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Come annullare un assegno PDF Stampa E-mail
Scritto da Nicola Tartaglia   
domenica 31 luglio 2016

Se hai emesso un assegno e vuoi evitare che il creditore lo versi sul proprio conto, dopo averlo portato in banca per l’incasso, puoi seguire uno di questi suggerimenti pratici.

Nella comune prassi chi deve annullare un assegno utilizza diversi sistemi a seconda che l’annullamento avvenga con il consenso del creditore (ossia di colui che detiene il titolo, il cosiddetto prenditore) oppure senza il consenso di quest’ultimo. Non tutte queste vie, però, sono legali e, addirittura, alcune di queste possono creare dei seri problemi con la giustizia. Difatti, in linea generale, l’assegno è un titolo pagabile a vista, ossia la banca lo deve negoziare a chi lo presenta per l’incasso, senza poter fare valutazioni sull’esistenza o meno del debito a fronte del quale l’assegno è stato emesso. Questo principio non può essere derogato neanche dalle stesse parti, ossia dal creditore e dal debitore, ad esempio con la cosiddetta “clausola di postdatazione”: detto in termini più spiccioli, anche l’assegno postdatato può essere pagato immediatamente, benché non sia ancora giunta la data in esso riportato.

Come vedremo a breve, l’unica valutazione che la banca può fare per annullare l’assegno è verificare che la firma su di esso apposta sia effettivamente quella del titolare del carnet. Solo in caso di mancata corrispondenza con la firma depositata in banca al momento del rilascio del blocchetto degli assegni, la banca può rifiutarsi di pagare il titolo.

Ma procediamo con ordine e vediamo tutte le possibili vie per annullare un assegno.

Come annullare l’assegno se c’è il consenso del creditore

Nel caso in cui il debitore e il creditore abbiano trovato un accordo in merito ai loro rapporti economici, annullare un assegno precedentemente rilasciato dal primo è cosa assai facile: basta strapparlo o scrivervi di sopra “annullato”. In tal modo l’assegno viene privato di qualsiasi efficacia anche se sono state effettuate fotocopie o della sua emissione è stata data menzione all’interno di precedenti scritture private, transazioni, contratti o altri accordi.

Di norma, per annullare l’assegno si usa strapparlo in tanti pezzi. È altresì valido sbarrare il titolo con una penna indelebile: alcuni vi scrivono, sulla facciata principale, due rette diagonali con la dicitura “annullato”.

Non esistono, in verità, formule particolari: l’importante è che emerga chiaramente l’annullamento in modo che il cassiere – a cui eventualmente possa essere portato l’assegno – possa comprendere l’intenzione delle parti di togliere efficacia al titolo.

Come annullare l’assegno se non c’è il consenso del creditore

Il problema si può porre se chi vuole annullare l’assegno non ha ottenuto il consenso del creditore. Difatti, in questo caso, non si può unilateralmente annullare l’assegno vietando alla banca di negoziarlo. Le cose, in particolare, stanno in questo modo.

Quando si emette un assegno si dà alla propria banca l’ordine di pagarlo a vista. Il debitore non può revocare quest’ordine prima di 8 o 15 giorni (a seconda che l’assegno sia “su piazza” o “fuori piazza” – v. dopo): in pratica, se il possessore dell’assegno (il creditore) porta il titolo alla propria banca per “versarlo sul proprio conto” e lo fa entro 8 giorni (nel caso in cui la banca del traente e quella del prenditore siano nello stesso Comune – cosiddetto assegno su piazza) o entro 15 (in caso di Comune diverso – cosiddetto assegno fuori piazza) non c’è modo (lecito) di evitare il pagamento e di annullare l’assegno.

Invece, una volta scaduto il termine di 8 o 15 giorni, chi ha emesso l’assegno può revocarlo e chiedere alla propria banca di non pagarlo più. Resta comunque fermo il debito principale in virtù del quale il debitore ha emesso l’assegno. Se non onorato con il titolo, il prenditore potrà utilizzare l’assegno per chiedere un pignoramento nei confronti del debitore.

Dichiarazione di furto o smarrimento dell’assegno

Qualcuno, spesso mal consigliato, crede di annullare l’assegno dichiarandone lo smarrimento o il furto alle autorità: in buona sostanza, il titolare del libretto si presenta presso i carabinieri o la polizia e ne denuncia uno di tali eventi sporgendo denuncia (ad esempio, nel caso di furto, la denuncia è contro ignoti). Tuttavia questa strada è molto pericolosa. Difatti, nel momento in cui il creditore andrà in banca a chiedere che gli venga versato l’assegno sul conto, il titolo verrà trattenuto dalla banca in quanto dichiarato perso o smarrito; nei suoi confronti verrà aperto un procedimento penale (in quanto sospettato, ad esempio, di furto). Poiché però per il creditore sarà facile dimostrare di possedere l’assegno in forza di una valida ragione (una vendita, un contratto, ecc.) il debitore potrebbe essere controquerelato per calunnia e subire, a sua volta, un processo penale.

Un nuovo accordo o un nuovo assegno non annullano il vecchio

Firmare un nuovo accordo con il creditore che regolamenti i rapporti economici tra le parti (cosiddetta transazione) o emettere un nuovo assegno in sostituzione del precedente non servono ad annullare l’assegno già emesso. Anche se nell’accordo si fa menzione del fatto che al primo assegno viene tolto ogni valore e che il creditore non può più incassarlo, per rendere opponibile tale accordo alla banca è necessario procedere al materiale annullamento del vecchio assegno (come detto prima: distruzione o scarabocchio di sopra con la scritta annullato), altrimenti, la banca è tenuta a pagarlo (salvo poi un’azione di risarcimento del danno contro chi ha violato i patti).

Sarà quindi necessario, oltre a inserire una clausola nell’atto di transazione, in cui le parti stabiliscono che il primo assegno non deve più essere portato all’incasso, che questo venga strappato o annullato.

 

 

 

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