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Cartelle Equitalia: se non c’è stata la notifica che fare? PDF Stampa E-mail
Scritto da Nicola Tartaglia   
domenica 19 giugno 2016

Il contribuente si libera del debito riportato sull’estratto di ruolo solo impugnando quest’ultimo: consigliabile un preventivo accesso agli atti per verificare la mancata notifica della cartella.

 

L’unico modo per contestare una cartella di pagamento che non è mai stata notificata (o che lo è stata, ma in modo non corretto) è farsi rilasciare da Equitalia l’estratto di ruolo e impugnare quest’ultimo. Dopo la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione pubblicata l’anno scorso [1], ora anche la giurisprudenza di primo e secondo grado si adegua al nuovo principio: l’estratto di ruolo è sì impugnabile, ma solo per eccepire il difetto di notifica delle cartelle di pagamento riportate nel dettaglio della stampa. È quanto chiarito dalla Commissione Tributaria Regionale di Potenza con una recente sentenza[2].

 

Perché l’estratto di ruolo è impugnabile

Il processo tributario si caratterizza per il fatto che le cause – al contrario del processo civile – non possono essere avviate per qualsiasi motivo o ragione, ma solo per contestare alcuni specifici atti elencati dalla legge. Tra questi atti non c’è l’estratto di ruolo; pertanto, a lungo la giurisprudenza ha ritenuto che l’estratto di ruolo non fosse contestabile, anche qualora avesse indicato dei dati non corretti e sfavorevoli al debitore.

“Cosa sia” e “a cosa serva” l’estratto di ruolo: si tratta di un documento rilasciato dagli uffici di Equitalia, gratuitamente, su richiesta del contribuente, ove viene dettagliata la sua posizione, i debiti in sospeso con i relativi importi e le causali. Grazie ad esso, chi ha perso le cartelle di pagamento o vuole una sintesi della sua esposizione può, in un unico documento, vedere con trasparenza gli importi che gli restano da pagare.

Ma non sempre l’estratto di ruolo riporta dati fedeli. Un po’ per errori, un po’ per mancato aggiornamento, non è raro che in esso vengano riportate cartelle di pagamento mai notificate o relative a crediti ormai prescritti. Tuttavia, a causa della predetta interpretazione letterale della norma, per molti anni, i giudici hanno negato ai contribuenti il diritto di opporsi agli estratti ruolo “sbagliati”. Così, i debitori, pur verificando che sull’estratto venivano riportati debiti dei quali non avevano mai avuto notizia (perché nessuna cartella era stata mai notificata loro), avevano le mani legate e dovevano attendere un pignoramento per poter opporsi: insomma, la reazione solo quando le uova erano già rotte.

 

Che fare se l’estratto di ruolo indica delle cartelle mai notificate?

Proprio per superare questi problemi, circa un anno fa, le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che l’estratto di ruolo è contestabile davanti al giudice – benché non indicato dalla legge come atto impugnabile – a condizione che si voglia eccepire la mancata notifica della cartella di pagamento.

In pratica, il contribuente che, dall’estratto di ruolo, abbia notato l’elencazione di cartelle a lui mai notificate, può rivolgersi direttamente al giudice e chiederne la cancellazione. Per debiti fino a 20.000 euro, tuttavia, prima ancora del giudizio, dovrà tentare la cosiddetta mediazione tributaria.

 

Prima fai un accesso agli atti amministrativi

Poiché, però, la certezza non è di questo mondo e chi perde le cause oggi viene condannato a pagare importi non bassi (la cosiddetta condanna alle spese processuali) è bene agire con prudenza: ben potrebbe essere, infatti, che la notifica della cartella – di cui il contribuente non conserva memoria – sia stata comunque tentata dal postino o dal messo notificatore; il quale, non trovando nessuno a casa del debitore, potrebbe aver depositato il plico presso la casa comunale o alle poste. Quante volte, infatti, andiamo in vacanza per lunghi periodi, dimenticando di verificare la posta o, spesso, buttando nel cestino avvisi importanti, scambiati per pubblicità.

A tal fine, per evitare ricorsi inutili e pericolosi, prima di mettesi in marcia contro Equitalia è sempre bene verificare che i propri sospetti, circa la mancata notifica del plico, siano fondati: a tal fine sarà bene presentare a Equitalia una richiesta di accesso agli atti amministrativi, chiedendo di visionare tutti i documenti (in originale) che comprovino la notifica o, nel caso di deposito presso la casa comunale o le poste, che dimostrino l’invio della seconda raccomandata di avviso al contribuente. Equitalia dovrà rispondere all’istanza entro 30 giorni ed esibire la relazione di notifica del messo comunale (nel caso in cui la notifica sia avvenuta a mani) o l’avviso di ricevimento della raccomandata (nel caso in cui la notifica sia avvenuta a mezzo posta).

 

Se Equitalia fornisce la prova della notifica

Potrebbe avvenire che Equitalia depositi la copia di documenti, firmati dal contribuente, che attestino la presa in consegna, da parte di questi, della cartella di pagamento; qualora il debitore ritenga che la firma non sia la propria deve avviare un giudizio che si chiama “querela di falso”: una sorta di “causa nella causa”, volta a togliere ogni valore di prova all’attestazione del pubblico ufficiale (postino o messo notificatore) con cui questi dichiara di aver notificato la cartella.

 

[1] Cass. S.U. sent. n. 19704 del 2.10.2015.

[2] CTR Potenza, sent. n. 161/16.

 

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