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Cosa è la compensazione? PDF Stampa E-mail
Scritto da Nicola Tartaglia   
martedì 19 luglio 2016

La compensazione è il mezzo attraverso il quale è possibile effettuare una semplificazione dei rapporti tra due soggetti reciprocamente obbligati ed evitare al soggetto che adempie per primo alla propria obbligazione di subire il rischio dell’inadempimento dell’altro soggetto.

In presenza di due debiti di due soggetti, l’uno obbligato nei confronti dell’altro (art. 1241 c.c.) e quindi contemporaneamente creditori e debitori l’uno dell’altro, la compensazione determina l’estinzione dei due debiti dal giorno della loro coesistenza (art. 1242 c.c.).

L’estinzione sarà integrale per entrambi i debiti, solo se essi hanno lo stesso importo. Si è affermato che le norme che regolano la compensazione postulano l’autonomia dei rapporti cui si riferiscono le contrapposte ragioni di credito delle parti, di talché esso non trova applicazione là dove non sussista la predetta autonomia di rapporti per avere origine i rispettivi crediti nell’ambito di un’unica relazione negoziale (Cass., 15 ottobre 2004, n. 20324).

Quindi qualora le rispettive ragioni di credito e debito abbiano origine da un unico rapporto, la valutazione delle reciproche pretese comporta un mero accertamento contabile, cui il giudice può legittimamente procedere senza che sia necessaria la proposizione di un’eccezione di parte ovvero di una apposita domanda riconvenzionale (Cass., 3 agosto 2004, n. 14808).

La compensazione legale ex art. 1243 c.c. si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono egualmente liquidi ed esigibili. Affinché possa operare la compensazione legale i crediti devono essere:

·         omogenei: ossia si deve trattare di cose fungibili dello stesso genere;

·         liquidi: ossia si deve trattare di crediti esistenti e certi nel loro ammontare;

·         esigibili: ossia si deve trattare di crediti dei quali è possibile richiedere immediatamente il pagamento ed agire in giudizio. Debbono quindi, ad esempio, essere liquidi, scaduti e non sottoposti a condizione sospensiva (quella risolutiva non osta invece alla esigibilità). La dilazione concessa gratuitamente dal creditore non ostacola la compensazione (art. 1244 c.c.), né impedisce la prescrizione di uno dei crediti, se la compensazione non era compiuta quando si era verificata la coesistenza dei due debiti (Cass., 19 novembre 1998, n. 11690).

La compensazione, che presuppone la concreta determinazione dei crediti contrapposti dalla quale il giudice non può assolutamente prescindere, non può operare se non è sollevata dalle parti, non potendo il giudice rilevarla d’ufficio (art. 1242 c.c.).

La compensazione legale e quella giudiziale si distinguono in quanto la prima presuppone la presenza anteriore alla causa di due debiti liquidi ed esigibili, l’altra richiede che il debito opposto in compensazione non sia liquido, ma di pronta e facile liquidazione; ne consegue che, mentre gli effetti della compensa- zione legale retroagiscono al momento della coesistenza dei debiti, quelli della compensazione giudiziale si verificano ex nunc, ossia dal momento in cui viene pronunciata la sentenza che la dichiara.

Per quanto concerne la compensazione legale di crediti ceduti, l’art. 1248 c.c. dispone che il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatto ad un terzo, non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.

Come evidenziato in materia di obbligazioni solidali, ciascuno dei debitori in solido può opporre in compensazione il credito di un condebitore, ma solo fino alla concorrenza della parte di quest’ultimo (art. 1302 c.c.). Anche i condebitori in solido sono pertanto legittimati ad eccepire la compensazione nei limiti sopra indicati. Per l’ipotesi di solidarietà attiva, la normativa prevede che il debitore possa opporre in compensazione ad uno dei creditori ciò che gli è dovuto da un altro creditore, ma solo per la parte di questo.

Inoltre, l’art. 1251 c.c. prevede che il debitore che ha pagato un debito, pur potendo invocare la compensazione, non possa valersi, in pregiudizio dei terzi, dei privilegi e delle garanzie a favore del suo credito, salvo che abbia ignorato l’esistenza di questo per giusti motivi.

La compensazione si verifica qualunque sia il titolo dell’uno o dell’altro debito, eccettuati i seguenti casi, disciplinati dall’art. 1246 c.c. (che si ritiene operino sia per la compensazione legale che per la giudiziale):

·         – di credito per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato;

·         – di credito per la restituzione di cose depositate o date in comodato;

·         – di credito dichiarato in tutto impignorabile o solo in parte;

·         – di rinunzia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore;

·         – di divieto stabilito dalla legge (così ad esempio in materia di alimenti, ai sensi dell’art. 447 c.c.). Perché venga dichiarata operante la compensazione giudiziale, il soggetto legittimato deve innanzi tutto aver proposto la relativa istanza (che, di norma, costituisce oggetto di eccezione processuale).

Se il debito opposto in compensazione non è liquido, ma è di facile e pronta liquidazione, e non si verte nelle ipotesi sopra esaminate, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all’accertamento del credito opposto in compensazione.

La Corte di Cassazione ha affermato che la compensazione giudiziale prevista dall’art. 1243 c.c., presuppone l’accertamento del contro-credito da parte del giudice innanzi al quale la compensazione medesima è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall’esito di un separato giudizio in corso; in tale ipotesi, pertanto, resta esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale (Cass., 17 gennaio 2001, n. 580).

La compensazione può anche aver luogo quando non sussistono i requisiti, già esaminati, per la compensazione legale e giudiziale, se in tal senso è la volontà delle parti. Detta volontà può essere manifestata anche preventivamente con indicazione delle relative condizioni (art. 1252 c.c.) e quindi delle caratteristiche che i crediti futuri dovranno avere per essere compensabili.

La compensazione volontaria si concretizza in un negozio bilaterale diretto ad elidere le reciproche ragioni di credito, previo riconoscimento della loro esistenza; l’eccepibilità di detta compensazione, pertanto, postula la dimostrazione di un incontro della volontà delle parti nel senso indicato (Cass., 12 gennaio 1984, n. 253).

IN PRATICA

Due soggetti, reciprocamente creditore e debitore l’uno dell’altro, possono estinguere le loro obbligazioni attraverso l’istituto della compensazione legale, nel caso in cui i debiti abbiano per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili caratterizzate da:

        omogeneità;

        liquidità;

        esigibilità.

È tuttavia possibile ricorrere alla compensazione giudiziale anche quando non sussistano i suddetti requisiti e alla cd. compensazione volontaria che presuppone l’accordo delle parti e l’espressa indicazione delle condizioni e delle peculiarità che i crediti dovranno avere per poter essere compensabili.

 

 

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