Home arrow Press Room arrow Consulenza Legale arrow Istanza dichiarazione fallimento: quando scatta, i requisiti
Istanza dichiarazione fallimento: quando scatta, i requisiti PDF Stampa E-mail
Scritto da Nicola Tartaglia   
sabato 25 giugno 2016

Quali sono le condizioni per poter essere dichiarati falliti: lo stato di insolvenza, i ricavi e l’attivo, la qualifica di imprenditore.

 

Ci si chiede spesso quali siano i requisiti per essere dichiarati falliti. Ecco una prima distinzione di base che è opportuno tenere presente, il fallimento si può verificare per:

·         le ditte

·         le società.

Non falliscono invece:

·         enti pubblici;

·         piccoli imprenditori;

·         artigiani;

·         imprenditori agricoli.

Esistono però altri requisiti necessari perché si possa essere oggetto di fallimento e tali requisiti non riguardano solo il soggetto, ma anche l’indebitamento.

Ecco i dettagli.

Fallimento per l’imprenditore commerciale

Esclusivamente l’imprenditore che eserciti un’attività commerciale può essere dichiarato fallito. Dunque posto questo requisito fondamentale, possono essere soggetti a fallimento:

·         l’imprenditore individuale;

·         la società;

·         ma anche l’associazione o un diverso ente esercitante attività commerciale.

Fallimento e stato di insolvenza: requisito di base

Lo stato di insolvenza è il requisito di base per determinare il fallimento di un imprenditore.

Si definisce stato di insolvenza l’impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni cui si è sottoposti.

Si deve tenere presente che lo stato di insolvenza prescinde totalmente dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento possa essere indice di tale situazione oggettiva. Sussiste, pertanto, lo stato di insolvenza anche con la presentazione di un’unica istanza di fallimento.

Il creditore che dovesse richiedere il fallimento avrà l’obbligo di allegare un principio di prova che dimostri la sussistenza di tale stato di insolvenza, altrimenti il tribunale non sarà nella possibilità di procedere all’istruttoria fallimentare. Al momento della sua decisione in merito all’istanza di fallimento sarà onere del tribunale stesso accertare che l’insolvenza sussista in quel preciso momento in cui la decisione viene presa.

Quali sono le soglie di fallibilità per l’imprenditore?

L’imprenditore (persona fisica o società) che esercita un’attività commerciale fallisce se supera almeno una delle tre soglie dimensionali riguardanti l’ammontare:

·         dell’attivo patrimoniale;

·         dei ricavi lordi;

·         dei debiti.

Ecco di seguito un approfondimento specifico.

Soglia di fallibilità dell’attivo patrimoniale

Si può dichiarare fallito l’imprenditore che abbia avuto un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore a 300mila euro, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o, comunque, dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore.

La soglia di fallibilità dell’attivo patrimoniale deve essere superata anche in uno solo dei tre esercizi di riferimento o del minor periodo: è sufficiente il superamento di una sola soglia anche in un solo esercizio per integrare il requisito della fallibilità.

In caso di società di capitali si devono considerare le immobilizzazioni, l’attivo patrimoniale, i ratei e i risconti; diversamente quando l’imprenditore non è obbligato a redigere il bilancio tra le poste attive della situazione patrimoniale vanno incluse anche le rimanenze di magazzino, mentre nel passivo devono essere computati i debiti contratti per l’acquisto degli stessi beni.

I beni immobili devono essere valutati secondo il costo storico di acquisto o di produzione al netto degli ammortamenti, e non in base al loro valore di mercato.

Nell’attivo devono inoltre essere inclusi i beni oggetto di leasing.

Nel concetto di attivo patrimoniale “complessivo”:

·         per la persona fisica: sono ricompresi i beni e in generale tutti i rapporti giuridici personali del fallito;

·         per la società di persone: non sono ricompresi i beni dei soci falliti per estensione, anche se tale patrimonio è stato acquisito al fallimento.

I tre esercizi coincidono con gli anni commerciali della gestione economica e non con gli anni solari.

Soglia di fallibilità dei ricavi lordi

L’imprenditore si può dichiarare fallito qualora abbia realizzato nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, dei ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore a 200mila euro.

Il riferimento ai ricavi annui è legato alla durata normale di un esercizio sociale, pertanto se l’esercizio ha avuto una durata inferiore, i ricavi conseguiti in questo periodo devono essere ragguagliati all’anno.

Calcolo dei ricavi lordi per la soglia di fallibilità

La soglia dimensionale si riferisce ai ricavi lordi partitamente conseguiti in ciascun anno, non alla media dei ricavi dell’ultimo triennio di esercizio.

Per valutare questa soglia rileva ogni genere di ricavo di impresa, anche se non direttamente imponibile ai fini IVA, purché riconducibile all’attività esercitata. I ricavi devono essere valutati al netto di sconti, abbuoni, premi e imposte connesse alla vendita dei prodotti e alla prestazione dei servizi.

L’accertamento dei ricavi lordi può avvenire “in qualunque modo”. Possono quindi essere desunti:

·         dalle scritture contabili e dai registri fiscali (se presenti);

·         da dati extracontabili (ad esempio, corrispettivi di contratti di vendita);

·         da accertamenti tributari non definitivi.

Soglia di fallibilità per l’ammontare dei debiti

L’imprenditore può andare in fallimento qualora abbia debiti di ammontare complessivamente superiore a 500mila euro. Si devono considerare ai fini del calcolo dell’ammontare, anche  i debiti non scaduti e quelli non definitivamente accertati con efficacia di giudicato.

A differenza di quanto accade per le altre due soglie, nel caso della soglia di fallibilità per l’ammontare dei debiti non viene specificato quale sia l’arco temporale o il momento a cui riferire questo indebitamento. Si ritiene che esso debba essere verificato al momento in cui è presentata l’istanza di fallimento o in cui è dichiarato il fallimento. Vale cioè un dato relativo al presente e non al passato, non potendo essere presi in considerazione eventuali dati che si riferiscono a esercizi precedenti.

 

RICHIEDI CONSULENZA SU QUESTO ARGOMENTO

 

 
< Prec.   Pros. >