trattaria) di pagare una certa somma a un soggetto (detto prenditore).

·         Assegno circolare: un soggetto deposita una somma in banca e la banca si impegna personalmente a pagare tale somma a favore di un soggetto indicato dal primo.

 

Pagare con un assegno postdatato: perché?

Chi paga con un assegno postdatato lo fa, molto probabilmente, perché sul proprio conto, in quel momento, non ha la giacenza necessaria per la copertura del titolo (cosiddetta “provvista”). Così l’assegno postdatato funge a una duplice funzione:

 

·         da un lato garantisce il creditore, consegnando nelle sue mani un titolo che, in caso di mancato pagamento, gli consente di agire direttamente con un pignoramento (senza prima doversi imbattere in cause o decreti ingiuntivi);

·         dall’altro lato consente al debitore di avere quel tempo necessario per recuperare la somma da corrispondere al creditore, versandola sul conto almeno il giorno prima della scadenza dell’assegno.

 

L’assegno postdatato non costituisce illecito, né è nullo. Al contrario, è un titolo pienamente valido, che potrebbe addirittura essere portato all’incasso anche prima della data in esso indicata. E questo perché l’assegno è un titolo “pagabile a vista”, ossia nello stesso giorno in cui è esibito allo sportello: tutti i patti contrari (come l’accordo di postdatazione) si considerano come non apposti. In sintesi: chi ha un assegno può subito incassarlo, fermo restando, a tal fine, la regolarizzazione dell’imposta di bollo (e delle altre penalità) che deve essere versata al momento della presentazione in banca: il che può però risultare piuttosto dispendioso.

 

Comunque sia, si deve ammettere che il possesso di assegni postdatati dà al creditore che sappia attendere la scadenza della data di “emissione” gli stessi vantaggi della cambiale (è un titolo esecutivo e in caso di protesto il debitore è iscritto nel bollettino dei protesti). Anzi, il rilascio dell’assegno bancario dovrebbe spingere maggiormente il debitore ad assolvere il proprio debito in quanto il mancato pagamento di un assegno è punito con una sanzione amministrativa che va da un minimo di 516,46 euro a un massimo di 6.197,48 euro.

 

Che può fare il creditore se ha un assegno non pagato in mano?

Il creditore che ha un assegno non pagato, oltre a farlo protestare, può agire esecutivamente nei confronti del debitore. Ciò significa che può avviare, nei suoi confronti, un pignoramento senza prima dover agire in causa o procedere con un decreto ingiuntivo. Tale forza dell’assegno (che, in gergo tecnico, si chiama efficacia esecutiva) dura per massimo sei mesi dal rilascio. In buona sostanza, entro tale arco di tempo, il creditore, presentando tale titolo all’ufficiale giudiziario e non prima di aver notificato al debitore un sollecito di pagamento detto atto di precetto – con cui gli dà 10 giorni di tempo per pagare – può direttamente avviare un pignoramento, come quello del quinto dello stipendio, del conto corrente bancario, della pensione, dei beni mobili in casa, dei canoni di locazione percepiti per l’affitto di un appartamento di sua proprietà, ecc.

 

Decorso tale termine dei sei mesi, l’assegno perde solo la sua natura di titolo esecutivo, ma continua a rimanere una prova scritta del credito. Il che significa che il creditore, depositandolo in tribunale, potrà ottenere un decreto ingiuntivo da notificare al debitore, con l’intimazione a pagare entro 40 giorni. Il decreto ingiuntivo può essere emesso in forma provvisoriamente esecutiva, ossia consentendo già il pignoramento anche se c’è opposizione.

 

In entrambi i casi, il debitore si può ovviamente difendere. Nel primo caso, proponendo la cosiddetta opposizione all’esecuzione, con cui contesta il diritto fatto valere dal creditore e dimostrando che il titolo è stato pagato, che non si trova nelle mani della persona giusta, che avanza a sua volta un credito, ecc. Nel secondo caso, proponendo invece l’opposizione al decreto ingiuntivo con le medesime finalità.

 

Secondo la giurisprudenza [1], l’assegno bancario è sufficiente a dimostrare il debito ai fini della richiesta di decreto ingiuntivo. Per provare l’esistenza dell’obbligazione, infatti, basta qualsiasi documento proveniente non solo dal debitore, ma anche da un terzo, purché idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, anche se privo di efficacia probatoria assoluta.

 

L’assegno, secondo i giudici del Tribunale, che si rifanno a una pronuncia della Suprema corte, ha valore come promessa di pagamento, purché il creditore indichi, nel ricorso per decreto ingiuntivo, qual è la ragione per cui è stato emesso, a suo tempo, l’assegno. Insomma, è necessario che venga specificato il rapporto sottostante (per esempio, un contratto, un risarcimento del danno, ecc.).

 

RICHIEDI CONSULENZA SU QUESTO ARGOMENTO
 
< Prec.   Pros. >