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Come sospendere la riscossione Equitalia PDF Stampa E-mail
Scritto da Nicola Tartaglia   
giovedì 23 giugno 2016

Istanza in autotutela per sospendere la cartella esattoriale, gli avvisi di intimazione, il fermo amministrativo, il preavviso di ipoteca e ogni altro atto della riscossione.

 

Il contribuente che riceve una cartella esattoriale per importi che ritiene non dovuti può chiedere ad Equitalia la sospensione della riscossione, presentando un’apposita istanza in autotutela.

Il procedimento di sospensione legale della riscossione è stato recentemente oggetto di modifiche [1]. Vediamo le regole aggiornate [2].

Cause di sospensione della riscossione

La legge prevede che gli Agenti della Riscossione sono tenuti a sospendere la riscossione delle somme iscritte in cartella o richieste tramite avviso di addebito, qualora il contribuente presenti una dichiarazione attestante la sussistenza di una tra le seguenti cause idonee a rendere il credito non esigibile:

– prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;

– provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;

– sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore;

– sospensione giudiziale, oppure sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;

– pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente la formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore.

Si tratta di cause tassative: non è più prevista la clausola aperta di “qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso” (clausola soppressa con le modifiche del 2015).

Il contribuente deve allegare all’stanza di sospensione, la documentazione comprovante il suo diritto.

Termini di presentazione dell’istanza di sospensione della riscossione

L’istanza di sospensione legale della riscossione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni (non più 90) dalla data di notifica del primo atto di riscossione o di un atto della procedura cautelare o esecutiva.

Cosa succede dopo la presentazione dell’istanza di sospensione?

L’Agente della riscossione, una volta ricevuta l’istanza, la trasmette entro dieci giorni all’ente creditore al fine di avere conferma dell’esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi.

Si ricorda, infatti, che l’Agente non ha il potere di pronunciarsi sui crediti iscritti a ruolo (tale potere spetta solo agli enti creditori).

L’ente creditore, effettuate le verifiche del caso, provvede:

– ad adottare i dovuti provvedimenti di annullamento/sgravio o di sospensione dell’Avviso/Cartella, se sono confermate le ragioni del contribuente e se non sono già presenti in archivio gli stessi provvedimenti;

– a trasmettere al competente Agente della Riscossione la revoca della sospensione da quest’ultimo effettuata, al fine della ripresa delle attività di recupero del credito, nel caso in cui non fossero confermate le ragioni del debitore;

– a dare comunicazione dei provvedimenti adottati al contribuente e, tramite PEC, anche all’Agente della Riscossione.

Termine di risposta all’istanza di sospensione della riscossione

L’ente creditore, (entro 220 giorni) tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l’esito dell’esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo.

Trascorso il termine di 220 giorni senza che l’ente creditore si sia espresso, le partite di credito interessate sono annullate di diritto, automaticamente discaricate nei confronti dell’Agente della Riscossione e contestualmente cancellate dalle scritture patrimoniali dell’Ente creditore.

L’annullamento non opera nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito.

Si possono presentare più istanze di sospensione?

La reiterazione della dichiarazione – tesa ad ottenere la sospensione legale – non è ammessa e, in ogni caso, non comporta la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione. Viene così scoraggiato l’eventuale utilizzo dello strumento a fini esclusivamente dilatori del recupero del credito.

 

[1] Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) modificata dal D.Lgs. 159/2015.

[2] Novità riepilogate dall’Inps nel messaggio 10 giugno 2016, n. 2609. L’istituto ha comunicato che è in corso di implementazione una procedura di gestione e definizione delle “Sospensioni Legali” e di registrazione dell’attività già svolta, il rilascio della quale verrà comunicato con successivo messaggio.

 

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