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Cartelle di pagamento Equitalia nulle senza avviso di notifica PDF Stampa E-mail
Scritto da Nicola Tartaglia   
domenica 10 luglio 2016

Se il destinatario della cartella esattoriale non si trova momentaneamente in casa e non trova l’avviso di deposito della raccomandata in Comune, la notifica fatta da Equitalia è nulla.

 

Non deve pagare la cartella esattoriale di Equitalia il contribuente che, momentaneamente assente da casa proprio nel momento della tentata notifica, non trovi poi affisso alla porta l’avviso con cui il messo gli comunica di aver tentato la consegna del plico e che, tuttavia, non ha trovato nessuno ad aprirlo. È quanto chiarito da una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce [1].

Irreperibilità relativa

Nel momento in cui viene tentata la notifica di una cartella esattoriale, la legge prevede due procedure diverse a seconda che il contribuente, destinatario dell’atto, sia assente perché momentaneamente fuori casa, perché ad esempio, al lavoro, per shopping o in vacanza (si parla, in tal caso, di irreperibilità relativa [2]) o sia, in realtà, trasferito e nessuno sappia dove sia andato a vivere (si parla, in tal caso, di irreperibilità assoluta [3]).

Nel primo caso, il messo notificatore deve svolgere una particolare sequenza di atti:

·         deve comunicare al contribuente di aver tentato la notifica della cartella di pagamento, lasciandogli un avviso sulla porta di casa: in realtà, l’avviso viene lasciato, più spesso, nella cassetta delle lettere, anche per tutelare la privacy del contribuente e non fare in modo che qualcuno lo prenda o lo legga. In questo foglio, il notificante chiarisce di essersi presentato in un determinato giorno e orario presso la residenza del destinatario e non aver trovato nessuno ad aprirgli la porta per consegnare l’atto;

·         deve depositare la cartella di pagamento in Comune (il codice di procedura lo chiama “Casa Comunale” che altro non è che il normale Municipio);

·         deve contestualmente inviare al contribuente una seconda raccomandata a.r. in cui gli comunica ufficialmente che, se vuole, può andare a ritirare la cartella di pagamento presso l’ufficio del Comune, ove l’ha depositata. Lì rimarrà per 30 giorni, dopo i quali si formerà la cosiddetta “compiuta giacenza”: l’atto cioè si considererà ugualmente notificato, come se il contribuente l’avesse ritirato. Con tutte le conseguenze del caso: conoscenza del contenuto, decorso dei termini per impugnare e contestare, ecc.

Senza l’avviso di tentata notifica la cartella è nulla

La sentenza in commento chiarisce che la mancanza dell’affissione dell’avviso sulla porta di casa del contribuente – o, come detto, il deposito dello stesso nella cassetta delle lettere – rende nulla la notifica della cartella stessa. Risultato: quest’ultima è come mai consegnata. Con la conseguenza che il contribuente avrà un’arma in più per difendersi da un eventuale pignoramento.

Come difendersi?

Qui bisogna fare molta attenzione. Se impugnate la cartella che vi è stata notificata irregolarmente non farete altro che dichiarare di averne comunque preso visione (come si fa a contestare qualcosa di cui si ignora l’esistenza?). E pertanto, secondo l’orientamento dei giudici, avrete sanato il vizio di notifica: l’importante – affermano i giudici – è che la notifica raggiunga il suo scopo, ossia le mani del destinatario.

Invece, ciò che dovete fare se nulla vi sia stato mai notificato e, in caso di successiva mossa da parte di Equitalia (un pignoramento, un preavviso di fermo o di ipoteca), impugnare quest’ultima, deducendo che la notifica dell’atto presupposto (la cartella, appunto) non è avvenuta correttamente. In questo caso, il ricorso verrà accolto.

 

[1] CTP Lecce sent. n. 908/2016.

[2] Art. 140 cod. proc. civ.

[3] Art. 143 cod. proc. civ.

 

 
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