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Cosa è il pagamento parziale? PDF Stampa E-mail
Scritto da Nicola Tartaglia   
martedì 19 luglio 2016

Attraverso il pagamento parziale, il debitore adempie solo ad una parte della sua obbligazione; tuttavia, di norma, la parte debitrice non ha il diritto di eseguire questa forma di pagamento.

Il creditore, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente, può rifiutare l’adempimento parziale di un credito unitario, ossia derivante da un unico rapporto obbligatorio, anche se la prestazione è divisibile (art. 1181 c.c.), perché questo costituisce un adempimento inesatto sotto il profilo quantitativo della prestazione (art. 1218 c.c.) e quindi generatore di responsabilità per il debitore (art. 1181 c.c.).

Il debitore, a prescindere dalle giustificazioni che possa addurre, non è di norma legittimato ad eseguire pagamenti parziali di prestazioni (quindi, ad esempio, pagamenti dilazionati o rateali non concordati), ma deve compiere pagamenti integrali (comprensivi quindi dell’integrità delle somme dovute, degli interessi e delle spese). Come detto il creditore può, se lo ritiene, accettare il pagamento parziale.

In ogni caso l’accettazione, da parte del creditore, dell’adempimento parziale non estingue il debito, ma semplicemente lo riduce, non precludendo conseguentemente al creditore stesso di azionare la risoluzione del contratto, né al giudice di dichiararla, ove la parte residuale del credito rimasta scoperta sia tale da comportare ugualmente la gravità dell’inadempimento (Cass., 8 gennaio 1987, n. 20).

Alternativamente il creditore potrà agire contro il debitore per il pagamento della parte residua del credito (Cass., 12 dicembre 1988, n. 6728).

Correlativamente si è affermato che, in assenza di espresse disposizioni, o di principi generali desumibili da una interpretazione sistematica, deve anche riconoscersi al creditore di una determinata somma, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, la facoltà di chiedere giudizialmente, anche in via monitoria, un adempimento parziale, in correlazione con la facoltà di accettarlo, attribuitagli dall’art. 1181 c.c., con riserva di azione per il residuo, trattandosi di un potere che risponde ad un interesse meritevole di tutela del creditore stesso senza sacrificare in alcun modo il diritto del debitore alla difesa delle proprie ragioni (Cass., 10 aprile 2000, n. 108).

Si è anche affermato che il creditore avrebbe facoltà, in previsione di contestazioni di una sua maggiore pretesa od altro, di accettare o domandare un pagamento parziale (Cass., 15 aprile 1998, n. 3814) e, in qualche decisione, che la richiesta di un pagamento solo parziale varrebbe ad impedire la decadenza anche in ordine alla frazione residua del credito (Cass., 4 febbraio 1994, n. 1136).

È stato però anche affermato che, secondo i principi generali dettati in tema di adempimento delle obbligazioni, il debitore ed il creditore sono tenuti ad osservare un comportamento improntato alle regole della correttezza, ai sensi dell’art. 1175 c.c., e della buona fede al momento della esecuzione del contratto, secondo il disposto dell’art. 1355 c.c., con la conseguenza che l’adempimento di una obbligazione pecuniaria, nascente da un unico rapporto obbligatorio, andrebbe, rispettivamente, eseguito e preteso in un’unica soluzione, non potendo ritenersi lecito, in linea di principio, un mutamento di termini e modalità genetiche del rapporto nel momento finale della sua esecuzione, giusto il disposto dell’art. 1181 c.c. (salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente, ovvero che, in sede processuale, la definizione di alcune soltanto delle domande proposte si dimostri di “interesse apprezzabile” per la parte istante, come previsto dall’art. 277 c.p.c.). È stata, ad esempio, esclusa la legittimità di una richiesta coattiva di adempimento in più soluzioni di un debito pecuniario scaturente da un’unica fonte obbligatoria attraverso il ricorso a più decreti ingiuntivi, per somme ogni volta inferiori a quella complessivamente dovuta (Cass., 8 agosto 1997, n. 7400; si vedano però anche le altre decisioni sopra citate).

L’accordo stipulato tra creditore procedente e debitore esecutato in ordine alla rinuncia alla procedura esecutiva, da parte del primo, e all’adempimento parziale della prestazione, da parte del secondo, potrebbe assumere i caratteri e la veste della transazione (in quanto dopo che sia sorto dissenso circa l’interpretazione del titolo esecutivo, la ritualità della procedura, la pignorabilità ed il valore dei beni, l’accordo miri a porre termine a liti e contrasti mediante reciproche concessioni) ovvero della remissione del debito (se abbia ad oggetto la mera rinuncia del creditore, definitiva ed irrevocabile, ad una parte del credito — Cass., 16 dicembre 1982, n. 6934).

La deroga ai principi esposti, oltre che convenzionale, potrebbe essere anche legale. Infatti:

– è previsto che i coeredi contribuiscano tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salva diversa disposizione del testatore, ex art. 752 c.c.;

– è disposto che quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra, i due debiti si estinguano per le quantità corrispondenti (art. 1241 c.c.), per cui l’eventuale credito di maggior entità risulterà in tal modo adempiuto solo parzialmente;

– altre deroghe sono previste in materia di cambiale e di assegno e di pagamenti da parte dello Stato o degli altri enti pubblici.

IN PRATICA

Il debitore può, con il consenso del creditore, eseguire un pagamento parziale, tuttavia, non si ha liberazione dall’obbligazione ma, semplicemente, la sua riduzione: in capo al creditore rimane, se ne sussistono tutti i presupposti, eventualmente anche il diritto di chiedere la risoluzione del contratto.

 

 

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