Cartella Equitalia non opposta: le sanzioni e gli interessi si prescrivono sempre in cinque anni. Un’altra recentissima ordinanza della Cassazione [1] lo ribadisce: le cartelle di pagamento di Equitalia non sono equiparabili alle sentenze definitive (le quali si prescrivono dopo 10 anni), con la conseguenza che, se non vengono impugnate davanti al giudice, si prescrivono dopo cinque anni soltanto. La prescrizione varia in base al tipo di tributo, ma le sanzioni e gli interessi restano soggetti al termine di prescrizione breve di cinque anni.Tale termine breve decorre dalla data di notifica della cartella o di ogni altro atto successivo della riscossione. Se dall’ultimo atto notificato da Equitalia sono decorsi più di cinque anni, anche se il tributo non è ancora prescritto (perché consiste, per esempio, in imposte erariali la cui prescrizione è decennale), sono comunque ormai estinti per prescrizione e non più riscuotibili interessi e sanzioni. La cartella esattoriale non opposta non può assimilarsi ad una sentenza (gli avvocati la chiamano “titolo giudiziale“): essa infatti è formata unilateralmente dallo stesso ente creditore; motivo per cui non può applicarsi al credito ivi contenuto la prescrizione di 10 anni tipico invece di una sentenza di condanna passata in giudicato. Come affermato dalle Sezioni unite della Cassazione [2] e ribadito da numerose pronunce successive, il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie si prescrive: – in dieci anni se derivante da sentenza passata in giudicato, per diretta applicazione della norma del codice civile che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta “actio iudicati” [3]; – in cinque anni se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile. La legge [4] prevede infatti espressamente che: “Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L’impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento”. [1] Cass. ord. n. 12715 del 20.6.16. [2] Cass. Sez. Unite sent. n. 25790/2009. [3] Art. 2953 cod. civ.: “I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”. [4] Art. 20 D.Lgs. 472/1997. RICHIEDI CONSULENZA SU QUESTO ARGOMENTO
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