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Cartelle di pagamento: o il condono o la prescrizione PDF Stampa E-mail
Scritto da Nicola Tartaglia   
giovedì 16 giugno 2016

Il contribuente rinuncia tacitamente alla prescrizione già maturata della cartella esattoriale se ha presentato istanza di condono.

 

Mentre da un lato si fanno più insistenti le voci di un’imminente approvazione della nuova legge sul condono fiscale per i debiti con Equitalia (leggi a riguardo la nostra guida sulla sanatoria Equitalia), e dall’altro quelle sulla chiusura di Equitalia entro l’estate, arriva una sentenza della Cassazione che pone i paletti ai contribuenti: chi vuole (e quindi, vorrà in futuro) avvantaggiarsi del condono – per ridurre il debito delle cartelle di pagamento – non può, nello stesso tempo, chiedere successivamente la cancellazione delle cartelle medesime per intervenuta prescrizione. Infatti, l’adesione al condono implica il riconoscimento del debito e tale atto, come stabilisce il codice civile, interrompe i termini di prescrizione.

Non solo: avverte inoltre la Suprema Corte che il contribuente che aderisce al condono senza accorgersi che, nel frattempo, le cartelle si sono prescritte, non può neanche chiedere più indietro i soldi versati. Non fa niente che gli importi non erano dovuti.

Sul punto in sentenza si legge infatti che alla proposizione dell’istanza di condono (o di definizione dei carichi pregressi [2]) da parte del debitore deve attribuirsi valore di comportamento concludente: esso è incompatibile con la volontà del debitore di volersi avvalere di cause estintive del diritto eventualmente già maturatesi, quale appunto la prescrizione della cartella di pagamento.

 

[1] Cass. sent. n. 12407/16 del 16.06.16.

[2] Ex art. 12 della legge n. 289 del 2002

 

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