Home arrow Press Room arrow Consulenza Legale arrow Fondo patrimoniale: si pignora più facilmente; bisogni della famiglia ampi
Fondo patrimoniale: si pignora più facilmente; bisogni della famiglia ampi PDF Stampa E-mail
Scritto da Nicola Tartaglia   
domenica 13 luglio 2014

Più difficile vincere la causa se la banca pignora la casa inserita nel fondo patrimoniale: si amplia la lista dei bisogni della famiglia i cui debiti possono consentire l’aggressione del fondo.

 

Brutte notizie per chi crea un fondo patrimoniale nella speranza di salvare i propri immobili dall’eventuale insuccesso dell’attività d’impresa: infatti, secondo una recente sentenza[1] della Cassazione – invero particolarmente allarmante per chi è ricorso a tale istituto – è possibile pignorare i beni inseriti nel fondo se il mutuo concesso dalla banca è andato a beneficio dell’azienda di cui sono soci i coniugi. Non importa che il fondo sia anteriore all’ipoteca iscritta dall’istituto di credito.

Cerchiamo di spiegare come sia possibile questa conseguenza.

Come noto, i beni inseriti nel fondo patrimoniale non possono essere pignorati soltanto per quei debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni essenziali della famiglia.

Ebbene, secondo la Suprema Corte, la nozione di “scopi estranei ai bisogni della famiglia” – che sino ad oggi è stata riferita solo al sostentamento essenziale – va interpretata invece in senso ampio: pertanto, in essa possono essere anche ricompresi i debiti che derivano dall’attività professionale o di impresa di uno dei coniugi. Un’interpretazione, certo, che si discosta da quelle offerte, sino ad oggi, da molti giudici, ivi compresa la stessa Suprema Corte [2].

Qual è la conseguenza? Tale ampliamento della definizione di “bisogni della famiglia” farà sì che il fondo potrà essere più facilmente aggredito in futuro: e ciò potrà avvenire per un’ampia serie di debiti collegati alla semplice attività lavorativa, non strettamente connessa, dunque, alla famiglia.

In pratica, con questa nuova interpretazione estensiva della Cassazione, a non essere più “ostacolata” dal fondo sarà una lunga schiera di creditori: infatti, si riterranno comprese nei “bisogni della famiglia” non soltanto le esigenze inerenti il pieno mantenimento e lo sviluppo armonico dei componenti il nucleo, ma anche quelle che riguardano il potenziamento della sua capacità lavorativa.

Restano escluse soltanto le esigenze voluttuarie e quelle caratterizzate da intenti meramente speculativi.

Deve quindi ritenersi pignorabile il bene quando il finanziamento risulta concesso per l’impresa di famiglia, specie se emerga che i due coniugi non traggano sostentamento da altre fonti di reddito.

Peraltro, a complicare le cose si ci mette anche il regime dell’onere della prova. Infatti, secondo la legge è chi si oppone all’esecuzione (e, quindi, il debitore, ossia il proprietario dell’immobile) a dover dimostrare che non è possibile pignorare il bene inserito nel fondo.

In pratica, è il debitore a dover dimostrare l’impignorabilità del fondo. Ciò dovrà avvenire dando prova:

1. che il debito è stato contratto per esigenze estranee alla famiglia;

2. che il creditore era a conoscenza di ciò.

Di più: nell’atto di costituzione del fondo la coppia prevede la possibilità di concedere il bene in garanzia senza la necessità di autorizzazione del giudice: l’esercizio di questa facoltà fa scattare la concessione in garanzia sul bene costituito in fondo patrimoniale per ottenere dalla banca il finanziamento in favore della società gestita da marito e moglie e costituisce, concludono gli “ermellini”, un ulteriore elemento della destinazione del finanziamento alle esigenze familiari.

 

IN PRATICA

Grava sul debitore la prova che il credito, per il cui pagamento il creditore tenta di escutere i beni sottoposti a fondo patrimoniale, è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Inoltre, il concetto di “debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”, va inteso non in senso restrittivo, vale a dire con riferimento alla necessità di soddisfare l’indispensabile per l’esistenza della famiglia; ma nel senso di ricomprendere in tali bisogni anche esigenze volte al pieno mantenimento e all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa.

[1] Cass. sent. n. 15886/14 dell’11.07.14.

[2] Tuttavia, è bene segnalare che la tesi qui illustrata era stata in passato sostenuta da alcune sezioni della stessa Cassazione: cfr. Cass. sent. n. 134/1984, 11683/2001, 12730/2007; 15862/2009 e 4011/2013.

 

 

RICHIEDI CONSULENZA SU QUESTO ARGOMENTO
 
< Prec.   Pros. >