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Cosa si intende per interessi compensativi? PDF Stampa E-mail
Scritto da Nicola Tartaglia   
venerdì 22 luglio 2016

La definizione di interessi compensativi è utilizzata da alcuni autori come sinonimo di interessi corrispettivi, mentre in giurisprudenza con essa spesso si identifica la circostanza che gli interessi delle obbligazioni risarcitorie si producono automaticamente.

Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza nell’illecito extracontrattuale gli interessi compensativi sono una componente naturale del danno e della relativa domanda, da attribuire anche d’ufficio e destinata a compensare il creditore del mancato godimento del capitale durante il tempo occorrente per la liquidazione. Dovendo la riparazione pecuniaria spettante al danneggiato rapportarsi alla data del fatto illecito, che coincide con la diminuzione patrimoniale, gli interessi, proprio perché vanno a integrare il capitale liquidato, devono seguire la stessa sorte e, pertanto, decorrere dal dì dell’evento dannoso, ossia dal momento in cui il controvalore avrebbe dovuto essere spontaneamente pagato (e non dalla data della proposizione della domanda giudiziale) (Cass., 11 febbraio 2005, n. 2839).

Si veda anche, Cass. 9 febbraio 2005, n. 2654

“Il principio secondo cui gli interessi sulle somme di denaro liquidate a titolo risarcitorio decorrono dalla data in cui il danno si è verificato è sì applicabile soltanto in tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito (in quanto il danneggiante-debitore è costituito in mora “ex re” fin dal giorno della consumazione dell’illecito, mentre nel caso di obbligazione risarcitoria derivante da inadempimento contrattuale gli interessi decorrono dalla data della domanda giudiziale, atto idoneo a costituire in mora il debitore), ma non può essere inteso nel senso che, ove l’obbligazione risarcitoria derivi da inadempimento contrattuale, sia autorizzata la considerazione di date diverse ai fini della rivalutazione monetaria dell’importo corrispondente al danno originario e della decorrenza degli interessi (cosiddetti) compensativi (nel caso sussista un danno da ritardo) sulle somme progressivamente rivalutate, non essendo concettualmente conciliabile l’accertamento dell’inadempimento con effetti risarcitori ad una certa data con la decorrenza da una data successiva degli interessi compensativi da ritardo nell’adempimento del debito risarcitorio. Ne consegue che, se l’equivalente monetario attuale del danno (da inadempimento o da illecito) non è sufficiente a tenere indenne il creditore da tutte le conseguenze pregiudizievoli del fatto dannoso a causa del ritardo col quale la somma gli è stata erogata, allora il giudice può liquidare tale danno anche sotto forma di interessi, a condizione che tale danno sia ritenuto esistente prima del riconoscimento di detti interessi (che ne costituiscono una mera modalità liquidatoria).”

Con la definizione in esame ci si riferisce alle ipotesi di interessi previsti dagli artt. 1499 c.c. (in materia di vendita), 1815 c.c. (in materia di mutuo) e 1825 c.c. (in materia di conto corrente). In particolare, in materia di vendita di cosa che produca frutti o altri proventi l’art. 1499 c.c., che reca la rubrica “Interessi compensativi sul prezzo”, prevede che siano dovuti gli interessi, salvo diversa pattuizione, da quando la cosa è consegnata e venduta, anche se il prezzo non è ancora esigibile.

L’art. 1815 dispone invece che, salva diversa pattuizione, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante e rinvia, per la determinazione del tasso, alle norme relative agli interessi legali.

Gli interessi compensativi, sono quella categoria di interessi dovuti al creditore per il ritardo nell’adempimento del debito risarcitorio.

 

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