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STOP DEFINITIVO AI PIGNORAMENTI DI EQUITALIA !!! PDF Stampa E-mail
Scritto da Nicola Tartaglia   
sabato 04 giugno 2016

Troppe volte il cittadino si trova inerme di fronte ad un illegittimo pignoramento, e a tal proposito è intervenuta con sentenza n 9797/16 la Corte di Cassazione civile la quale ha chiarito a lettere cubitali che il sistema di riscossione esattoriale, messo in pratica attraverso illegittimi pignoramenti: DEVE FINIRE!

Nel mirino della Suprema Corte, stavolta ci sono le procedure di esproprio poste in essere da Equitalia attraverso ipoteche e vendite all’asta di immobili di proprietà di sventurati contribuenti che, dopo una vita di lavoro e sacrifici, si vedono intaccare la certezza della sicurezza di avere un tetto sicuro sotto cui vivere.

Ebbene, le regole imposte dal DPR 602/73 all’art. 50 sono chiare: Equitalia non può iscrivere ipoteca su un immobile se prima non ha notificato un avviso di pagamento, ed è quello che ha stabilito la Corte di Cassazione, VI  sez. civ. Con la recentissima sentenza del 12.05.2016 n 9797, cassando una sentenza emessa dal Tribunale di Bari che aveva annullato un’iscrizione ipotecaria effettuata sull’abitazione di un contribuente a seguito della mancata notifica del precedente avviso di pagamento.

Gli ermellini, hanno mosso la loro decisione da una precedente decisione delle Sezioni Unite (sentenza n 19667 del 18.09.2014) nella quale sono già stati chiariti importanti principi applicabili anche al caso di specie.

In effetti, la cassazione, seppur riconosce in parte le ragioni del Concessionario, ha dato però ragione al contribuente, confermando la sentenza di secondo grado.

In particolare è stato chiarito che se da una parte:

L’iscrizione ipotecaria … non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui all’art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602..” dall’altra stabiliscono che l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili … deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative … in trenta giorni per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea”.

 

Ø  CASSAZIONE SENT.9797/16

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