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Cosa è l’assegno bancario sbarrato? PDF Stampa E-mail
Scritto da Nicola Tartaglia   
martedì 02 agosto 2016

L’assegno bancario sbarrato è quello su cui traente o portatore appongono due sbarre parallele sulla faccia anteriore.

Una forma particolare di assegno bancario è l’assegno sbarrato, ossia il titolo che il traente o il portatore decidono di sbarrare.

Lo sbarramento è fatto con due sbarre parallele opposte sulla faccia anteriore.

Può essere generale o speciale:

– lo sbarramento è generale se tra le due sbarre non vi è alcuna indicazione o vi è la semplice parola “banchiere” o altra equivalente;

– lo sbarramento è speciale se tra le due sbarre è scritto il nome di un banchiere.

Lo sbarramento generale può essere trasformato in sbarramento speciale; ma questo non può essere trasformato in sbarramento generale.

La cancellazione dello sbarramento o del nome del banchiere si ha per non fatta.

L’assegno bancario con sbarramento generale non può essere pagato dal trattario che a un banchiere o a un cliente del trattario.

Un assegno bancario con sbarramento speciale non può essere pagato dal trattario che al banchiere designato, o, se questi è il trattario, a un suo cliente. Tuttavia il banchiere designato può servirsi per l’incasso di altro banchiere. Un banchiere non può acquistare un assegno sbarrato che da un suo cliente o da altro banchiere. Non può incassarlo per conto di altre persone tranne le anzidette.

Un assegno bancario con diversi sbarramenti speciali non può essere pagato dal trattario salvo il caso che si tratti di due sbarramenti, di cui uno per l’incasso a mezzo di una stanza di compensazione.

Il trattario o il banchiere che non osservi le precedenti disposizioni risponde del danno nei limiti dell’importo dell’assegno bancario (art. 40 L.A.).

Ai fini del pagamento di un assegno bancario sbarrato, la qualità di cliente della banca può essere riconosciuta soltanto al soggetto che abbia, precedentemente alla presentazione dell’assegno stesso, intrattenuto con la banca abituali rapporti di affari tipici del servizio bancario, onde non è sufficiente la mera conoscenza dell’identità della persona medesima (Cass., 29 luglio 1997, n. 7076).

IN PRATICA

L’assegno bancario sbarrato è quello su cui traente o portatore appongono due sbarre parallele sulla faccia anteriore. Si distingue in:

assegno bancario con sbarramento generale, ove tra le sbarre non vi è indicazione oppure vi è la parola “banchiere” o altra equivalente ed il trattario deve pagare a un banchiere o ad un cliente del trattario;

assegno bancario con sbarramento “speciale”, ove tra le sbarre vi è indicazione del nome di un banchiere e deve essere pagato al banchiere designato, o, se questi è il trattario, a un suo cliente.

 

 

 

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