Una guida per illustrare le regole da seguire nel caso si intendano pignorare le partecipazioni che il debitore possiede in una srl. Le quote che il debitore possieda in una o più società a responsabilità limitata (cioè, in sostanza, la partecipazione di cui il debitore sia titolare) possono essere pignorate dal creditore con una procedura che prevede prima la notificazione dell’atto di pignoramento al debitore ed alla società e poi l’iscrizione dell’atto stesso nel registro delle imprese. Come si esegue il pignoramento delle quote di una srl Se ci si domanda quale sia la procedura per il pignoramento di quote di una srl, si deve innanzitutto specificare che le regole di questo particolare pignoramento sono contenute in una norma specifica del Codice civile [1] che individua una procedura per certi versi unica ed avente caratteristiche specifiche che la distinguono da ogni altro pignoramento. Il creditore particolare del socio, infatti, potrà pignorare direttamente la partecipazione posseduta dal debitore notificando a lui ed alla società l’atto di pignoramento (a mezzo di ufficiale giudiziario) senza dover invece seguire le forme del cosiddetto pignoramento presso terzi che prevedono, al contrario, il necessario apporto di un soggetto terzo per individuare quale sia precisamente l’oggetto del pignoramento: in tal senso si è orientata la prevalente giurisprudenza [2]. L’atto di pignoramento, dunque, dovrà indicare le parti, i riferimenti al precedente titolo esecutivo (ad esempio un decreto ingiuntivo) e precetto, l’ingiunzione di astenersi dal disporre della partecipazione (cioè ad esempio venderla), l’indicazione specifica della partecipazione, l’ammontare nominale della quota da espropriare, la denominazione e la sede della società la cui partecipazione si sta pignorando. Successivamente alla notificazione, l’atto di pignoramento dovrà essere iscritto telematicamente nel registro delle imprese per poter essere opposto ai terzi (cioè per poter prevalere su eventuali successivi diritti di terzi sulla medesima partecipazione): l’onere di procedere all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto di pignoramento incombe sia sul creditore che sull’ufficiale giudiziario che ha eseguito la notificazione dell’atto al debitore ed alla società (ma è chiaro che sarà il creditore a dovervi provvedere). Infine, si ritiene che la competenza territoriale per la fase esecutiva spetti al tribunale (e, quindi, all’ufficiale giudiziario) del luogo dove si trova la sede della società [3]. Il pignoramento delle quote di una srl è disciplinato dal Codice civile. La vendita delle quote di una srl Successivamente al pignoramento (ed alla sua iscrizione nel registro delle imprese) seguirà la fase in cui le quote dovranno essere vendute. Il creditore dovrà innanzitutto presentare istanza di vendita entro 45 giorni dalla data di notifica del pignoramento (corredandola del certificato di iscrizione del pignoramento nel registro delle imprese e dell’atto costitutivo della società e di visura camerale per rendere semplice al giudice l’accertamento del valore nominale della partecipazione e l’individuazione di eventuali vincoli alla trasferibilità di essa). Se la quota pignorata risulta liberamente trasferibile, allora essa sarà venduta secondo le modalità previste per la vendita dei beni mobili [4]: ciò vuol dire che se la partecipazione ha valore nominale superiore ai ventimila euro sarà fissata un’udienza, altrimenti il giudice provvederà direttamente (senza udienza) a fissare le modalità di vendita (preferibilmente all’incanto) che, se avesse esito positivo, sarebbe seguita dal provvedimento di aggiudicazione (che sarebbe opportuno iscrivere nel registro delle imprese). Se la quota non fosse invece liberamente trasferibile, allora sarà sempre necessario fissare da parte del giudice l’udienza per verificare se si possa raggiungere un accordo tra le parti (debitore, creditore, e società) sulle modalità di vendita: in mancanza di accordo, la vendita avrà luogo all’incanto. Se, invece, l’accordo tra debitore, creditore e società fosse raggiunto, esso potrà riguardare le modalità della cessione, il prezzo ed il nominativo dell’acquirente e sarà poi sottoposto al giudice in udienza perché venga disposta l’aggiudicazione. La vendita delle quote di una srl avviene all’incanto. note [1] Art. 2471 cod. civ. [2] Cass., sent. n. 13903/2014. [3] Così Gasperini, L’espropriazione delle partecipazioni di società, in Le espropriazioni presso terzi, a cura di F. Auletta, Bologna, 2011, 494. [4] Art. 529 e ss. cod. proc. civ.
|