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Come cancellare il fermo auto al PRA dopo aver pagato PDF Stampa E-mail
Scritto da Nicola Tartaglia   
venerdì 22 luglio 2016

Equitalia iscrive il fermo amministrativo e blocca l’auto del contribuente moroso; ma se questi versa l’importo dovuto può far cancellare il fermo stesso: ecco le istruzioni su come fare e gli importi da pagare.

 

Tutte le volte in cui Equitalia iscrive il fermo amministrativo sull’auto del contribuente non in regola con il pagamento delle cartelle esattoriali, quest’ultimo ha due soluzioni per poter circolare liberamente:

·         chiedere a Equitalia la rateazione (ossia la dilazione di pagamento) del debito complessivo, cioè di tutte le cartelle sulla base delle quali è avvenuto il blocco dell’auto e, al versamento della prima rata, farsi rilasciare – sempre da Equitalia – l’autorizzazione alla sospensione del fermo. Con tali quietanze, egli dovrà recarsi al PRA per fare annotare tale provvedimento. L’auto potrà così tornare a circolare, fermo restando che la cancellazione definitiva del fermo avverrà solo a pagamento integrale di tutto il debito e, quindi, solo con l’ultima rata;

·         pagare immediatamente l’intero importo e poi, con la liberatoria di Equitalia, recarsi al PRA e far cancellare definitivamente il fermo.

Diversamente, l’uso dell’auto viene impedito al contribuente per tutta la durata del fermo, salvo si tratti di mezzo necessario all’esercizio della professione o dell’impresa: in tal caso, dandone dimostrazione a Equitalia entro 30 giorni dalla notifica del preavviso di fermo, si potrà chiederne la cancellazione e tornare a utilizzare il mezzo.

Una terza soluzione potrebbe essere quella di presentare ricorso al giudice e chiedere a quest’ultimo, in via provvisoria e preliminare la sospensione del provvedimento di fermo in attesa della sentenza.

Come far cancellare il fermo dal PRA

Una volta estinto il debito con Equitalia (o al versamento dell’ultima rata o con un’unica operazione), il contribuente dovrà recarsi al PRA per chiedere la cancellazione del fermo. Si tratta di un’operazione che deve compiere il contribuente, a sue spese. Ecco come fare.

Per far cancellare il fermo amministrativo occorre, innanzitutto, che il proprietario dell’auto interessata dal provvedimento si rechi presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dove il veicolo è iscritto. Egli dovrà esibire, in tale sede, il provvedimento di revoca in originale (rilasciatogli, su sua richiesta, da Equitalia nel momento in cui si salda il debito per il quale il fermo è stato iscritto). Tale provvedimento contiene i dati del veicolo, del debitore e l’importo del credito di cui si richiede la cancellazione e il Certificato di Proprietà.

Non sono più dovute le spese di cancellazione a decorrere dal 13/07/2011 [1].

Per quanto riguarda gli importi da versare al PRA per la pratica di cancellazione del fermo amministrativo auto, essi sono i seguenti:

·         imposta di bollo: euro 32,00 (se si utilizza il retro del Certificato di Proprietà come nota di richiesta)

·         oppure euro 48,00 (se si utilizza il modello NP-3 come nota di richiesta).

Con questa pratica viene pertanto cancellato definitivamente il fermo e viene rilasciato un nuovo Certificato di Proprietà.

Si riporta di seguito il testo del codice della strada [2] che regola ilfermo auto.

Art. 214. Fermo amministrativo del veicolo.

1.      Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all’accertamento della violazione consegna l’applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell’interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell’ufficio da cui dipende l’organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto presso l’organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall’organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 770 a euro 3.086, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L’organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all’articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia [3].

1-bis. Se l’autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all’organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all’avente titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all’interessato [4].

1-ter. Quando oggetto della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l’organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell’articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il documento di circolazione è trattenuto presso l’organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all’articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento delle spese di custodia [5].

2.      Nei casi di cui al comma 1 il veicolo è affidato in custodia all’avente diritto o, in caso di trasgressione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia [6].

3.      Della restituzione è redatto verbale da consegnare in copia all’interessato.

4.      Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto a norma dell’art. 203.

5.      Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato l’accertamento della violazione, l’ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall’organo di polizia indicato nel comma 1.

6.      Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell’articolo 205, la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento della autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.

7.      È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice è previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l’esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all’articolo 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.

8.      Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l’applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 770 a euro 3.086. È disposta, inoltre, la confisca del veicolo [6].

 

[1] Legge 106 del 12/07/2011 di conversione del decreto legge 70 del 13/05/2011 (allegato 1 alla legge 106/2011, articolo 7, comma 2, lettera gg – octies).

[2] Art. 214 cod.str., decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

[3] Comma sostituito dall’art. 38 del decreto-legge n. 269/2003, conv. con legge n. 326/2003, come modificato dalla Legge n. 168 del 17 agosto 2005 di conversione, con modifiche del D.L. n.115/2005.

[4] Comma aggiunto dall’art. 23, D. Legisl. 30 dic. 1999 n. 507.

[5] Comma inserito dalla Legge n. 168 del 17 agosto 2005. di conversione, con modifiche del D.L. n.115/2005.

[6] Così modificato dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conversione del decreto-legge n. 151/2003 e, di seguito dalla Legge n. n. 168 del 17 agosto 2005 di conversione, con modifiche del D.L. n.115/2005.

 

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