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Assegno senza autorizzazione o provvista: che vuol dire? PDF Stampa E-mail
Scritto da Nicola Tartaglia   
lunedì 04 luglio 2016

Quando un assegno è emesso senza autorizzazione e cosa significa che non c’è provvista?

 

Si sente spesso dire che un assegno è stato emesso senza autorizzazione” o che è stato staccato “senza provvista”. Si tratta di due violazioni differenti sulle norme relative alla circolazione dei titoli di credito. Prima però di comprendere cosa significa emettere un assegno senza autorizzazione o senza provvista è bene fare un passo indietro per ricordare cos’è, per il diritto, un assegno.

Cos’è un assegno?

Formalmente l’assegno è un ordine che il titolare di un conto corrente impartisce alla propria banca di pagare la somma su di esso indicato a chiunque porterà detto assegno allo sportello per l’incasso. È quindi “pagabile a vista”, ossia a semplice presentazione, senza che la banca possa subordinare la consegna dei soldi a particolari riconoscimenti (se non la verifica della firma sull’assegno) autorizzazioni o all’apertura di altri conti.

Detto ordine di pagamento è peraltro irrevocabile nei primi 8 giorni dall’emissione (15 se l’assegno viene pagato in un Comune diverso da quello di emissione). Oltre la scadenza di tali termini, il correntista può revocare l’ordine di pagamento (fermo restando, comunque, il suo debito). A riguardo leggi “Il termine per farsi pagare un assegno in banca”.

Dal punto di vista giuridico, l’assegno è anche un titolo di credito astratto: con questa parola si intende che esso è già, in sé e per sé, la prova certa dell’aver diritto a una determinata somma, a prescindere dalle ragioni che sono alla base del credito stesso che, almeno in prima battuta, non rilevano né la banca può pretendere di conoscerle. Si può trattare di una donazione, di un contratto, di un prestito di denaro (cosiddetto mutuo), di un risarcimento, di un pagamento a saldo e stralcio per alcune contestazioni sorte tra le parti, ecc.: tutte queste ragioni non rilevano perché, a prescindere da esse, chi ha in mano un assegno ha sempre diritto ad essere pagato.

“Titolo di credito” significa anche un’altra cosa molto importante: che se l’assegno non viene pagato, il creditore può direttamente notificare al debitore un atto di precetto e avviare, nei suoi confronti, un pignoramento senza bisogno di fargli prima causa o richiedere un decreto ingiuntivo (tale possibilità è riconosciuta, però, sempre a condizione che si agisca prima di 6 mesi dall’emissione dell’assegno).

Come si emette un assegno?

Il correntista si trova in possesso del carnet degli assegni perché ne ha fatto richiesta alla propria banca e questa l’ha autorizzato. Si crea quella che viene comunemente chiamata “convenzione di assegno”. Ciò significa che si realizza una sorta di contratto tra il cliente e l’istituto di credito in forza del quale il primo viene autorizzato a utilizzare il blocchetto degli assegni secondo peraltro le norme di legge che ne regolano l’emissione. Tali norme impongono al correntista una serie di obblighi particolarmente importanti come ad esempio la compilazione completa rispettando tutti i requisiti formali (indicazione di data e luogo di emissione, importo, beneficiario, firma) e la presenza di soldi sul conto per coprirne il pagamento (cosiddetta provvista).

Se l’assegno è privo anche di una sola delle informazioni necessarie, la banca ha il diritto di rifiutarne il pagamento a chi lo presenta. La completa e corretta compilazione rappresenta una forma di tutela per il cliente che lo emette, soprattutto contro il rischio di alterazioni del suo contenuto.

Quando un assegno è emesso senza autorizzazione?

Da quanto detto sopra si intuisce che la mancanza di autorizzazione da parte della banca ad emettere l’assegno fa venire meno la legittimità dell’assegno che, pertanto, non sarà più pagabile a vista, a prescindere dal fatto che il prenditore (il creditore) abbia diritto a essere pagato.

Un assegno è emesso senza autorizzazione quando viene meno il contratto tra la banca e il cliente in virtù del quale la prima autorizza il secondo ad emettere assegni. Il che può verificarsi per una serie di motivi. Ad esempio, un assegno viene emesso senza autorizzazione perché:

·         il correntista ha chiuso il proprio conto corrente prima dell’emissione dell’assegno;

·         il correntista ha emesso un assegno nonostante abbia aperto il conto corrente (o “acceso”, come si dice tecnicamente) in assenza di alcuna convenzione di assegni;

·         il correntista ha denunciato il furto o lo smarrimento dell’assegno consegnando alla banca la relativa denuncia;

·         la banca ha revocato l’autorizzazione all’emissione dell’assegnocome nel caso di debitore fallito o protestato;

·         la banca ha già revocato l’autorizzazione all’emissione per un assegno emesso prima di quello che viene presentato per il pagamento;

·         l’assegno è stato emesso su conto intestato a un’altra persona o per altre motivazioni che non giustifichino l’emissione di un assegno.

Quando un assegno è emesso senza provvista?

Per poter essere pagato, l’assegno deve anche essere “coperto”, ossia sul conto corrente del titolare del carnet ci devono essere i soldi sufficienti per soddisfare integralmente chi porterà tale assegno in banca.

Se manca tale copertura, l’assegno si dice “senza provvista”. In pratica, ciò si verifica quando sul conto corrente di chi lo ha emesso manchino le somme necessarie affinché la banca possa eseguire l’ordine di pagamento, anche solo per una parte dell’importo.

L’emissione di un assegno privo di provvista (o, come comunemente si dice, “assegno a vuoto”) non è più un reato, ma solo un illecito amministrativo punito dalla legge con sanzioni amministrative emesse dal Prefetto e con la “revoca di sistema” ossia il divieto ad emettere altri assegni.

Le sanzioni sono tutte di carattere pecuniario e variano da € 516 a € 3.099 e possono salire ulteriormente in caso di importo facciale superiore a € 10.329 o di irregolarità commessa più volte (reiterazione).

Solo in caso di mancato pagamento di tali sanzioni amministrative può scattare la reclusione (anche se, in realtà, trattandosi di reato minore, viene esclusa la pena detentiva). Le sanzioni possono essere evitate attraverso il pagamento tardivo dell’assegno; il pagamento tardivo comprende oneri accessori che fanno aumentare il costo per l’emittente.

Oltre alla multa del Prefetto e al divieto di emettere altri assegni, una ulteriore conseguenza per l’emissione di assegni a vuoto è il protesto: si tratta di un atto effettuato dal notaio con cui quest’ultimo accerta il mancato pagamento dell’assegno e viene data pubblicità della mancata provvista, con conseguente perdita della reputazione da parte di chi aveva emesso l’assegno, posta l’esistenza di un registro pubblico dei protesti, visionabile da chiunque.

Nei casi più gravi, l’illecito comporta anche l’applicazione, per almeno due mesi, di una o più delle seguenti sanzioni: interdizione dall’esercizio di attività professionale o imprenditoriale; interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Il prenditore dell’assegno, rimasto insoddisfatto, conserva la possibilità di agire con un pignoramento nei confronti del debitore, utilizzato come prova del credito l’assegno non pagato e protestato.

 

 

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