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Soldi in prestito o regalati: come fare? PDF Stampa E-mail
Scritto da Nicola Tartaglia   
domenica 03 luglio 2016

Un amico vorrebbe regalarmi una somma di denaro per acquistare un’auto, somma che gli restituirei comunque: come può avvenire il passaggio di denaro sul conto senza insospettire il fisco?

 

I problemi da affrontare nel caso di soldi in prestito o in regalo (o meglio, in donazione) sono di due tipi: i rapporti tra le parti, per il diritto civile, e i rapporti tra queste e il fisco, per rispettare la normativa sulla tracciabilità dei pagamenti e per non destare sospetti nell’Agenzia delle Entrate. Nel primo caso, sarà necessaria una scrittura privata per regolare tutte le possibili controversie che potrebbero sorgere tra il donante e il donatario o tra colui che effettua il prestito e colui che lo riceve; nel secondo caso, è bene inoltre utilizzare una modalità di trasferimento del denaro che possa essere tracciabile e, nello stesso tempo, giustificare la corretta causale agli occhi del fisco. Ma procediamo con ordine e vediamo come dare soldi in prestito o in regalo a un amico.

LA DONAZIONE:

COME REGALARE SOLDI A UN AMICO

I rapporti tra le parti

Iniziamo dal caso della donazione, che è l’ipotesi in cui il denaro viene regalato senza che il donatario (colui che riceve la somma) sia costretto a restituirlo.

La prima cosa da tenere in considerazione è la forma con cui tale accordo deve essere effettuato. Il più delle volte la donazione può avvenire anche a voce, ossia con una semplice stretta di mano o consegna del denaro. Tuttavia, se l’importo è rilevante, l’accordo verbale non è più sufficiente, ma bisogna necessariamente andare da un notaio. Difatti, il codice civile stabilisce che per le donazioni di non modico valore è obbligatorio:

·         l’atto pubblico (ossia il rogito presso il notaio)

·         la presenza di due testimoni (di norma li mette a disposizione lo stesso studio notarile).

Che succede se la donazione di valore elevato non avviene col notaio?

Essa è nulla e, quindi, può essere sempre impugnata sia dal donante che dai suoi familiari o eredi, i quali potrebbero chiedere la restituzione dell’importo regalato anche a distanza di diversi anni.

Come si stabilisce se una donazione è di modico valore o meno?

Il codice non lo dice, ma secondo i giudici bisogna far riferimento a due parametri:

·         le condizioni economiche del donante;

·         le condizioni economiche del donatario.

Pertanto, ammettendo che il donante, che dispone di una pensione di 1.000 euro al mese, regala 20.000 euro a un amico, questa si deve considerare “rilevante” e, quindi, deve avvenire con il notaio. Al contrario se le parti sono due benestanti che guadagnano diverse migliaia di euro al mese, la donazione si può considerare di “modico valore” e, quindi, può essere fatta in qualsiasi modo, anche verbalmente.

Qual è il modo migliore per garantirsi in caso di donazione di denaro?

Di certo, il consiglio che ci sentiamo di suggerire è di utilizzare la forma scritta (ossia una normale scrittura privata) anche per le donazioni di modico valore, che non necessitano cioè dell’atto pubblico notarile. E questo per evitare successive contestazioni tra le parti. Potrebbe infatti avvenire che l’una possa chiedere indietro i soldi all’altra sostenendo che non di un regalo si è trattato, ma di un prestito. Senza contare che la scrittura privata – per come a breve si vedrà – serve per tutelare le parti anche da eventuali accertamenti dell’Agenzia delle Entrate.

Come deve avvenire la consegna del denaro?

Sia che la donazione avvenga con il notaio che senza, per gli importi superiori a 3.000 euro è obbligatorio utilizzare metodi tracciabili come il bonifico bancario o l’assegno non trasferibile. Per pagamenti di importo inferiore si può fare tutto per contanti, sebbene una maggiore certezza nei rapporti tra le parti, anche ai fini di una trasparenza con il fisco, suggerisce sempre la tracciabilità del trasferimento del denaro.

Qual è la causale per il bonifico bancario?

La regola è sempre quella di essere “sinceri”. La sincerità e la trasparenza paga sempre sia nei rapporti tra le parti che con l’Agenzia delle Entrate. Pertanto, se si tratta di una donazione, la cosa migliore è indicare, come causale del bonifico: “Donazione” o anche “Regalo”; se la ragione di tale liberalità è un particolare evento (laurea, compleanno, matrimonio, ecc.) oppure è legata a un particolare momento del donatario (difficoltà economica, imminente acquisto di un bene costoso, ecc.) è bene indicare tale ulteriore elemento nella causale del bonifico. Così potremo avere causali come:

·         donazione per matrimonio

·         donazione per compleanno

·         donazione di denaro per acquisto automobili

·         donazione di denaro per aiuto economico, ecc.

I rapporti tra le parti e il fisco

Partiamo da un presupposto: ogni movimento di denaro da un conto a un altro, così come ogni spesa di rilevante valore (come, ad esempio, l’acquisto di un’automobile) non sfugge all’occhio dell’Agenzia delle Entrate. Agenzia che può avviare un accertamento qualora l’operazione possa destare qualche sospetto, scaricando poi la prova contraria sul contribuente, quella cioè di dover dimostrare che dietro il passaggio di denaro non vi è alcun intento elusivo o evasivo: una prova che non sempre può risultare agevole, specie dopo diversi anni. Ecco perché, per evitare problemi, è sempre meglio lasciare “tutto per iscritto”, in modo tale che nulla possa essere sospetto e contestabile.

Quindi, sebbene la normativa civilistica non imponga la forma scritta della donazione di modico valore, se si vuol dormire sonni tranquilli anche nei confronti del fisco è sempre bene redigere e firmare la scrittura privata di donazione (v. il modello precedentemente indicato). È inoltre molto importante dare una data certa a tale scrittura, in modo tale che non possa essere contestabile neanche il momento in cui essa è stata redatta (facile, altrimenti, sarebbe scrivere un documento e retrodatarlo solo nel momento in cui dovesse arrivare l’Agenzia delle Entrate).

In che modo si può dare la data certa alla scrittura privata?

Esistono diversi sistemi. Il primo è quello di firmarla, piegare il foglio su sé stesso e spedirlo senza busta a una delle parti o ad entrambe con raccomandata a.r. in modo tale che il timbro postale possa costituire la prova della data di spedizione. La raccomandata andrà poi conservata integra.

Un secondo metodo è quello di spedire una posta elettronica certificata e firmare digitalmente il documento allegato o, diversamente, includere il contenuto della scrittura privata nel corpo del messaggio della stessa PEC, senza file allegati.

Che può fare l’Agenzia delle Entrate se non redigo la scrittura privata?

Nel caso di bonifico bancario, l’Agenzia noterà che c’è un accredito sul conto del beneficiario, senza alcuna giustificazione. In tal caso potrebbe chiedere le motivazioni e, ovviamente, queste possono essere solo documentali, mai dimostrabili con prova testimoniale(che, nel processo tributario, non ha valore). Se quindi il contribuente non dovesse riuscire a dimostrare, con un documento, che tale accredito è in realtà una donazione, il fisco potrebbe presumere che dietro vi sia un reddito non denunciato (ad esempio il corrispettivo di una vendita o di una prestazione di servizi) oppure potrebbe presumere che si tratti di un prestito che frutterà, al donante, degli interessi. Insomma, l’accertamento fiscale potrebbe scattare tanto per il donante che per il donatario e potrebbero essere chieste, oltre alle sanzioni, le imposte per i reddito evaso.

In realtà il problema si potrebbe porre solo se l’importo viene bonificato sul conto corrente (nel qual caso l’operazione è tracciabile e visibile) o se il denaro viene utilizzato per acquistare un bene di valore rilevante (come un’auto) incompatibile con il tenore di vita del donatario. Non si pongono invece problemi di sorta per le donazioni di piccoli importi.


IL PRESTITO

COME PRESTARE SOLDI A UN AMICO

 

I rapporti tra le parti

Nel caso di prestito di denaro, anche per importi considerevoli non c’è mai bisogno – come invece avviene con la donazione – di andare davanti al notaio: tutto può avvenire con un accordo tra le parti. Tuttavia, in tali casi, ancor più che nella donazione, è sempre meglio utilizzare la forma scritta della scrittura privata, ossia un vero e proprio contratto. In questo caso, infatti, anche se siamo in presenza di due privati, si realizza il cosiddetto contratto di mutuo il quale potrebbe creare problemi sia con il fisco che nei rapporti tra chi presta e chi riceve.

Nel contratto di mutuo bisogna indicare gli interessi?

La previsione degli interessi in favore di chi presta (mutuante) sono sicuramente un vantaggio economico, ossia un utile. Tuttavia il contratto di mutuo può anche essere gratuito, ossia non prevedere che, a fronte del prestito, sia riconosciuto l’utile per il mutuante. Esistono quindi due tipi di mutui:

·         mutuo a titolo oneroso (o, anche detto, “fruttifero”): quello in cui viene prevista, oltre alla restituzione del denaro prestato, anche il pagamento di interessi;

·         mutuo a titolo gratuito (o, anche detto, “infruttifero”): quello in cui viene prevista la sola restituzione del denaro prestato, senza interessi. Quest’ultima forma è quella che viene realizzata ad esempio nei prestiti tra familiari o tra amici.

Anche al fine di regolamentare il regime degli interessi è necessario che il contratto di mutuo sia sempre con atto scritto (v. formula).

Come deve essere il contratto di mutuo?

L’accordo iscritto deve essere certamente firmato da entrambe le parti e datato. Esso deve indicare:

·         le generalità delle parti

·         la somma di denaro specifica (con o senza interessi);

·         la data di scadenza del prestito, quindi entro quando la somma va restituita.

·         le modalità di pagamento e le conseguenze da applicare in caso di ritardo o inadempimento.

Che succede se il mutuo non avviene per iscritto?

Il contratto è ugualmente “perfetto”, per cui la somma si considera validamente prestata e il mutuatario obbligato a restituirla. Tuttavia, in assenza della prova di una volontà contraria tra le parti, la legge presume che il contratto di mutuo sia sempre a titolo oneroso. In buona sostanza, il mutuatario dovrà pagare anche gli interessi. Per cui o il mutuatario riesce a dimostrare che gli accordi tra le parti non prevedevano anche gli interessi oppure sarà obbligato a versarli. Ecco perché, specie nel contratto di mutuo a titolo gratuito, il contratto scritto è consigliabile.

Il contratto deve essere registrato o denunciato all’Agenzia delle Entrate?

Il contratto non deve essere registrato, tuttavia è sempre meglio dotarlo di data certa, spedendolo con raccomandata a.r. alle stesse parti o con PEC e firma digitale.

Nel caso di mutuo fruttifero esso andrà comunicato al proprio commercialista in quanto dovrà indicare gli interessi nel reddito da denunciare alle Entrate.

Come erogare la somma prestata e quale causale indicare?

Sempre meglio utilizzare il bonifico bancario, in cui andrà indicata una delle due seguenti causali a seconda del tipo di mutuo:

·         prestito fruttifero (nel caso di mutuo a titolo oneroso);

·         prestito infruttifero (nel caso di mutuo a titolo gratuito).

Come restituire la somma?

La somma potrà essere restituita o con un unico pagamento, preferibilmente con bonifico bancario, oppure a rate. In quest’ultimo caso, se gli importi sono inferiori a 3.000 euro, possono essere consegnati a mani, in contanti. È bene però farsi rilasciare una quietanza di pagamento ove venga indicato l’importo e la data.

La restituzione deve avvenire per rate costanti?

Non necessariamente. Le parti possono anche accordarsi per rate variabili secondo criteri predeterminati o comunque in relazione alle possibilità economiche del mutuatario, restando ben inteso che, comunque, quest’ultimo sarà tenuto a rispettare la data di scadenza del mutuo.

 

I rapporti tra le parti e il fisco

Nel caso di mutuo, è sempre bene tracciare tutti i movimenti di denaro, sia al momento del prestito che alla restituzione, benché quest’ultima, per rate inferiori a 3.000 euro, possa avvenire anche in contanti (previo rilascio di quietanza di pagamento).

 

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