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Pignoramento mobiliare: come evitarlo e difendersi PDF Stampa E-mail
Scritto da Nicola Tartaglia   
mercoledì 06 luglio 2016

Mi è stato notificato un precetto e, dopo, l’ufficiale giudiziario è venuto a casa per un pignoramento dei mobili mentre io non c’ero: quando tornerà, come posso difendermi?

 

Come in molte altre forme di pignoramento (ad esempio, il pignoramento del conto corrente in banca), è possibile difendersi anche in caso di pignoramento mobiliare, evitando che l’ufficiale giudiziario asporti determinati beni: il che, purtroppo, nella prassi, avviene spesso con l’utilizzo di mezzi fraudolenti, ma esistono anche alcuni diritti che la legge e il codice di procedura riconoscono al debitore. Procediamo quindi con ordine.

Perché il pignoramento mobiliare?

Il pignoramento mobiliare, ossia quello dei beni mobili presenti in casa del debitore (come arredi, gioielli, quadri, suppellettili, scrivanie, divani, computer, ecc.), è anche una delle forme meno sicure di pignoramento e, quindi, prescelto dal creditore solo quando non vi siano altri beni pignorabili o si ignori dove detti beni si trovino. Si ricorre, dunque, al pignoramento mobiliare più come leva di coercizione psicologica, per la platealità con cui avviene l’accesso dell’ufficiale giudiziario all’interno dell’abitazione di residenza o del domicilio del debitore (eventualmente accompagnato anche dall’avvocato del creditore) e la successiva ricerca dei beni da pignorare (sulla strumentalizzazione della paura del debitore, leggi anche “Equitalia: pignoramento di mobili per cartelle da 4milioni”).

Quali sono i beni pignorabili?

In generale l’espropriazione può riguardare tutti i beni mobili (ossia che non sono vincolati saldamente al suolo) che sono nella disponibilità del debitore, nell’immobile in cui questi vive (presso, cioè, la residenza o il domicilio). Se detti beni appartengono ad altri soggetti conviventi, spetterà al debitore dimostrarlo, altrimenti essi saranno comunque pignorabili.

Quali sono i beni che l’ufficiale giudiziario non può mai pignorare?

Il codice civile [1] individua alcuni beni che non possono mai essere pignorati:

·         le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto religioso (si pensi a un crocifisso, anche in oro, purché non rivesta un valore economico particolare, superando la stessa funzione sacra dell’oggetto);

·         la fede di matrimonio, i vestiti, la biancheria, i letti, il tavolo da pranzo con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina insieme a un mobile che li possa contenere; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;

·         i cibi e i combustibili necessari per un mese al mantenimento e al riscaldamento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;

·         le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio;

·         le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione;

·         gli animali domestici di affezione (cani, gatti, coniglietti, criceti, ecc.).

I beni che mi servono per lavorare, come il computer, possono essere pignorati?

Il pignoramento dei beni mobili necessari all’esercizio dell’arte, professione o attività imprenditoriale possono essere pignorati solo se:

·         non vi sono altri beni da pignorare

·         comunque entro il limite massimo di 1/5.

È verosimile, comunque, che il creditore – per evitare facili opposizioni – preferisca pignorare altri beni.

L’ufficiale giudiziario può pignorare l’automobile?

L’automobile è considerata un bene mobile registrato e, per essa, il pignoramento può avvenire in due forme diverse:

·         la prima avviene mediante una semplice ricerca telematica del mezzo da parte dell’ufficiale giudiziario e successiva iscrizione al PRA del pignoramento: il provvedimento viene poi notificato al debitore che ha l’obbligo di consegnare l’auto all’Istituto Vendite giudiziarie;

·         la seconda forma, invece, è quella tradizione del pignoramento mobiliare: per cui l’auto viene pignorata dall’ufficiale giudiziario solo se, nel momento in cui questi si reca a casa del debitore, la trovi. Pertanto, se in quel momento il veicolo è situato in un altro posto e l’ufficiale giudiziario non lo riesce a rinvenire (si pensi in garage, all’officina, ecc.), non può essere pignorato. È anche vero che l’ufficiale può chiedere al debitore di dichiarare a verbale se è proprietario di altri beni oltre quelli visibili nel giorno del pignoramento e l’eventuale bugia (che nel caso dell’auto è facilmente riscontrabile) viene punita penalmente.

Che succede se dono l’automobile o la inserisco nel fondo patrimoniale?

Dal 27 giugno 2015, il creditore può pignorare, entro determinati limiti, l’automobile del debitore che il debitore ha inserito nel fondo patrimoniale, nel trust o che ha fatto oggetto di donazione, anche se il creditore non ha esperito la cosiddetta azione revocatoria.

Per poter procedere al pignoramento, occorrono tutti i seguenti requisiti:

1.      l’atto del debitore deve essere:

– pregiudizievole per il creditore;

– compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del diritto di credito.

2.      il creditore deve:

– essere munito di titolo esecutivo (ossia la sentenza, il decreto ingiuntivo, un assegno protestato o una cambiale, ecc.);

– aver trascritto l’atto di pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole.

In caso di donazione, l’esecuzione si attua nei confronti del terzo proprietario.

Che succede se vendo i beni mobili prima del pignoramento?

L’ufficiale giudiziario non può pignorare i beni mobili che il debitore ha venduto prima. Tuttavia, per evitare facili abusi e frodi ai danni dei creditori, per i giudici non basta la semplice scrittura di vendita degli arredi, ma è necessario che essa abbia data certa anteriore al pignoramento. La data certa si ottiene mediante la registrazione del contratto. Dunque, se il debitore intende vendere tutti i propri beni a un familiare e poi ottenerne l’uso in comodato, deve siglare due contratti diversi, il primo con data certa.

Resta comunque la possibilità, per il creditore, entro cinque anni dalla cessione del bene, di esercitare la cosiddetta azione revocatoria per rendere priva di efficacia la vendita. Ma la difficoltà che comporta tale azione, unita ai costi che essa comporta e alla forte incertezza del pignoramento mobiliare, rendono piuttosto improbabile l’avvio di tale causa.

Possono essere altresì opponibili ai creditori (rendendo impignorabili i relativi beni) anche:

– le vendite di beni mobili iscritti in pubblici registri trascritte prima del pignoramento;

– le vendite di beni mobili il cui possesso è stato trasmesso prima del pignoramento;

– le cessioni di crediti notificate al debitore ceduto o dallo stesso accettate prima del pignoramento;

– le vendite di universalità di mobili che hanno data certa anteriore al pignoramento;

– crediti estinti prima del pignoramento.

Come evitare il pignoramento mobiliare?

Se il debitore vuole evitare il pignoramento prima dell’inizio della procedura, può pagare il proprio debito direttamente nelle mani dell’ufficiale giudiziario nel giorno in cui si presenterà alla porta (bisognerà pagare il capitale, gli interessi e le spese di procedura). L’ufficiale giudiziario consegnerà tale somma al creditore. Così facendo l’esecuzione forzata non può proseguire e il debito si estingue.

L’ufficiale giudiziario redige apposito verbale e lo deposita immediatamente in cancelleria con la prova del versamento al creditore della somma consegnata dal debitore, annotando il verbale nel ruolo generale delle esecuzioni.

Al momento del pagamento il debitore può anche fare apposita dichiarazione con cui si riserva il diritto di opporsi in un momento successivo al pignoramento e chiedere, in quella sede, la restituzione della somma versata.

In tal modo il debitore può evitare il pignoramento, ma può contestualmente muovere al creditore le proprie contestazioni promuovendo un separato giudizio di opposizione. Se esso ha esito positivo, il creditore deve restituire quanto incassato dal debitore.

Quando invece il debitore vuole evitare gli inconvenienti del pignoramento ma non intende effettuare il pagamento perché intende ad esempio sollevare opposizione o è in corso un processo di cognizione, può versare all’ufficiale giudiziario una somma di denaro pari al valore del credito per il quale procedere e delle spese relativa alla procedura, aumentato di 2/10.

Questo pagamento non estingue il debito, è solo un versamento in luogo del pignoramento. La procedura esecutiva pertanto prosegue.

Che succede se sposto i mobili e arredi in un altro luogo?

Questo comportamento è sicuramente un illecito. In ogni caso c’è da dire che su tutti i beni che non vengono materialmente trovati nell’immobile non si può estendere il pignoramento. Per cui, per ipotesi, se il debitore spostasse i beni di maggior valore in un altro immobile, ove non avviene il pignoramento, non subirebbe il pignoramento.

Come detto, però, l’ufficiale giudiziario può chiedere al debitore, in caso di insuccesso del pignoramento, se è titolare di altri beni su cui possa estendersi l’esecuzione forzata. La reticenza costituisce un reato.

 

[1] Art. 514 cod. civ.

 

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