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Cartella Equitalia per multe: ricorso entro 30 giorni, non 60 PDF Stampa E-mail
Scritto da Nicola Tartaglia   
giovedì 09 giugno 2016

Il termine per impugnare la cartella di pagamento di Equitalia notificata per una multa, conseguente a una contravvenzione per violazione del codice della strada, è ridotto alla metà rispetto all’ordinario termine per le altre cartelle.

 

Attenzione a non cadere in facili equivoci: contro le cartelle di Equitalia notificate a seguito di multe stradali non pagate, il termine per fare ricorso al giudice di Pace è di 30 giorni e non di 60, come invece per tutte le altre cartelle attinenti a imposte e sanzioni. Con la conseguenza che, se l’automobilista non rispetta questa scadenza, la cartella si “consolida”, diventa definitiva, non più impugnabile; sulla base di essa, quindi (che, in termini tecnici, si considera titolo esecutivo) Equitalia è legittimata ad avviare le misure esecutive e cautelari contro il proprietario del mezzo come il fermo auto o il pignoramento. È quanto chiarito dal Giudice di Pace di Catania con una recente sentenza [1].

 

Se la multa non viene pagata

Se la contravvenzione per violazione del codice della strada non viene pagata entro 60 giorni o non viene proposto ricorso (al giudice di pace entro 30 giorni; al prefetto entro 60 giorni), l’importo viene iscritto a ruolo e la multa non è più impugnabile. Diventa cioè “definitiva”.

Da ciò deriva, peraltro – secondo la sentenza in commento – l’applicazione di una ulteriore multa: la maggiorazione di un decimo per ogni semestre di ritardo nel pagamento (da calcolarsi a partire dal giorno in cui è dovuto il pagamento della multa fino alla notifica della cartella di pagamento). Si tratta di una sanzione aggiuntiva per ritardato pagamento prevista dal codice della strada, unicamente addebitata alla condotta del contravventore, tenuto al puntuale adempimento dell’obbligazione.

 

Le opposizioni contro la cartella di Equitalia per multe

Un comunissimo errore che porta spesso gli automobilisti a vedersi rigettate le opposizioni contro le cartelle di Equitalia contenenti richieste di pagamento per multe stradali è quello di ritenere che il termine per sollevare l’opposizione al giudice di Pace sia di 60 giorni, così come per gran parte di tutte le altre cartelle esattoriali. Non è così. La deadline per impugnare la cartella per contravvenzioni stradali è di soli 30 giorni. A pena di inammissibilità del ricorso per scadenza dei termini.

Un secondo errore che comunemente si compie è quello di riservare, contro la cartella di Equitalia contenente multe stradali, le stesse eccezioni che si sarebbero dovute invece sollevare contro l’originario verbale. In verità, come abbiamo spiegato nella guida “Come si contesta una cartella di pagamento”, l’impugnazione della cartella esattoriale può contenere solo contestazioni relative a vizi propri della cartella stessa e non dell’atto a monte che ha determinato l’iscrizione a ruolo della somma (la multa, un accertamento fiscale, il mancato pagamento del bollo auto, ecc.).

Un esempio servirà a chiarirci meglio. Se il destinatario della cartella asserisce di non essere lui il proprietario del mezzo multato, ma una società di cui non fa più parte, non potrà più opporsi alla cartella poiché tale eccezione andava sollevata contro la multa iniziale. Il far scadere i termini per l’opposizione al verbale (anche in questo caso di 30 giorni) comporta l’impossibilità di sollevare tutte le eccezioni sul “merito” della sanzione.

Al contrario, è possibile contestare la cartella per errori nella compilazione della stessa (ad esempio, mancata indicazione della data di notifica della multa, erronea determinazione degli interessi legali, assenza del nome e cognome del responsabile del procedimento, ecc.). Anche in questo caso si rinvia alla nostra guida per conoscere tutte le eccezioni sollevabili contro la cartella di Equitalia.

 

Non si può opporre opposizione al successivo pignoramento

Il terzo e comune errore compiuto spesso dagli automobilisti è quello di risvegliarsi solo al momento del pignoramento, avendo lasciato “marcire” per lungo tempo le cartelle di pagamento dentro il cassetto. Anche questo comportamento pone dinanzi l’ineluttabile constatazione di aver perso il treno del ricorso: ricorso che, come detto, può essere sollevato solo entro 30 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Pertanto, l’opposizione all’esecuzione forzata verrà rigettata, salvo si fondi su fatti successivi alla notifica della cartella (ad esempio, la prescrizione del diritto alla riscossione – prescrizione che è di cinque anni – oppure la mancata notifica della cartella di pagamento).

 

IN PRATICA

La cartella di pagamento può essere opposta solo entro 30 giorni dalla notifica. Le uniche eccezioni che si possono sollevare sono per vizi propri della cartella e non per questioni attinenti al merito della sanzione.

[1] G.d.P. Catania, sent. n. 336/2016.

 

 

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