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Titoli di credito: classificazione e trasferimento PDF Stampa E-mail
Scritto da Nicola Tartaglia   
venerdì 29 luglio 2016

Il legislatore classifica i titoli di credito in tre tipologie: titoli al portatore; titoli all’ordine; titoli nominativi.

I titoli di credito possono essere distinti in tre tipologie:

·         titoli al portatore;

·         titoli all’ordine;

·         titoli nominativi.

La circolazione dei titoli di credito è diversa a seconda che essi siano al portatore, all’ordine o nominativi.

Titoli al portatore

I titoli al portatore si trasferiscono con la consegna del documento (art. 2003 c.c.).

Titoli all’ordine

I titoli all’ordine si trasferiscono con la consegna del documento e la girata (artt. 2008 e 2011 c.c.), che consiste nell’ordine scritto sul titolo dal trasmittente (girante), di eseguire la prestazione a favore di colui al quale il titolo è trasferito (giratario).

Il possessore di un titolo all’ordine è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato in base a una serie continua di girate (art. 2008 c.c.). La girata deve essere scritta sul titolo e sottoscritta dal girante ed è valida anche se non contiene l’indicazione del giratario. La girata al portatore vale come girata in bianco (art. 2009 c.c.).

Qualsiasi condizione apposta alla girata si ha come non scritta.

È nulla la girata parziale (2010 c.c.).

La girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo. Se il titolo è girato in bianco, il possessore può riempire la girata col proprio nome o con quello di altra persona, ovvero può girare di nuovo il titolo o trasmetterlo a un terzo senza riempire la girata o senza apporne una nuova (2011 c.c.).

Salvo diversa disposizione di legge o clausola contraria risultante dal titolo, il girante non è obbligato per l’inadempimento della prestazione da parte dell’emittente (2012 c.c.).

Se alla girata è apposta una clausola che importa conferimento di una procura per incasso, il giratario può esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, ma non può girare il titolo, fuorché per procura.

L’emittente può opporre al giratario per procura soltanto le eccezioni opponibili al girante.

L’efficacia della girata per procura non cessa per la morte o per la sopravvenuta incapacità del girante (2013 c.c.).

Se alla girata è apposta una clausola che importa costituzione di pegno, il giratario può esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, ma la girata da lui fatta vale solo come girata per procura.

L’emittente non può opporre al giratario in garanzia le eccezioni fondate sui propri rapporti personali col girante, a meno che il giratario, ricevendo il titolo, abbia agito intenzionalmente a danno dell’emittente (art. 2014 c.c.).

L’acquisto di un titolo all’ordine con un mezzo diverso dalla girata produce gli effetti della cessione (2015 c.c.).

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, circostanze particolarmente problematiche trattandosi di titoli all’ordine, il possessore può farne denunzia al debitore e chiedere l’ammortamento del titolo.

Titoli nominativi

Diverse sono le regole applicabili ai titoli nominativi. Il possessore di un titolo nominativo è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato per effetto dell’intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell’emittente (art. 2021 c.c.).

Il trasferimento del titolo nominativo si opera mediante l’annotazione del nome dell’acquirente sul titolo e nel registro dell’emittente o col rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare. Del rilascio deve essere fatta annotazione nel registro.

Colui che chiede l’intestazione del titolo a favore di un’altra persona, o il rilascio di un nuovo titolo ad essa intestato, deve provare la propria identità e la propria capacità di disporre, mediante certificazione di un notaio o di un agente di cambio.

Se l’intestazione o il rilascio è richiesto dall’acquirente, questi deve esibire il titolo e dimostrare il suo diritto mediante atto autentico.

Le annotazioni nel registro e sul titolo sono fatte a cura e sotto la responsabilità dell’emittente.

L’emittente che esegue il trasferimento nei modi indicati dal presente articolo è esonerato da responsabilità, eccettuato il caso in cui versi in colpa (art. 2022 c.c.).

Salvo diverse disposizioni della legge, il titolo nominativo può essere trasferito anche mediante girata autenticata da un notaio o da un agente di cambio.

La girata deve essere datata e sottoscritta dal girante e contenere l’indicazione del giratario. Se il titolo non è interamente liberato, è necessaria anche la sottoscrizione del giratario.

Il trasferimento mediante girata non ha efficacia nei confronti dell’emittente fino a che non ne sia fatta annotazione nel registro. Il giratario che si dimostra possessore del titolo in base ad una serie continua di girate ha diritto di ottenere l’annotazione del trasferimento nel registro dell’emittente (art. 2023 c.c.).

Nessun vincolo sul credito produce effetti nei confronti dell’emittente e dei terzi, se non risulta da una corrispondente annotazione sul titolo e nel registro (art. 2024 c.c.).

La costituzione in pegno di un titolo nominativo può farsi anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola “in garanzia” o altra equivalente.

Il giratario in garanzia non può trasmettere ad altri il titolo se non mediante girata per procura (art. 2026 c.c.).

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, l’intestatario o il giratario di esso può farne denunzia all’emittente e chiedere l’ammortamento del titolo in conformità delle norme relative ai titoli all’ordine.

L’ammortamento estingue il titolo, ma non pregiudica le ragioni del detentore verso chi ha ottenuto il nuovo titolo (art. 2027 c.c.).

 

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