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Se non pago una cambiale che succede? PDF Stampa E-mail
Scritto da Nicola Tartaglia   
mercoledì 27 luglio 2016

Se ho firmato una cambiale a un creditore che succede se alla scadenza non la pago? Quanto tempo ho prima di un eventuale pignoramento?

Chi non paga una cambiale subisce il protesto e l’immediato pignoramento, previa notifica di un atto di intimazione di pagamento (cosiddetto “atto di precetto”) con cui gli viene dato non meno di 10 giorni per pagare. Verosimilmente il pignoramento non avverrà all’undicesimo giorno, ma tuttavia non può mai intervenire dopo 90 giorni dal ricevimento del precetto. Ma procediamo con ordine.

Quanti tipi di cambiale ci sono?

Le cambiali sono di due tipi:

·         La cambiale tratta: essa contiene un ordine di pagamento. In pratica, una persona (detta “traente”) ordina ad un’altra persona (il “trattario”) di pagare una somma di denaro al portatore del titolo (il cosiddetto “prenditore” che è il beneficiario dell’ordine di pagamento);

·         Il vaglia cambiario o anche detto “pagherò cambiario”: esso contiene una promessa di pagamento rilasciata dal debitore al creditore, pagamento che dovrà avvenire entro una particolare data. Il vaglia cambiario viene di norma utilizzato con funzione di garanzia di un futuro pagamento: il debitore lo consegna al creditore assicurandogli che, entro la data riportata sulla cambiale, gli pagherà la somma indicata. Il creditore, a fronte della concessione di una dilazione di pagamento al debitore, ha però in mano un titolo di credito, ossia un documento che gli consente di agire direttamente con un pignoramento, senza bisogno di passare prima dal tribunale.

Che succede se non pago la cambiale?

Le conseguenze per il mancato pagamento della cambiale sono essenzialmente due:

·         Il protesto

·         Il pignoramento.

Cominciamo dall’ultima conseguenza, ossia il pignoramento. La cambiale, così come l’assegno, è un titolo esecutivo: essa cioè, se non onorata dal debitore, consente al creditore che ne è in possesso di agire direttamente con un pignoramento, senza prima passare dal tribunale, instaurare una causa o chiedere un decreto ingiuntivo. In altre parole, la cambiale è come una sentenza definitiva, la cui esistenza non fa che riconoscere il diritto di un soggetto ad ottenere una somma di denaro da un altro e garantisce al primo di superare tutta la fase giudiziale di accertamento del proprio credito.

In questo, la cambiale ha certamente un’efficacia superiore anche al documento, firmato dal debitore e contenente un’ammissione di debito da parte di quest’ultimo. Infatti, il riconoscimento del debito non è un titolo esecutivo, ma una semplice prova scritta del credito che, però, obbliga il creditore ad agire in tribunale con la richiesta di un decreto ingiuntivo. Invece, come detto, il mancato pagamento della cambiale non richiede il decreto ingiuntivo e può portare direttamente all’esecuzione forzata.

Quanto tempo passa, dalla scadenza della cambiale non pagata, prima del pignoramento?

Subito dopo la scadenza della cambiale, se non pagata, il creditore notifica al debitore il cosiddetto atto di precetto che non è altro che un ultimo avvertimento di pagamento. Il precetto deve contenere l’esatta indicazione della cambiale, riportandone tutti gli elementi in essa contenuti. Il precetto dà al debitore dieci giorni per pagare. Se non lo fa, il creditore è libero (a partire dall’11° giorno, ma non prima) di iniziare un pignoramento (stipendio, conto corrente, pensione, arredi, immobili, ecc.). Il pignoramento però deve essere avviato non oltre 90 giorni dalla notifica del precetto, altrimenti il precetto stesso diventa inefficace e bisogna notificarne uno nuovo.

Quanto tempo dura l’efficacia di una cambiale?

La cambiale perde la sua natura di titolo esecutivo (e, quindi, la forza di consentire al creditore di agire direttamente con il pignoramento) dopo tre anni. Alla scadenza di tale termine, però, essa rimane sempre una prova scritta del credito del prenditore, sicché consente a quest’ultimo di agire per un decreto ingiuntivo, evitando la trafila di una lunga e costosa causa.

Dunque, se il debitore non paga una cambiale può aspettarsi:

·         nei primi tre anni: un immediato pignoramento (senza bisogno di causa o decreto ingiuntivo). Il pignoramento tuttavia potrà intervenire solo dopo la notifica dell’atto di precetto e non prima di 10 giorni dal suo ricevimento;

·         dal terzo anno in poi e fino alla prescrizione del diritto di credito (di norma 10 anni): un decreto ingiuntivo.

Il protesto della cambiale non pagata

Il mancato pagamento della cambiale produce, come ulteriore conseguenza, il protesto del debitore. Si tratta di un atto con cui il notaio attesta il mancato pagamento della cambiale. Il protesto viene poi iscritto in un registro dei protesti, visionabile da chiunque.

La cambiale è un pagamento tracciabile?

La cambiale è un pagamento tracciabile, per cui può essere di importo superiore a 3.000 euro. Alla data di scadenza della cambiale, il beneficiario consegna gli effetti all’incasso presso il proprio istituto di credito. Pertanto, il movimento finanziario risulterà tracciato.

LA SENTENZA

I danni conseguenti a un protesto illegittimo

La dichiarazione “provvederò” o altra simile, resa dal trattario di una cambiale tratta non accettata al notaio o al pubblico ufficiale che procede al protesto e che la riproduce nell’atto pubblico di protesto, non ha natura di negozio cambiario né efficacia di accettazione della cambiale tratta, essendo priva della forma richiesta, nonché contenuta in un atto distinto dal titolo cambiario anche se collegato a quest’ultimo attraverso il foglio di allungamento; essa, tuttavia, ha valore di promessa di pagamento o di riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c., ed è idonea ad obbligare il dichiarante, salvo che questi non provi il difetto di causa.

Cass. sent. n. 13243/2014

A norma dell’articolo 58, secondo comma, del Rd 21 dicembre 1933 n. 1736, il possessore di un assegno non può esercitare l’azione causale se non previo adempimento delle formalità necessarie ad evitare di essere esposto sia all’azione causale che a quella cartolare e a consentire al debitore l’esercizio delle eventuali azioni di regresso. Ne consegue che, ai fini dell’esercizio dell’azione causale nei confronti del girante non traente

differentemente dal caso in cui l’azione sia proposta nei confronti dell’emittente del titolo, che non dispone di regresso verso alcuno degli altri obbligati – la previa levata del protesto dell’assegno è necessaria e non può essere surrogata dal deposito del titolo in cancelleria.

Cass. sent. n. 10806/2014

L’illegittima levata di un protesto crea nell’attuale regime di mercato, che si fonda, in via principale, sul credito, un’inevitabile lesione dell’immagine del soggetto protestato, comportando una maggiore difficoltà di accesso al credito, idonea a tradursi nella negazione o riduzione di futuri prestiti ovvero nella richiesta immediata di esazione di crediti, e determinando un danno, la cui liquidazione può essere effettuata dal giudice anche in via equitativa. (Nella specie, il giudice di merito aveva limitato l’ammontare del danno entro una soglia risarcitoria contenuta tenendo conto che i fatti erano avvenuti nel contesto d’una realtà economica di non particolare grandezza e importanza).

Cass. sent. n.3427/2014

Il carattere materiale e non tipicamente amministrativo dell’attività che la camera di commercio svolge in materia di pubblicazione dell’elenco dei protesti di cambiali e di assegni, in osservanza della legge 12 febbraio 1955 n. 77, articolo 3, non preclude al soggetto interessato all’accertamento della illegittimità della levata di protesto e alla conseguente cancellazione del suo nominativo dall’apposito elenco di convenire in giudizio anche la Camera di commercio, affinché l’eventuale pronuncia – alla cui ottemperanza quest’ultima non potrebbe in ogni caso sottrarsi – faccia direttamente stato anche nei suoi confronti per la parte relativa all’obbligo di cancellazione. Essendo, tuttavia, la domanda di cancellazione strettamente collegata all’accertamento della illegittimità della levata di protesto, il giudizio non può prescindere dalla presenza necessaria del soggetto cui questa potrebbe essere astrattamente addebitata: soggetto che, nel caso in cui venga dedotta la illegittimità del protesto di un assegno bancario in quanto emesso con firma di traenza diversa da quella del titolare del conto corrente, va identificato non già nella banca trattaria – non discutendosi della illegittimità del rifiuto di pagamento in rapporto alla inesistenza della provvista -, ma unicamente nel pubblico ufficiale che ha levato il protesto, cui compete la verifica della regolarità formale dellacompilazione dell’assegno all’atto della sua emissione (Sezione I, sentenza 14991/2006 e, anche in relazione alla legge n. 235 del 2000, Sezione I, sentenza 14005/2010).

Cass. sent. n. 26417/2013 

La banca presso cui il pagherò cambiario risulta pagabile, qualora abbia notizia dell’intervenuto pagamento, ha l’obbligo di attivarsi per impedire che, attraverso il protesto, si verifichino gli effetti pregiudizievoli di un evento che non ha più ragione d’essere a fronte dell’intervenuto pagamento del titolo; in mancanza di tale attivazione, si configura una responsabilità da contatto, oltre che una responsabilità da comportamento omissivo, in relazione all’affidamento incolpevole dell’interessato, che abbia comunicato l’avvenuto pagamento dell’effetto cambiario. (Nella specie, il pagamento era avvenuto il primo dei due giorni successivi alla scadenza e l’ordine di ritiro era pervenuto alla banca in tempo utile per effettuare le comunicazioni al notaio, ai sensi dell’articolo 9 della legge 12 giugno 1973 n. 349).

Cass. sent. n. 11130/2009

 

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