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Cartella Equitalia: notifica valida anche se il destinatario risiede altrove PDF Stampa E-mail
Scritto da 2016-06-22 14:02:15   
domenica 10 luglio 2016

Notifica valida della cartella presso il domicilio fiscale indicato nella dichiarazione dei redditi, anche se non coincide con la residenza anagrafica.

 

La cartella esattoriale non deve essere necessariamente notificata presso lamresidenza del debitore: la notifica è perfettamente valida ed efficace anche se avvenuta in luogo diverso dalla residenza purché coincida con il domicilio fiscale indicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi.

È quanto affermato da una recente sentenza della Cassazione [1] che ha analizzato l’ipotesi della difformità tra indirizzo di residenza e indirizzo del domicilio fiscale comunicato all’Agenzia delle Entrate.

La legge non prevede alcun obbligo di notificazione della cartella di pagamento nel luogo di residenza del destinatario. Al contrario, la notificazione non solo degli avvisi ma anche di “ogni altro atto che per legge deve essere notificato al contribuente”, se non avviene mediante consegna a mani proprie, deve essere effettuata nel domicilio fiscale del contribuente [2].

Di regola il domicilio fiscale coincide con la residenza anagrafica. Difatti per legge [3]:

– le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.

– i cittadini italiani che risiedono all’estero hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato.

– i soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività.

Negli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell’indirizzo solo ove espressamente richiesto.

Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Domicilio fiscale e residenza effettiva possono anche non coincidere. Difatti il contribuente deve indicare nella dichiarazione presentata agli Uffici finanziari il proprio domicilio fiscale, con la precisazione dell’indirizzo, valevole quale elezione di domicilio [3].

Ne consegue che, in caso di difformità tra la residenza anagrafica e quella indicata nella dichiarazione dei redditi, è valida la notificazione dell’atto perfezionatasi presso l’indirizzo indicato nella dichiarazione, atteso che l’indicazione del comune di domicilio fiscale e dell’indirizzo da parte del contribuente deve essere effettuata in buona fede e nel rispetto del principio di affidamento [4].

 

[1] Cass. sent. n. 11726 dell’8.6.16.

[2] Art. 60, lett. c) DPR 600/1973.

[3] Art. 58 DPR 600/1973.

[4] Cass. sent. n. 15258/2015.

 

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