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Fondo patrimoniale salvo per debiti dell’associazione PDF Stampa E-mail
Scritto da Nicola Tartaglia   
lunedì 25 luglio 2016

La casa inserita nel fondo patrimoniale può essere pignorata per debiti contratti per far fronte alle esigenze della famiglia, tra i quali rientrano quelli dell’attività lavorativa ma non per l’incarico in un’associazione.

Il fondo patrimoniale non tutela più la casa dai creditori e dal pignoramento: la giurisprudenza ha gradatamente allargato la categoria dei creditori che possono attaccare i beni inseriti nello scudo del fondo (anche senza bisogno di revocatoria e, quindi, anche dopo i 5 anni dalla sua costituzione), facendovi rientrare quelli tributari (Equitalia, innanzitutto), anche quelli derivanti dall’attività lavorativa (ivi compresa quella di carattere imprenditoriale). Restano esclusi – prosegue la Cassazione – solo i debiti contratti per esigenze speculative (si pensi a un investimento) o voluttuarie (si pensi all’acquisto di un viaggio o di una barca). Tra questi ultimi rientrano – secondo una recente sentenza della Commissione Tributaria di Parma [1] i debiti assunti per via della carica di presidente di un’associazione. I debiti dell’associazione non si considerano contratti per esigenze familiari e, quindi, non consentono di pignorare gli immobili inseriti nel fondo patrimoniale.

Abbiamo spiegato, in un precedente articolo, di come il fondo patrimoniale non sia più in grado di tutelare la famiglia media dalle incertezze del futuro, anche quelle legate all’attività lavorativa di uno dei due coniugi (leggi “Abolito il fondo patrimoniale”). I giudici ne hanno decretato il sostanziale tramonto, rendendolo non più utile per evitare il pignoramento della casa, del terreno, di un’automobile, ecc. E questo vale anche per i fondi patrimoniali stipulati in passato, quando ancora la giurisprudenza non aveva assunto questo orientamento così rigido.

Il fondo resta però opponibile – e ancora utile – per tutti coloro che hanno debiti non derivanti dal lavoro o dalle esigenze specifiche della famiglia, come quelli conseguenti a investimenti andati male o per scopi ludici.

La sentenza in commento aggiunge alla lista dei debiti non opponibili al fondo patrimoniale quelli derivanti da un incarico ricoperto all’interno di un’associazione.

Nel caso di specie, il debitore era il presidente di una associazione sportiva dilettantistica, ma per il suo hobby si era indebitato eccessivamente non riuscendo più a coprire le esposizioni nei confronti dei creditori. Esiste, pertanto, la prova che il debito è sorto per ragioni “assolutamente estranee ai bisogni della famiglia, ovvero che è da escludersi ogni relazione tra il fatto generatore della obbligazione e i bisogni della famiglia”. Equitalia – si legge nel provvedimento – (così come qualsiasi altro creditore dell’associazione) non può pertanto procedere all’ipoteca o al pignoramento.

 

[1] CTP Parma, sent. n. 246/16.

 

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