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Pignoramento presso terzi: come funziona la procedura PDF Stampa E-mail
Scritto da Nicola Tartaglia   
domenica 26 giugno 2016

Dal 2013 il giudice assegna direttamente le somme al creditore se il terzo pignorato non invia la dichiarazione e non compare in udienza.

 

Una recente sentenza del Tribunale di Verbania[1] offre lo spunto per ricordare come funziona il pignoramento presso terzi alla luce delle ultime modifiche al codice di procedura civile [1]introdotte con la legge di Stabilità 2013.

Cos’è il pignoramento presso terzi e come funziona

Con il pignoramento presso terzi, il creditore pignora non già i beni attualmente nella disponibilità materiale del debitore, ma quelli che ancora non si trovano nel suo possesso: si tratta, di norma, di somme di denaro che gli devono essere versate da un soggetto terzo, come ad esempio il datore di lavoro, la banca, l’ente di previdenza, l’inquilino, ecc. Proprio per ciò, tale soggetto viene definito “debitore del debitore”. In pratica, il creditore notifica l’atto di pignoramento non solo al debitore, ma anche al suo debitore (ecco perché “debitore del debitore” o anche “terzo pignorato”), intimando a quest’ultimo di consegnare, direttamente al creditore – e non già al debitore – la somma pignorata.

Questo vuol dire che il debitore pignorato non potrà più pretendere, dal proprio debitore (ad esempio la banca) le somme che questi gli deve, poiché esse dovranno essere versate direttamente al creditore procedente.

La procedura del pignoramento presso terzi

Come detto, quando il creditore intende effettuare un pignoramento presso terzi (ad esempio, il pignoramento del conto, dello stipendio o della pensione), notifica l’atto di pignoramento sia al debitore che al cosiddetto “terzo pignorato”.

A questo punto, il terzo pignorato deve inviare, al creditore procedente, una dichiarazione con cui gli comunica se, effettivamente, è debitore del debitore “principale”, vero bersaglio del pignoramento, e se gli deve davvero dei soldi.

Se il terzo pignorato omette di inviare tale dichiarazione, il giudice fissa una seconda udienza (da notificare al terzo pignorato almeno 10 giorni prima dell’udienza stessa) alla quale egli deve comparire personalmente per fornire i chiarimenti richiesti e dire, appunto, se davvero è debitore del debitore principale. Se, però, non si fa vivo neanche a tale appuntamento, il giudice emette in automatico l’ordine con cui – anche in sua assenza – gli intima di versare, al creditore procedente, le somme pignorate (cosiddetta ordinanza di assegnazione delle somme pignorate). Il credito, in tal caso, si considera infatti non contestato.

L’unico modo che ha il terzo pignorato di contestare quest’ordine del giudice è di effettuare la cosiddetta opposizione agli atti dell’esecuzione [3], a patto di provare di non aver avuto conoscenza della notifica del pignoramento, per irregolarità della stessa.

Nel caso di pignoramento presso terzi del conto corrente bancario, la sentenza in commento specifica inoltre che il creditore può ben notificare l’atto di pignoramento e la successiva ordinanza di assegnazione presso la filiale della banca perché il relativo dirigente è institore dell’istituto di credito e quindi legittimato a riceverla.

IN PRATICA

Ecco, in sintesi, i passaggi della procedura del pignoramento presso terzi:

·         il creditore notifica l’atto di precetto al debitore

·         il creditore notifica, non prima di 10 giorni da tale notifica e non oltre 90, l’atto di pignoramento sia al debitore che al terzo pignorato;

·         il terzo pignorato deve comunicare al creditore se è debitore di somme di denaro del debitore principale

·         se non comunica alcunché il giudice fissa una seconda udienza e ne dà comunicazione, 10 giorni prima di tale udienza, al terzo pignorato

·         a tale udienza, il terzo pignorato deve comparire personalmente per fornire le suddette informazioni;

·         se il terzo pignorato non compare, il giudice emette in automatico l’ordine con cui gli intima di pagare le somme pignorate al creditore procedente.

[1] Art. 548 cod. proc. civ.

[2] Trib. Verbania, sent. n. 32/2016.

[3] Art. 617 cod. proc. civ.

 

 

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