Stop al segreto bancario: la Svizzera apre le porte ai controlli. Ecco come cambia il procedimento di controllo e quali segreti restano Ufficialmente nessun segreto tra Svizzera e Italia, lo scambio di informazioni di tipo fiscale tra il nostro Paese e la Svizzera è operativo. Si cambia dunque ma il cambiamento era già ampiamente previsto. Lo testimonia il fatto che la firma sul “protocollo di Milano” dello scorso 23 febbraio 2015, è stata notificata già il 13 luglio scorso, sebbene sia stata resa nota solo da poche ore. Il protocollo stabilisce un meccanismo rafforzato di rogatoria che modifica radicalmente l’accordo dello scorsa convenzione firmata nel 1976. La prima conseguenza, naturalmente, di portata enorme è che la Svizzera non potrà più opporre al fisco italiano il segreto bancario. Italia – Svizzera: a cosa si estende la cooperazione fiscale La cooperazione fiscale tra Svizzera e Italia si estende a tutte quelle “informazioni verosimilmente rilevanti per l’amministrazione e/o per l’applicazione del diritto interno relativo alle imposte di qualsiasi natura o denominazione, riscosse in Italia oppure in Svizzera”. Dunque si tratta di un cambiamento notevole. Si pensi che nel testo precedente non si faceva riferimento generalizzato alle imposte, pensi si limitava all’obbligo di trasmissione delle informazioni necessarie per evitare l’utilizzazione abusiva della Convenzione. Protocollo Italia – Svizzera: divieto di ricerca indiscriminata Il Protocollo di Milano tra Italia e Svizzera vieta espressamente la ricerca “generalizzata e indiscriminata di informazioni” ovvero quella che con termini da Web 2.0 viene definita “fishing expedition”. Le domande di informazioni inoltre devono essere rilevanti in merito agli affari del contribuente per il quale si richiede l’accertamento. Si conservano insomma delle clausole di salvaguardia che potrebbero fornire una via di scampo al controllo. Protocollo Italia – Svizzera: ammesse le domande raggruppate Il protocollo permette agli organi di controllo di riferire la domanda sia ad un singolo contribuente, con nome e cognome, oppure (per la precisione “altrimenti”, nei termini del protocollo) ad una pluralità di contribuenti. Come sottolinea il Sole 24 Ore, sull’avverbio “altrimenti” è prevedibile che si accenderanno battaglie giudiziarie, come già avvenne per le rogatorie di gruppo approdate in Svizzera dagli Usa e, recentemente, dall’Olanda. Italia – Svizzera: alcuni segreti restano Restano alcuni segreti ed alcune garanzie, anche alla luce del nuovo protocollo: permangono ad esempio le garanzie giudiziarie e procedurali classiche, naturalmente, dunque ad esempio: · diritto di essere informati · diritto di ricevere copia della domanda di cooperazione · diritto di ricorso ecc. Prevista però la possibilità di “non informare preventivamente il contribuente” raggiunto da domanda di assistenza, benché solo “in casi eccezionali”. Restano poi fermi alcuni principi storici: · rispetto del segreto da parte delle autorità fiscali che ricevono il risultato della domanda di assistenza, · divieto di utilizzare i documenti a scopi diversi da quelli fiscali. RICHIEDI CONSULENZA SU QUESTO ARGOMENTO
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