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Cosa è la responsabilità patrimoniale del debitore? PDF Stampa E-mail
Scritto da Nicola Tartaglia   
giovedì 04 agosto 2016

La responsabilità del debitore e la garanzia del creditore: con l’espressione “responsabilità patrimoniale del debitore” tradizionalmente si intende l’assoggettabilità del patrimonio del debitore all’azione esecutiva promossa dal creditore.

Spesso ci si chiede cosa sia la responsabilità patrimoniale del debitore. La spiegazione è contenuta nel codice civile. L’art. 2740, comma 1, c.c. sancisce che “il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”.

Ciò significa che il creditore ha diritto di soddisfarsi, dopo aver fatto accertare dal giudice l’inadempimento, intraprendendo un’azione esecutiva su tutti i beni del debitore, compresi i beni entrati nel patrimonio dopo l’insorgere del credito.

Tutto il patrimonio del debitore costituisce infatti una garanzia generica del credito.

È poi previsto che le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.

Sono quindi vietate le clausole contrattuali che escludono la responsabilità del debitore e, comunque, le limitazioni della responsabilità derivanti da atti unilaterali del debitore.

Vi sono imitazioni della responsabilità previste dalle norme, si rammentano le seguenti disposizioni:

— art. 170 c.c.: i creditori non possono agire sui beni del fondo patrimoniale dei coniugi e sui frutti di esso, qualora il debito risulti contratto per bisogni estranei alla famiglia;

— art. 190 c.c.: i creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, soltanto qualora i beni della comunione non siano sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti;

— art. 326 c.c.: i creditori del genitore non possono in alcun modo rivalersi sui beni del figlio minore su cui questi abbiano l’usufrutto;

— art. 1558 c.c.: i creditori dell’accipiens non possono rivalersi sulle cose oggetto del contratto estimatorio, finché non venga pagato il prezzo delle stesse;

— art. 1923, comma 1, c.c.: le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario di un’assicurazione sulla vita non possono essere sottoposte ad azione esecutiva;

— art. 2117 c.c.: divieto per i creditori dell’imprenditore di rivalersi sui fondi da questi costituiti per la previdenza e l’assistenza dei lavoratori;

— art. 2305 c.c.: i creditori particolari del socio, finché dura la società, non possono chiedere la liquidazione della quota del socio debitore.

Anche il codice di procedura civile, con le previsioni di cui agli artt. 514 e ss. (beni impignorabili) e 545 (crediti impignorabili), pone ulteriori limitazioni al principio sancito nel primo comma dell’art. 2740 c.c.

Occorre comunque evidenziare come la garanzia dell’adempimento, che scaturisce dalla responsabilità patrimoniale del debitore genericamente intesa, non è affatto certezza assoluta per il creditore di potersi effettivamente soddisfare. Infatti, come già accennato, fin quando non siano oggetto di procedimenti esecutivi, i beni del debitore rientrano pienamente nella disponibilità di quest’ultimo. Pertanto egli può compiere atti di disposizione relativamente a detti beni e conseguentemente perdere o limitare i propri diritti sugli stessi. In questa eventualità al creditore non rimarrà che tentare di rivalersi sulle somme di denaro che il debitore avesse ricavato da tali atti di disposizione, ma non potrà vantare alcun diritto sulla cosa e quindi nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti dal debitore.

Potrà altresì accadere che un altro creditore sottoponga ad esecuzione i beni facenti parte del patrimonio del debitore. Anche in tal caso, salva la possibilità di intervento nell’esecuzione (qualora ne sussistano i requisiti di legge e questo avvenga nei modi e termini di legge), il creditore non potrà esercitare alcun diritto sui beni oggetto di esecuzione forzata.

In altre parole, la garanzia patrimoniale sancita dall’art. 2740 c.c. è una garanzia assolutamente generica, che non garantisce al creditore di veder soddisfatto il proprio credito.

Va precisato che tutti i creditori si trovano nella medesima situazione: la legge prevede infatti che, qualora vi siano più creditori, tutti abbiano eguale diritto di soddisfarsi sui beni del comune debitore (principio della parità di trattamento tra i creditori, cd. par condicio creditorum).

Tuttavia per permettere al creditore di avere la possibilità di assicurarsi maggiori garanzie di soddisfacimento del proprio credito, il legislatore ha previsto appositi strumenti: al creditore, che provvede a munirsi di uno di questi strumenti, la legge assicura una preferenza rispetto agli altri. Si tratta delle cd. garanzie reali e personali.

IN PRATICA

La garanzia patrimoniale del debitore accorda al creditore il diritto di soddisfarsi intraprendendo un’azione esecutiva su tutti i beni del debitore, compresi quelli entrati nel patrimonio dopo l’insorgere del credito; limitazioni di responsabilità sono ammesse solo nei casi stabiliti dalla legge.

Occorre, però, chiarire che la garanzia dell’adempimento, che nasce dalla responsabilità patrimoniale, non è certezza assoluta per il creditore di potersi effettivamente soddisfare. Infatti, prima dell’inizio del procedimento esecutivo, il debitore può liberamente disporre dei propri beni con atti di disposizione e, di conseguenza, il creditore non avrà, di norma, altra scelta che soddisfarsi su quanto ricavato da tali atti di disposizione.

Può anche capitare che altri creditori sottopongano ad esecuzione i beni del debitore e, secondo quanto previsto dal legislatore, tutti i creditori si trovano nella medesima situazione.

La legge, tuttavia, ha previsto appositi strumenti che assicurano ad alcuni creditori una preferenza rispetto agli altri.

 
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