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Decreto ingiuntivo: riforma 2016, cosa cambia PDF Stampa E-mail
Scritto da Nicola Tartaglia   
giovedì 12 maggio 2016

Il decreto ingiuntivo è più semplice da ottenere: più complesso difendere l’intera posizione debitoria. La provvisoria esecutività, cos’è e come funziona oggi.

 

Abbiamo detto alcuni giorni fa di quali siano le regole fondamentali da conoscere quando si riceve un decreto ingiuntivo (leggi: 5 regole che devi sapere se ricevi un decreto ingiuntivo).

La riforma del codice di procedura civile [1] entrata in vigore la scorsa settimana (il 4 maggio 2016), pur avendo cambiato in sostanza un solo verbo, ha introdotto di fatto una piccola rivoluzione in materia, ampliando i casi di provvisoria esecutività.

La riforma introdotta per decreto è attualmente in Commissione Finanze del Senato per la conversione in legge.

Partiamo con una definizione che ci permetta di inquadrare il tema per poi analizzare il principale cambiamento introdotto dalla riforma.

 

Cos’è la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo?

La provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo è un obbligo che ricade sul debitore che consiste nel dovere di pagare il creditore già alla notifica del decreto stesso.

Normalmente, in assenza di provvisoria esecutività, insomma, al momento della notifica del decreto ingiuntivo, il creditore intima al debitore di pagare una determinata somma di denaro o di consegnare uno o più beni mobili entro 40 giorni; entro tale termine di 40 giorni però il debitore può presentare opposizione (instaurando così una vera e propria causa).

Nel caso in cui il giudice invece conceda al momento della presentazione del decreto la “provvisoria esecutività” al creditore, il debitore viene obbligato a pagare immediatamente già alla notifica del decreto stesso (salta, quindi, il termine dei 40 giorni). I termini per provvedere al pagamento si riducono per la precisione a 10 giorni perché il creditore che voglia agire con un pignoramento dovrà comunque notificare, insieme o successivamente al decreto ingiuntivo, anche l’atto di precetto e quest’ultimo – salvo che vi sia pericolo nel ritardo – attribuisce al debitore ulteriori 10 giorni di tempo per eseguire la prestazione.

 

Quando si può ottenere la provvisoria esecutività?

La concessione della provvisoria esecutività può essere concessa dal giudice su richiesta del creditore quando:

·         il credito è fondato su un atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato;

·         il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare o certificato di liquidazione di borsa;

·         vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo: che può consistere nella probabile infruttuosità dell’azione esecutiva, nell’aggressione del patrimonio del debitore in stato di dissesto o di insolvenza da parte di altri creditori, nel compimento da parte del debitore di atti idonei a sottrarre i propri beni alla garanzia del creditore;

·         il ricorrente produce una documentazione sottoscritta dal debitore che comprovi il diritto fatto valere.

 

Attualmente la normativa prescrive che la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto possa essere concessa dal giudice (sia in prima udienza con ordinanza non impugnabile o in un momento successivo) anche se il debitore presenta delle opposizioni che però non sono fondate su prova scritta o di pronta soluzione [2].

 

Cosa comporta la riforma del decreto ingiuntivo 2016?

La riforma del decreto ingiuntivo 2016 lascia invariata la regola della provvisoria esecutività in sede di udienza, ma apporta modifiche all’ipotesi dell’esecuzione provvisoria parziale del decreto opposto [3].

Mentre prima si prevedeva la possibilità per il giudice di concedere l’esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo  limitatamente alle somme non contestate (salvo che l’opposizione sia proposta per vizi procedurali), oggi la riforma prevede che il giudice deve concedere tale esecuzione parziale.

In altre parole, con la riforma del decreto ingiuntivo 2016 si rafforza la regola di concessione: il giudice non ha più discrezionaliltà nel decidere di concedere o meno la parziale esecutività, egli ha l’obbligo di concederla anche su una parte degli importi richiesti quando questi non sono contestati dal creditore.

 

Difesa del debitore: prova scritta per tutte le richieste

Impostare la difesa contro un decreto ingiuntivo, ovvero l’opposizione allo stesso, diventa dunque più complicato perché sarà obbligo del debitore presentare prova scritta o pronta soluzione per tutte le richieste del creditore, a meno di non vedere automaticamente aggredito il proprio patrimonio.

 

[1] DL n. 59/2016

[2] Cod. Proc. Civ. art. 648, 1° comma

[3] La riforma modifica il codice di procedura civile, art. 648 c. 2

 

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