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Bollo auto: cartella nulla per chi perde il possesso del mezzo PDF Stampa E-mail
Scritto da Nicola Tartaglia   
giovedì 14 luglio 2016

Furto dell’auto e dichiarazione di perdita di possesso: se arriva una cartella di Equitalia per il mancato pagamento del bollo auto come fare a contestarla?

Mi hanno rubato la macchina e ho dichiarato la perdita di possesso dell’auto con sentenza del giudice di Pace: ciò nonostante mi è arrivata una cartella di Equitalia per il mancato pagamento del bollo auto; come posso fare a contestarla?

È possibile contestare la cartella di pagamento di Equitalia, per bollo auto non dovuto, sia in via amministrativa, con un’istanzapresentata dallo stesso contribuente – che ha l’effetto di sospendere la cartella di pagamento fino alla decisione dell’ente titolare del credito – sia con un ricorso alla Commissione Tributaria, previa presentazione del reclamo-mediazione. Ma procediamo con ordine, analizziamo le due ipotesi e vediamo come fare ad annullare la cartella.

Istanza in via amministrativa contro la cartella per bollo auto

Il contribuente può difendersi, da solo, in due modi.

La prima soluzione è presentare un’istanza in autotutela all’ente titolare del credito (che, per il bollo auto è, di norma, la Regione, salvo i pochi casi in cui la gestione di tale imposta viene affidata all’Agenzia delle Entrate) e, per presa conoscenza, anche ad Equitalia. L’istanza va inviata con raccomandata a.r. senza busta o con posta elettronica certificata.

Attenzione però: il deposito dell’istanza in autotutela non sospende i termini per fare ricorso al giudice, ricorso che scade dopo 60 giorni dalla notifica della cartella. Con la conseguenza che, se dovesse sopraggiungere la scadenza del termine senza che l’amministrazione abbia dato una risposta favorevole al contribuente, quest’ultimo avrebbe perso anche il treno per la tutela giudiziaria. È quindi consigliabile, in prossimità degli ultimi giorni prima della scadenza del termine, avviare contemporaneamente il ricorso alla Commissione Tributaria, ricorso a cui comunque si può sempre rinunciare in un successivo momento, qualora dovesse intervenire l’accoglimento dell’istanza.

Con l’istanza in autotutela non viene sospesa la cartella di pagamento ed è teoricamente possibile subire, in pendenza della richiesta, il fermo auto.

La seconda soluzione è quella di presentare un’istanza ai sensi del cosiddetto decreto “cartelle pazze [1]. Tale procedimento sospende l’efficacia della cartella di pagamento ed evita il rischio del blocco auto o di qualsiasi altro pignoramento.

Il contribuente deve attivarsi entro massimo 60 giorni dal ricevimento della cartella: a tal fine deve scaricare e compilare il modulo dal sito di Equitalia con cui specifica le ragioni della illegittimità della cartella di pagamento. In tal caso si tratterà di dare prova del fatto che l’auto è stata rubata (allegando la denuncia presentata alle forze dell’ordine) e che la perdita del possesso è stata dichiarata o dal PRA o da una sentenza del giudice di Pace (producendo il relativo provvedimento).

A questo punto la cartella di pagamento entra in uno stato di “quiescenza”, ossia viene sospesa per massimo 220 giorni: entro tale termine, infatti, Equitalia deve dare una risposta, positiva o negativa, al contribuente comunicandogli se intende annullare definitivamente o meno l’atto illegittimo (a tal fine Equitalia inoltra l’istanza del contribuente all’ente titolare del tributo, attendendo da quest’ultimo le istruzioni su come agire). Se nei 220 giorni il contribuente non riceve risposta, la cartella si considera automaticamente annullata.

Attenzione: anche in questo caso la presentazione dell’istanza non sospende i termini per fare ricorso al giudice; per cui il contribuente deve prudenzialmente presentare anche un’opposizione alla Commissione tributaria.

 

 

Ricorso al giudice contro la cartella per bollo auto

Il contribuente ha, come detto, 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento per presentare ricorso alla Commissione Tributaria, da notificare all’ente titolare del credito (come detto, la Regione). Prima però del deposito deve effettuare (a partire dal 1° gennaio 2016) l’istanza di reclamo-mediazione per tutti i debiti inferiori a 20mila euro, anche se si riferiscono ad atti di Equitalia. Dalla data dell’invio del reclamo, la cartella viene sospesa per 90 giorni. È verosimile che, essendo palese la ragione del contribuente, la richiesta di mediazione venga accolta e non vi sia più ragione di proseguire il ricorso.

 

[1] L. n. 228/2012 art. 1 co. da 537 a 543.

 

 

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