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La negoziazione assistita obbligatoria PDF Stampa E-mail
Scritto da Nicola Tartaglia   
venerdì 29 aprile 2016

Negoziazione assistita obbligatoria: come, quando e da chi deve essere avviata la procedura, gli obblighi per le parti, i modelli dell’invito, della convenzione e dell’accordo, i rapporti con la mediazione, i costi della procedura.

 

È ormai trascorso oltre un anno da quando il panorama delle strade offerto al cittadino per tentare un accordo prima di intraprendere una causa è stato arricchito dalla nuova procedura della negoziazione assistita da avvocati. E se barcamenarsi nelle differenti discipline della mediazione (civile e commerciale) e negoziazione assistita può risultare ostico anche per un “addetto ai lavori”, ciò è tanto più facile che avvenga per il cittadino che poco conosce dei propri diritti. Tanti i dubbi a riguardo: che cos’è la negoziazione assistita? In quali casi è obbligatoria? Come si svolge la procedura? Che succede se non viene attivata o se l’altra parte non vuole parteciparvi? Che valore ha l’accordo raggiunto? Quali soni i costi della negoziazione assistita?

Ci proponiamo di fornire con questa guida un utile vademecum (corredato da modulistica) per chi si accinga ad intraprendere un giudizio e non abbia chiaro se e come debba prima avviare una procedura di negoziazione assistita.

 

Che cos’è la negoziazione assistita?

La negoziazione assistita è uno strumento per risolvere, senza doversi rivolgere al giudice, molti tipi di controversie che non riguardino diritti indisponibili, ossia i diritti che non possono essere alienati e trasmessi a terze persone, ai quali non si può rinunciare, che non possono essere pignorati o usucapiti (si pensi, ad esempio, al diritto alla vita, alla riservatezza oppure al diritto agli alimenti).

In alcune specifiche ipotesi (delle quali ci occuperemo in questo articolo) la legge la considera un passaggio necessario prima di poter andare in giudizio (cosiddetta condizione di procedibilità della domanda); si parla in tali casi di negoziazione assistita obbligatoria [1].

Il meccanismo, molto simile a quello previsto per la mediazione civile e commerciale, prevede l’obbligo, per chi intende intraprendere una causa in alcune specifiche materie, di invitare prima l’altra parte alla negoziazione.

Attenzione però: tale obbligo non riguarda il raggiungimento dell’accordo, ma solo l’invito a negoziare.

Pertanto, esso può ritenersi assolto nei seguenti casi:

·         se all’invito non segue l’adesione dell’altra parte entro trenta giorni,

·         se all’invito segue, entro trenta giorni, il rifiuto espresso di negoziare,

·         se, pur avendo l’altra parte aderito all’invito (firmando la convenzione), in ogni caso decorre il termine per il raggiungimento dell’accordo indicato nella convenzione.

 

In quali casi è obbligatoria la negoziazione assistita?

Sono due i casi in cui la domanda giudiziale deve essere necessariamente preceduta da un invito alla negoziazione assistita.

Nello specifico ciò deve avvenire prima di intraprendere:

1.      una causa di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti, indipendentemente dal valore della stessa: materia questa nella quale l’ invito alla negoziazione sostituisce del tutto l’invito alla mediazione;

2.      una causa per il pagamento di somme di denaro (a qualsiasi titolo) di importo non superiore a 50.000 euro: in tali controversie l’invito alla negoziazione è obbligatorio solo se la domanda di pagamento non riguardi una delle ipotesi di mediazione obbligatoria [2].

 

Che rapporto c’è tra negoziazione assistita e mediazione obbligatoria ?

Se la richiesta di pagamento è legata ad una domanda per la quale è prevista la mediazione obbligatoria [2], in tal caso occorrerà seguire la sola procedura prevista per quest’ultima (per un approfondimento leggi: “In quali cause la negoziazione assistita e in quali la mediazione”).

Al di là di questi casi, il rapporto tra la negoziazione assistita e la mediazione è facoltativo, in quanto gli interessati hanno piena libertà di scegliere liberamente se attivare l’una o l’altra procedura o anche entrambe quando una delle due non abbia condotta all’accordo.

 

Che succede se non viene fatto l’invito a negoziare prima di andare in causa?

Nelle ipotesi di negoziazione obbligatoria, se la domanda giudiziale non è preceduta dall’invito alla negoziazione assistita, essa è improcedibile.

Tale improcedibilità deve essere eccepita non oltre la prima udienza:

– dal convenuto in giudizio, a pena di decadenza,

– oppure rilevata d’ufficio dal giudice.

In tal caso il magistrato:

– se rileva che la negoziazione è stata iniziata ma non ancora terminata, fissa un’udienza ad una data successiva a quella di scadenza indicata nella convenzione di negoziazione e, in ogni caso, oltre i trenta giorni previsti come termine legale minimo;

– se rileva, invece, che non c’è stato invito alla negoziazione assegna un termine di 15 giorni perché esso sia formulato (è questa la c.d. negoziazione assistita delegata).

Diversamente da quanto avviene per la mediazione civile, il giudice non può disporre la negoziazione in momenti del processo diversi da quello appena indicato.

La procedura in ogni caso non preclude:

– il ricorso a procedimenti obbligatori di conciliazione o mediazione previsti dalle leggi speciali;

– la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari e la trascrizione della domanda giudiziale.

Pertanto, chi intenda agire in giudizio per una questione in cui la negoziazione è obbligatoria, potrà comunque chiedere un provvedimento cautelare (ante causam o alla prima udienza) o notificare la citazione introduttiva e trascriverla rinviando la negoziazione ad un momento successivo alla prima udienza.

 

In quali casi la negoziazione assistita è esclusa?

La legge individua una serie di casi nei quali non vi è obbligo di inoltrare l’invito a negoziare. Si tratta, in particolare:

– delle cause innanzi al Giudice di Pace di valore inferiore ai 1.100 euro, nelle quali è consentito alla parte interessata di stare in giudizio personalmente;

– dei procedimenti per ingiunzione e nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;

– delle cause che hanno ad oggetto obbligazioni contrattuali che derivano da contratti conclusi fra consumatori e professionisti (si pensi alle richieste risarcitorie derivanti da prodotti difettosi);

– dei casi di esercizio dell’azione civile in sede penale;

– dei procedimenti in camera di consiglio;

– dei procedimenti in cui si chiede una consulenza tecnica (CTU) preventiva;

– delle cause in materia di lavoro;

– dei procedimenti di opposizione o incidentali relativi alle procedure di esecuzione forzata.

Per gli ultimi due procedimenti è esclusa qualsiasi forma di negoziazione.

 

Come si avvia la negoziazione assistita?

Prima di iniziare la causa, l’avvocato della parte che intende agire in giudizio dovrà, per dovere deontologico:

·         informare il proprio cliente, all’atto del conferimento dell’incarico, della possibilità o necessità di ricorrere alla negoziazione assistita; tale dovere, infatti, sussiste anche nei casi in cui la negoziazione non è condizione di procedibilità della domanda giudiziale,

·         di seguito, dovrà invitare la controparte a stipulare una convenzione di negoziazione.

La norma [3] non specifica se detto invito vada spedito con raccomandata o con altre modalità, ma indica solo il contenuto formale necessario per la sua validità nei casi in cui esso rappresenti una condizione di procedibilità della domanda.

 

Come si svolge la negoziazione assistita?

La disciplina in tema di negoziazione (diversamente da quanto avviene con la mediazione) non indica, neppure per grandi linee, come debbano articolarsi i tempi della procedura.

È comunque possibile scandirli in almeno tre differenti momenti:

·         quello della individuazione, dopo aver inoltrato l’invito alla negoziazione, delle posizioni di ciascuna parte;

·         quello della negoziazione vera e propria: momento nel quale le parti manifestano se sussiste o meno la volontà di trovare una soluzione transattiva;

·         quello della redazione dell’accordo.

 

Come deve essere formulato l’invito a negoziare?

Quanto al contenuto dell’invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita [4], esso deve indicare:

– l’oggetto della controversia

– e l’avvertimento che la mancata risposta o il suo rifiuto possono essere valutati dal giudice ai fini delle spese del giudizio e per legittimare una condanna al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità aggravata o di esecuzione provvisoria del credito azionato, ove ne sussistano i presupposti [5].

La norma non prevede tuttavia delle sanzioni per l’ipotesi in cui la parte proponga l’invito con diverse modalità.

Proponiamo di seguito un modello di invito a stipulare la convenzione.

 

 

 

 

Fac simile di Invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita

 

Salerno, 7 maggio 2016

Egr. Sig. Franco Rossi

Via… n….

84125 – Salernoi

Raccomandata A/R

 

Egregio signor Bianchi,

si è rivolta al mio studio la signora Giovanna Bianchi, titolare della ditta individuale “Restaura”, chiedendomi di iniziare la procedura per il recupero dell’importo di euro 10.000,00 per i lavori di restauro di n. 5 mobili di antiquariato da Lei commissionato (in quanto titolare della ditta “Antiqua”) in data… per l’esposizione e vendita al pubblico nel Suo esercizio commerciale sito in Salerno alla Via…

 

Ho provveduto ad informare la mia assistita che in questo caso, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, il previo esperimento di un procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

La invito pertanto a prendere contatto con un legale di fiducia per consentire l’avvio del procedimento di negoziazione assistita.

La informo, inoltre, che – ai sensi dell’art. 4 del D. L. sopra richiamato – la mancata risposta al presente invito entro trenta giorni dalla ricezione o il rifiuto di aderire al procedimento di negoziazione assistita potrà essere valutato dal giudice ai fini delle spese di giudizio e di quanto previsto negli articoli 96 (responsabilità aggravata) e 642 (esecuzione provvisoria) del codice di procedura civile.

 

In attesa di cortese riscontro invio distinti saluti

 

[Firme della parte e dell’avvocato]

 

La firma è autentica

avv. Tizio


 

Tale invito potrà anche essere contenuto nella lettera di messa in mora che solitamente l’avvocato invia alla controparte al fine di ottenere un pagamento spontaneo o una soluzione bonaria della lite.

 

Cosa deve fare la parte che riceve l’invito a negoziare?

Una volta ricevuto l’invito alla negoziazione la controparte potrà reagire in tre modi:

·         comunicare il proprio rifiuto a stipulare una convenzione di negoziazione assistita; in tal caso, la parte potrà liberamente intraprendere il giudizio;

·         non rispondere all’invito; in tale ipotesi sarà necessario attendere trenta giorni dalla data di ricezione dell’invito prima di poter intraprendere la causa;

·         rispondere di voler aderire all’invito.

In quest’ultimo caso le due parti, con i propri avvocati stipuleranno in forma scritta una convenzione di negoziazione assistita.

 

Come deve essere redatta la convenzione di negoziazione assistita?

La convenzione che regolamenta la negoziazione [6] può definirsi un vero e proprio contratto col quale le parti danno una regolamentazione alla procedura di negoziazione.

Tale contratto deve avere forma scritta a pena di nullità e si sostanzia in “un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo”; può trattarsi anche di avvocati stranieri stabiliti in Italia [7].

La convenzione deve, inoltre, indicare:

·         il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura: termine che, in ogni caso, non può essere inferiore ad un mese;

·         l’oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili.

Se questi requisiti mancano non si verifica, però, alcuna nullità. Ciò significa che in situazioni, magari complesse, potrebbero anche essere indicati termini superiori a quello di tre mesi (previsto dalla legge) prorogabile di trenta giorni. In ogni caso, anche l’eventuale superamento del termine rispetto a quello legale indicato nella convenzione non inciderebbe sulla validità dell’accordo. L’indicazione di un termine serve solo ad evitare che la procedura alternativa possa tradursi in un ostacolo alla proposizione di una domanda giudiziale.

Per il resto qualunque conseguenza dell’inosservanza delle forme previste per la convenzione (anche della forma scritta) resterebbe assorbito dall’eventuale accordo raggiunto; accordo che è del tutto autonomo dalla convenzione che ha definito le modalità per raggiungerlo.

 

Proponiamo di seguito un modello di Convenzione di negoziazione.


 

Fac simile Convenzione di negoziazione assistita

(art.3 D.L. 12 settembre 2014, n. 132)

 

Il giorno 20 luglio 2016 a Salerno in Via………. nello studio dell’avv. Tizio sono presenti la sig. Giovanna Bianchi (nata a …………. il……………….. C.F……………..) assistita dall’avv. Tizio (C.F……………………….) iscritto all’Albo degli avvocati di Salerno e il signor Franco Rossi (nato a …………. il…………. C.F………………………) assistito dall’avv. Caio(C.F……………………………) iscritto all’Albo degli avvocati di Napoli.

Si dà atto che entrambe le parti sono state informate dai rispettivi legali della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.

Le parti convengono di cooperare in buona fede e lealtà per risolvere in via amichevole la controversia avente ad oggetto: la richiesta della sig.ra Giovanna Bianchi, titolare della ditta individuale “Restaura” di recupero dell’importo di euro 8.000,00 per il restauro di n. 5 mobili antichi di proprietà del sig. Franco Rossi, titolare della ditta individuale “Antiqua”.

Le parti concordano che la negoziazione dovrà essere ultimata entro e non oltre il 19 ottobre 2016.

 

Giovanna Bianchi                                                                                                     Franco Rossi

_________________                                                                                    _____________________

La firma è autentica                                                                                      la firma è autentica

avv. Tizio                                                                                                                  avv. Caio

__________________                                                                                  _____________________

 

Che succede se le parti non raggiungono un accordo?

Se l’accordo non viene raggiunto, la legge stabilisce che gli avvocati designati debbano certificare il mancato accordo [8]. Non specificando, però, se tale dichiarazione vada fatta congiuntamente dagli avvocati, si può ritenere che basti anche la dichiarazione di un solo avvocato (presumibilmente quello che ha inoltrato l’invito a negoziare).

La dichiarazione degli (o del) avvocati dovrà specificare il motivo del mancato accordo, e quindi attestare che:

·         a seguito dell’invito non è stata formulata alcuna adesione della controparte entro 30 giorni;

·         o che all’invito è seguito il rifiuto espresso dell’altra parte entro trenta giorni;

·         o ancora, che nel termine previsto dalla convenzione l’accordo non è stato raggiunto.

La dichiarazione in questione (nei casi di negoziazione obbligatoria) andrà opportunamente allegata all’atto introduttivo del giudizio eventualmente intrapreso.

 

Che succede se viene raggiunto l’accordo?

Se l’accordo viene raggiunto, gli avvocati devono certificarne la conformità:

        alle norme imperative, ossia alle norme riguardanti questioni sottratte all’autonomia dei privati e applicabili d’ufficio (norme di carattere penale, a tutela del pubblico interesse, norme che dettano i limiti dell’autonomia contrattuale, [9] ecc.

        e all’ordine pubblico”: espressione che fa riferimento a principi fondamentali dell’ordinamento per lo più di carattere etico come quelli riguardanti la personalità e la libertà, il matrimonio e la famiglia, la capacità delle persone; principi questi in continua evoluzione del costume e storica.

Si tratta di una importante certificazione, atteso che una certificazione superficiale dell’accordo sotto tale profilo (si pensi ad esempio ad un accordo avente ad oggetto la comune finalità di frodare la legge) lo esporrebbe al vizio della nullità.

Se l’accordo contiene un atto di natura negoziale (ad esempio le parti stipulano un contratto) per il quale sia necessario procedere a trascrizione, l’autenticità delle sottoscrizioni deve essere effettuata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato [10].

Proponiamo di seguito un modello di accordo raggiunto all’esito della negoziazione.


 Fac simile di accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita

(art. 5 D.L. 12 settembre 2014, n. 132)

 

Il giorno 29 settembre 2016 in Salerno i signori Giovanna Bianchi, (nata a …………. il………………….. C.F…………………………..) assistita dall’avv. Tizio (C.F……………….…..) e il sig. Franco Rossi (nato a …………. il……………….. C.F…………………………..), assistita dall’avv. Caio (C.F……………….….) a seguito di convenzione di negoziazione assistita del 18 settembre 2016 concordano quanto segue nella controversia avente ad oggetto: la richiesta del la sig.ra Antonia Rossi, titolare della ditta individuale “Restaura”, di recupero dell’importo di euro 8.000,00 convenuto per il restauro di n. 5 mobili di antiquariato di proprietà del sig. Bianchi, titolare della ditta individuale “Antiqua”.

Il signor Franco Rossi riconosce il proprio debito nei confronti della signora Giovanna Bianchi che accetta di ridurre l’importo a proprio credito alla misura di complessivi euro 8000,00 che il sig. Franco Rossi corrisponderà in 4 rate mensili ciascuna di 2.000 euro a decorrere dal 1 dicembre 2016. Nessuna ulteriore somma dovrà essere versata ad altro titolo.

Le spese legali sono compensate tra le parti.

 

Giovanna Bianchi                                                                                                     Franco Rossi

La firma è autentica                                                                                     la firma è autentica

avv. Tizio                                                                                                                  avv. Caia

 

L’accordo di cui sopra è conforme alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Salerno, 18 settembre 2016

avv. Tizio                                                                                                                                                avv. Caia


Che succede dopo che è stato raggiunto l’accordo?

Al pari di quanto avviene in caso di mediazione civile, anche l’accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita ha lo stesso valore di un provvedimento emesso dal giudice e costituisce (al pari di una sentenza) un titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Al legale che ha partecipato alla negoziazione è fatto divieto di impugnare l’accordo raggiunto [11]; tale comportamento infatti costituisce un illecito disciplinare [12].

Una copia dell’accordo va trasmessa dagli avvocati al Consiglio dell’ordine di appartenenza di uno di loro ovvero a quello dell’Ordine circondariale del luogo in cui l’accordo è stato raggiunto [13], ai fini dell’annuale monitoraggio della procedura e trasmissione dei dati al Ministero della giustizia.

 

Quanti avvocati sono necessari nella procedura di negoziazione assistita?

La legge di conversione della riforma sulla negoziazione assistita ha fornito differenti soluzioni riguardo alla necessità o meno di un’assistenza legale nelle procedure di negoziazione assistita.

Essa infatti ha previsto rispettivamente che:

1.      sia necessario “almeno un avvocato per parte” nelle procedure di negoziazione assistita riguardanti la separazione, il divorzio e le modifiche delle relative condizioni;

2.      la semplice facoltà di farsi assistere da un avvocato nelle procedure di separazione e divorzio fai da te;

3.      l’assistenza di anche solo un avvocato per tutte le altre materie.

Ne deriva che, in tutte le procedure di negoziazione assistita obbligatoria è sufficiente l’assistenza di un unico avvocato per entrambe le parti.

Va detto, tuttavia, che trattandosi di procedure che, in caso di insuccesso, possono sfociare entrambe in una causa, sarebbe opportuno, proprio a tutela dei diritti degli interessati, che le parti si facessero assistere ciascuna da un proprio legale. Soluzione questa adottata, ad esempio, in caso di mediazione, la cui disciplina subordina l’efficacia esecutiva dell’accordo al fatto che “tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato” [14].

La necessaria assistenza dell’avvocato è prevista, nel testo di legge, anche con riguardo alle pubbliche amministrazioni [15].

 

Le parti devono essere presenti agli incontri o possono delegare l’avvocato?

Si tratta questo di un aspetto questo non espressamente disciplinato dalla legge (contrariamente a quanto avviene in caso di mediazione civile e commerciale, dove è ammessa la delega al legale).

Certamente non si può negare che una caratteristica della negoziazione è proprio rappresentata dall’impegno delle parti di “cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia”; e quindi già solo questa espressione sembra di per sé escludere la possibilità di una delega all’avvocato da parte degli interessati. E d’altronde la stessa legge parla di “negoziazione assistita da avvocati”, lasciando intendere che gli avvocati rappresentano un soggetto in più del quale si chiede l’intervento nella procedura.

 

La negoziazione incide sulla prescrizione del diritto?

Come già avviene per la mediazione civile, la legge in materia di negoziazione equipara la data dell’invito a negoziare (meglio della sua ricezione) o della sottoscrizione della convenzione di negoziazione, a quella della domanda giudiziale ai fini dei termini di prescrizione e di decadenza [16].

Dalle suddette date è impedita la decadenza per una sola volta (ciò per evitare che formulando più inviti alla negoziazione la parte voglia solo differire la scadenza del termine di decadenza); tuttavia, se l’invito viene rifiutato oppure se non viene accettato nel termine di un mese, la domanda giudiziale deve essere proposta nel termine di decadenza decorrente:

– dal rifiuto,

– dalla mancata accettazione nel termine

– ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.

In questo modo, ad esempio, la sottoscrizione della convenzione interrompe il termine biennale di prescrizione per il risarcimento da sinistro stradale e da tale data inizia il decorso di un nuovo termine.

 

Quali sono gli obblighi previsti nella procedura di negoziazione assistita?

Analogamente a quanto previsto in materia di mediazione, anche la legge sulla negoziazione stabilisce delle preclusioni per gli avvocati (passibili di sanzione disciplinare) e per le parti che hanno partecipato alla negoziazione [17].

In particolare:

1.      gli avvocati non possono essere nominati arbitri delle controversie aventi il medesimo oggetto o comunque connesse;

2.      tutte le parti e per gli avvocati l’obbligo della lealtà e della riservatezza, con la conseguenza che:

·         le informazioni acquisite nel procedimento, come pure le dichiarazioni rese dalle parti, non possono essere utilizzate nel giudizio avente (anche solo in parte) lo stesso oggetto; per tale ragione tutti coloro che hanno partecipato alla negoziazione non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite;

·         a tutte le parti si applica la disciplina riguardante il segreto professionale [18] e le garanzie assicurate ai difensori contro le ispezioni e le perquisizioni [19].

La legge [20] prevede inoltre una forma di esonero (invero – e comprensibilmente – piuttosto criticata) per gli avvocati rispetto al generale obbligo di segnalazione di operazioni sospette in materia di riciclaggio di denaro [21]: tale obbligo infatti, non sussiste quando il legale abbia ricevuto le informazioni dal cliente nell’espletamento della procedura di negoziazione assistita.

 

Quali sono i costi della procedura di negoziazione assistita?

La disciplina in tema di negoziazione assistita si sofferma ben poco sui costi della relativa procedura.

Per i soli casi di negoziazione assistita obbligatoria essa [22] prevede solo che qualora la parte si trovi nelle condizioni per l’ammissione al cosiddetto gratuito patrocinio (meglio “ Patrocinio a spese dello Stato”) all’avvocato non è dovuto compenso (di tanto abbiamo parlato nell’articolo: “Negoziazione assistita obbligatoria: avvocato gratis per i meno abbienti”) . In tal caso il cliente dovrà depositare al legale una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (che potrà anche essere autenticata dall’avvocato) nonché a produrre gli ulteriori documenti che il legale dovesse richiedere a supporto della suddetta autocertificazione.

Al di fuori di questi casi, e perciò anche nelle ipotesi in cui la negoziazione assistita sia meramente facoltativa (ad esempio per la separazione o il divorzio), il compenso dovuto all’avvocato potrà essere liberamente determinato e, in mancanza di un accordo scritto in tal senso, andranno applicate le tariffe previste dalla tabella concernente l’attività stragiudiziale previste dalla legge [23] che prevede compensi proporzionati al valore dell’affare.

 

 

[1] Decr. Legge n. 132/2014,conv.nella L. n. 162/2014 in vigore dal 9 febbraio 2015.

[2] L’articolo 5, co. 1 del d.lgs. 28/2010 prevede la obbligatorietà della mediazione nelle seguenti materie: condominio; diritti reali; divisione; successioni ereditarie; patti di famiglia; locazione; comodato; affitto di aziende; risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria; risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità; contratti assicurativi, bancari e finanziari.

[3] Art. 2, co.7, del d.l.132/2014.

[4] Art 4 d.l. 132/2014.

[5] Ai sensi degli art. 96 e 642, co. 1 cod. proc. civ.

[6] Ai sensi dell’art. 2 del d.l. 132/2014.

[7] Ai sensi dell’art. 6 del d.l. 2 febbraio 2001, n. 96.

[8] Art. 4, comma 3, del d.l. n.132/2014.

[9] Ai sensi degli artt. 1422 e 1418 cod. civ.

[10] Art. 5, co 3 d.l. 132/2014.

[11] Ai sensi del co. 4 dell’art. 5 d.l. 132/2014.

[12] A riguardo, già l’art. 44 del Cod. Deont. Forense prescrive un generale divieto di impugnazione delle transazioni raggiunte, stabilendo che l’avvocato deve astenersi dal proporre impugnazione giudiziale dell’accordo transattivo raggiunto con la controparte, salvo che essa sia giustificata da fatti sopravvenuti o dei quali dimostri di non avere avuto conoscenza: per tale violazione è prevista la sanzione disciplinare della censura.

[13] Art. 11 d.l. 132/2014.

[14] Art. 12 D. Lgs 28/2010.

[15] Art. 2, co.1-bis, D.l. 132/2014.

[16] Art. 8 d.l. 132/2014.

[17] Art. 9 del d.l. 132/2014.

[18] Art. 200 cod. proc. pen.

[19] Art. 103 cod. proc. pen.

[20] Art. 10 del d.l. 132/2014.

[21] Ai sensi dell’’art. 41 del D. Lgs 21 novembre 2007, n. 231 riguardante la normativa antiriciclaggio.

[22] Art. 3 , co. 6 d.l. 132/2014.

[23] D. M. 10 marzo 2014 n.55.

 

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