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Mandato: di cosa si tratta? PDF Stampa E-mail
Scritto da Nicola Tartaglia   
venerdì 22 luglio 2016

Il mandato è un istituto giuridico in forza del quale un soggetto detto mandatario assume l’obbligazione di compiere uno o più atti giuridici per conto di un altro soggetto detto mandante.

Il mandato è il contratto col quale una parte (detta mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto, cioè nell’interesse, dell’altra (detta mandante). Ad esempio [1]: Tizio, non potendosi assentare dalla sua residenza, dà incarico a Caio di recarsi a Milano per trattare, per suo conto, l’acquisto di un determinato immobile.

Mandato: quali le tipologie?

Può accadere che il mandatario, oltre che per conto, agisca anche in nome del mandante. Il mandato, infatti, può essere con o senza rappresentanza.

Il mandato con rappresentanza si ha quando il mandante, mediante uno speciale atto (detto procura), conferisce al mandatario il potere di rappresentarlo, cioè il potere di manifestare per lui una certa volontà di fronte ai terzi. In tale ipotesi, quest’ultimo agirà di fronte ai terzi in nome e per conto del mandante e, per conseguenza, gli effetti degli atti giuridici da lui compiuti ricadranno direttamente sul mandante, che diverrà titolare dei diritti e degli obblighi relativi. Cosi, ad esempio, se Tizio (mandatario) da me regolarmente fornito di procura, compra, in mio nome e per mio conto, una casa da Caio, io divengo proprietario della casa ed io sono obbligato verso Caio per il pagamento del prezzo.

Il mandato senza rappresentanza, invece, si ha quando il mandante non ha conferito una procura al mandatario. In tale ipotesi, il mandatario agirà di fronte ai terzi per conto del mandante, ma in nome proprio, e per conseguenza gli effetti degli atti giuridici compiuti ricadranno su di lui che, tuttavia, dovrà successivamente trasferirli al mandante, in virtù dell’accordo con questi stipulato. Facciamo ancora una volta un esempio per capire: se Tizio (mandatario senza rappresentanza) acquista per mio conto, ma in nome suo, una casa da Caio, egli ne diviene proprietario ed è obbligato verso Caio per il pagamento del prezzo. Successivamente, attraverso un regolare contratto di compravendita, egli trasferirà a me la proprietà della casa dietro il prezzo corrispettivo.

Con riferimento all’oggetto si distingue tra mandato generale e speciale, cui qualcuno aggiunge il mandato generico.

Il mandato speciale è quello che ha ad oggetto uno o più affari specificatamente determinati e conferisce al mandatario il potere di compiere solo quel negozio giuridico previsto nel contratto di mandato.

Il mandato generale concerne tutti gli affari che possono riguardare il mandante; se le parti non hanno previsto diversamente, esso comprende solo il potere di compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Il mandato generico conferisce il potere di compiere tutti gli atti che appartengano alla categoria che è indicata nel mandato.

Il mandato comprende anche le attività accessorie necessarie per compiere gli atti o l’atto per cui vi è stato espresso conferimento (per esempio è stato ritenuto necessario e accessorio anche l’atto di stipulazione di un contratto preliminare rispetto al conferimento di un mandato ad acquistare o a vendere).

Mandato: differenze con altri contratti

Caratteristica del contratto di mandato è che al mandatario è conferita una certa autonomia nell’esecuzione dell’incarico, ed è ciò che distingue tale figura dall’ambasceria, in cui il cosiddetto nuncius si limita a riferire semplicemente la volontà così come è stata esternata dall’interessato, senza possibilità di effettuare scelte discrezionali. Per questo motivo al nuncius non è richiesta la capacità di agire; inoltre, non è mai parte del negozio.

Da sottolineare anche la differenza tra mandato e rapporto di lavoro subordinato che sarebbe da ravvisarsi nel fatto che il mandatario compie attività giuridiche, mentre il lavoratore subordinato attività materiali; in realtà la differenza non è questa, perché in astratto ciò che è oggetto del mandato può esserlo anche del rapporto di lavoro subordinato; la differenza risiede, invece, principalmente nel fatto che il mandatario non ha un vincolo di subordinazione rispetto al mandante.

Rispetto al contratto d’opera [2], la differenza sta nel fatto che in questo la prestazione consiste nell’eseguire un’opera o un servizio a carattere prevalentemente tecnico, di tipo manuale o intellettuale e non negoziale, mentre quella del mandatario consiste nel compiere atti giuridici.

Più difficile è la distinzione quando il contratto di opera rientra nel cosiddetto contratto d’opera intellettuale: ad esempio, nella prestazione di un avvocato rientra sia il compimento di attività di tipo intellettuale che di atti giuridici. Il criterio discretivo, allora, sarà quello della prevalenza: occorrerà vedere, cioè, se nel contratto prevalga il compimento dell’attività in sostituzione del mandante (nel qual caso avremo un mandato), o se prevalga la funzione di messa a disposizione delle conoscenze tecniche da parte del mandatario.

Rispetto al contratto di agenzia, la differenza principale sta nel fatto che l’agente deve solo reperire i clienti e promuovere la conclusione di contratti, mentre il mandatario deve concluderli. L’attività dell’agente, quindi, è di tipo prettamente materiale. Un ulteriore differenza sta nella maggiore autonomia di cui gode l’agente rispetto al mandatario. In realtà, la distinzione può farsi ardua nella pratica, perché spesso l’agente è incaricato di concludere direttamente i contratti per conto del proponente; anche qui il criterio discretivo sarà quello della prevalenza, nel senso che deve ravvisarsi un contratto di agenzia là dove sia prevalente la funzione del reperire i clienti rispetto a quella di concludere i contratti.

Mandato: come va svolta l’attività?

Il principale obbligo del mandatario è quello di eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia, attenendosi alle istruzioni ricevute dal mandante.

Quest’ultimo, da parte sua, deve fornire al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato, rimborsargli le spese incontrate e, salvo patto contrario, pagargli un compenso.

 

[1] Art. 1703 cod. civ.

[2] Art. 2222 cod. civ.

 

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