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Cosa sono i titoli di credito? PDF Stampa E-mail
Scritto da Nicola Tartaglia   
venerdì 29 luglio 2016

I titoli di credito sono documenti che attribuiscono al possessorre legittimo il diritto di credito indicato in essi.

Il titolo di credito attribuisce a chi lo possiede legittimamente il diritto di credito in esso indicato. Vi sono titoli che rappresentano:

— crediti di somme di denaro, come la cambiale, l’assegno circolare, l’assegno bancario e i titoli del debito pubblico (titoli di credito in senso stretto);

— diritti di partecipazione in società commerciali, come le azioni o diritti di partecipazione pro quota ai risultati di un’iniziativa economica come i certificati dei fondi comuni di investimento;

— merci in viaggio o depositate, come la lettera di vettura, le polizze di carico, la fede di deposito ecc.

Attraverso i titoli di credito si realizza una rapida circolazione del diritto di credito, mediante il semplice trasferimento del documento che lo rappresenta. Tale sistema è fondamentale in un’economia evoluta e moderna nella quale, come si è già sottolineato, il pagamento in contanti è e sarà sempre meno frequente.

Il titolo di credito circola attraverso la semplice consegna del documento che lo rappresenta, attribuendo a chi lo possiede il diritto di pretendere la prestazione in esso indicata da chi si è obbligato ad adempierla. La legge stabilisce, infatti, che il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata dietro presentazione del titolo, purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge (art. 1992 c.c.).

Quali sono le caratteristiche dei titoli di credito?

I titoli di credito sono caratterizzati da:

·         incorporazione del diritto nel titolo;

·         letteralità;

·         autonomia;

·         legittimazione all’esercizio dell’azione.

Tutti i titoli di credito, qualunque sia il loro contenuto, hanno le seguenti caratteristiche:

a)- Incorporazione del diritto nel titolo: colui che acquista la proprietà del documento materiale acquista necessariamente anche il diritto di credito incorporato.

Il titolo di credito è un documento sul quale il debitore scrive l’obbligazione che si impegna ad adempiere seguita dalla propria sottoscrizione. Come una qualsiasi altra cosa mobile esso è oggetto del diritto di proprietà. Non si può essere titolari di quel credito senza essere anche proprietari del documento.

Questa caratteristica rende rapida e sicura la circolazione della ricchezza mobiliare.

Il diritto di credito viene incorporato nel documento e, circolando come una cosa mobile, ad esso si applica la regola “possesso vale titolo”. Chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito, in conformità alle norme che ne disciplinano la circolazione, non è soggetto a rivendicazione (art. 1994 c.c.). Secondo i principi generali in materia di beni mobili, infatti, colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà (art. 1153 c.c.).

Conseguentemente colui che acquista un titolo di credito da chi non ne è proprietario, ne diviene comunque proprietario se il titolo gli viene consegnato in conformità alle norme che ne disciplinano la circolazione e se è in buona fede al momento della consegna del titolo.

I vantaggi di quanto sopra sono evidenti. Chi acquista in buona fede il titolo di credito non ha da temere alcuna pretesa da parte di terzi, né deve temere che colui che risulta debitore dal titolo abbia già pagato in quanto, come detto, acquistando la proprietà del titolo egli acquista anche il diritto di credito (sarà anzi il debitore a dover subordinare il pagamento alla restituzione del titolo, se non vuole correre il rischio di pagare due volte, nel caso il titolo venga successivamente acquistato da un terzo in buona fede).

b)-Letteralità: l’esistenza del diritto e le sue modalità sono determinate da quanto scritto nel titolo. Colui che acquista il titolo può fare affidamento su ciò che letteralmente risulta nel documento, senza che gli possano essere opposte le eccezioni che si sarebbero potute opporre al precedente possessore. Più precisamente il debitore può opporre al possessore del titolo soltanto le eccezioni a questo personali, le eccezioni di forma, quelle che sono fondate sul contesto letterale del titolo, nonché quelle che dipendono da falsità della propria firma, da difetto di capacità o di rappresentanza al momento dell’emissione, o dalla mancanza delle condizioni necessarie per l’esercizio dell’azione (art. 1993 c.c.). Il debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori, soltanto se, nell’acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo (art. 1993 c.c.).

c)-Autonomia: le obbligazioni derivanti dal titolo sono autonome tra di loro. Colui che acquista il titolo di credito acquista un diritto proprio, autonomo ed indipendente da quello degli altri rapporti intercorsi tra il debitore ed altri creditori.

Non sono opponibili a colui che ha acquisito il titolo le eccezioni che si sarebbero

potute opporre ai precedenti possessori.

d)-Legittimazione all’esercizio dell’azione: il possessore di un titolo di credito si presume titolare del diritto e può quindi pretendere la prestazione in esso indicata dietro presentazione del titolo, purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge (art. 1992 c.c.). Conseguenza di ciò è che il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore del titolo di credito, è liberato anche se questi non è il titolare del diritto.

IN PRATICA

Il titolo di credito può rappresentare:

— crediti di somme di denaro;

— diritti di partecipazione in società commerciali;

— merci in viaggio o depositate.

Il titolo di credito consente una rapida circolazione del diritto in esso contenuto, mediante il trasferimento del documento che lo contiene.

Caratteristiche dei titoli di credito sono:

incorporazione, ossia chi acquista la proprietà del documento nelle forme e nei modi di legge, automaticamente acquista la titolarità del diritto in esso incorporato;

letteralità, ossia chi acquista il titolo può fare affidamento su ciò che risulta dal documento;

autonomia, ossia il titolare del documento esercita un diritto autonomo rispetto a quello del precedente titolare;

legittimazione all’esercizio dell’azione, ossia visto che il possessore del documento nelle forme di legge si presume titolare del diritto, può pretendere la prestazione in esso indicata.

 

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