Io e mia moglie abbiamo costituito un fondo patrimoniale con la casa e siamo in regime di separazione dei beni. Alla morte di uno, il consorte conserva il diritto d’uso anche se c’è un tentativo di pignoramento? Nel rispondere alla richiesta è necessario premettere che il fondo patrimoniale è quel complesso di beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, destinato a far fronte ai bisogni della famiglia. La peculiarità del fondo patrimoniale attiene al regime giuridico cui i beni vincolati sono sottoposti. Più in particolare, i beni che costituiscono il fondo patrimoniale: · non possono essere alienati, ipotecati, dati in pegno o comunque vincolati se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione concessa dal giudice [1]; · non possono essere aggrediti dai creditori dei coniugi qualora essi fossero a conoscenza che il debito era stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia [2]; · i frutti provenienti dai beni del fondo possono essere utilizzati solo per i bisogni della famiglia. Il fondo patrimoniale può essere oggetto di azione revocatoria. Quest’ultima rientra tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale e legittima il creditore a chiedere che gli atti di disposizione del patrimonio del debitore, con i quali questi rechi pregiudizio al suo credito, vengano dichiarati inefficaci. La dichiarazione di inefficacia produce effetti soltanto in favore del creditore procedente in giudizio pur rimanendo l’atto di disposizione valido ed efficace nei confronti dei terzi. Il codice civile subordina l’esercizio dell’azione revocatoria all’esistenza di due presupposti: · l’eventus damni, cioè il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore dall’atto di disposizione patrimoniale; · la scientia damni, cioè la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni del creditore, oppure – qualora l’atto di disposizione patrimoniale sia anteriore al sorgere del credito – l’animus nocendi, cioè la dolosa preordinazione dell’operazione negoziale al fine di arrecare il pregiudizio indicato [3]. L’azione revocatoria si prescrive nel termine di cinque anni dalla data di compimento dell’atto di disposizione patrimoniale. È bene, inoltre, aggiungere che il fondo patrimoniale non ha durata illimitata nel tempo, bensì il codice civile prevede espressamente le ipotesi di scioglimento del fondo stabilendo che la destinazione dello stesso termina in presenza di uno dei seguenti casi: · annullamento del matrimonio; · scioglimento del matrimonio; · cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si ha scioglimento del matrimonio: · nel caso di morte di uno dei coniugi; · nel caso di separazione personale dei coniugi. Tuttavia è bene ricordare che, se vi sono figli minori, il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio. Premesso che con la morte di uno dei coniugi il fondo patrimoniale si scioglie e quindi non è più opponibile agli eventuali creditori per tutelare i propri beni da una possibile azione esecutiva, il quesito posto attiene alla possibilità del coniuge superstite di continuare ad abitare nella casa familiare dopo il decesso dell’altro coniuge. Ebbene, al coniuge superstite è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare nonché il diritto di uso sui beni mobili che la corredano, qualora la casa sia di proprietà del defunto o sia di proprietà comune. Dalla norma citata deriva la logica conseguenza che, se la proprietà dell’immobile adibito a residenza familiare è divisa in parti uguali tra i coniugi in regime di separazione coniugale, al momento della morte di uno, l’altro erediterà il diritto di abitazione sulla metà spettante al coniuge defunto. Il problema che si pone nel caso del lettore però è se il diritto di abitazione può essere fatto valere nei confronti dei creditori. Ebbene, poiché lui scrive che il regime patrimoniale adottato da lui e da sua moglie è quello della separazione dei beni, è opportuno precisare che, in costanza di tale regime, ciascuno dei coniugi risponde esclusivamente delle obbligazioni assunte personalmente, salvo che l’obbligazione sia stata assunta congiuntamente. Peraltro, i coniugi in regime di separazione dei beni ben possono decidere di acquistare un bene in comproprietà: in tal caso però non si sarà in presenza di una comunione legale bensì di una comunione ordinaria in base alla quale ciascun partecipante alla comunione è proprietario di una quota del bene di cui è titolare. In altre parole, nel caso di acquisto di un bene in comune, poiché ciascuno dei coniugi è proprietario solo di una quota del bene, è con quella quota che risponderà dei debiti contratti nei confronti dei terzi. L’unica eccezione è ravvisata dalla giurisprudenza nel caso di obbligazioni contratte da un coniuge per soddisfare bisogni primari della famiglia (quali, ad esempio, esigenze di salute di un figlio): in tal caso dell’obbligazione contratta risponderanno entrambi i coniugi. Di conseguenza, qualora il coniuge che muore per primo sia il debitore, i creditori potranno soddisfarsi soltanto sulla quota dell’immobile di proprietà del loro debitore e non sulla metà di cui è proprietario il coniuge superstite. È importante ricordare che il regime di separazione dei beni è opponibile ai creditori soltanto qualora sia stato debitamente trascritto a margine dell’atto di matrimonio. Quanto al diritto di abitazione che il coniuge superstite può vantare sulla quota del bene immobile dell’altro coniuge, secondo la disciplina dettata dal nostro codice civile il diritto di abitazione non è suscettibile di essere sottoposto ad ipoteca né può formare oggetto di pignoramento o di sequestro. Purtuttavia il creditore, al fine di soddisfare il proprio diritto, può sempre avviare un’azione esecutiva pignorando il bene immobile del proprio debitore sul quale grava un diritto di abitazione in favore di altro soggetto. In tale ipotesi le servitù iscritte dopo l’iscrizione di un’ipoteca non sono opponibili al creditore ipotecario: analoga regola vale per il creditore pignorante rispetto al quale hanno effetto solo gli atti di disposizione trascritti prima del pignoramento. Il legislatore precisa che la stessa disposizione si applica per i diritti di uso, di usufrutto e di abitazione. In altre parole, al fine di poter opporre al creditore pignorante il diritto di abitazione è necessario che la costituzione del diritto sia stata trascritta prima dell’inizio dell’azione esecutiva. In conclusione, qualora il coniuge superstite non sia il debitore, al fine di poter opporre il diritto di abitazione acquisito per successione ereditaria dell’altro coniuge, è necessario che proceda alla trascrizione dello stesso prima che il creditore avvii la procedura di pignoramento. In ultimo, che al fine di evitare di subentrare nella posizione del de cuius – ereditando quindi tutti i debiti – è opportuno che il coniuge superstite accetti l’eredità con beneficio d’inventario. Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Giovanna Pangallo note [1] Art. 168 cod. civ. [2] Art. 169 cod. civ. [3] Art. 2901 cod. civ. 22 ottobre 2017
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