Cartella di pagamento per posta privata: notifica nulla?
Scritto da Nicola Tartaglia   
domenica 26 giugno 2016

La notifica con l’agenzia privata di poste è valida solo se la cartella di pagamento è stata consegnata da Equitalia a Poste Italiane e quest’ultima si è poi rivolta alla società privata.

 

Ti è arrivata una cartella di Equitalia ma, anziché esserti stata consegnata dal postino, ti è arrivata da un corriere o un servizio di poste private? Ti stai chiedendo se è valida una notifica fatta in questo modo? La risposta è contenuta in una sentenza della Cassazione di pochi giorni fa [1].

Come avviene la notifica delle cartelle di pagamento

In linea generale la notifica delle cartelle di pagamento può avvenire:

·         o a mani dirette dell’interessato e, in tal caso, a consegnartela dovrà essere necessariamente un messo notificatore del Comune, un agente della polizia municipale o un ufficiale giudiziario;

·         oppure per posta e, in tal caso, a bussare al campanello dovrà essere il tradizionale postino di Poste Italiane.

Se la notifica della cartella avviene con la posta privata

In merito alla seconda modalità di notifica, quella per posta, la legge [1]impone che a consegnare il plico di Equitalia sia solo il cosiddetto “agente universale” ossia Poste Italiane. A quest’ultima società, infatti, lo Stato continua a riservare in via esclusiva gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie.

Esiste però un solo caso in cui la notificazione a mezzo posta è valida anche se il plico venga consegnato da un’agenzia privata di recapito: qualora sia stata proprio Poste Italiane – che abbia ricevuto la richiesta di notifica da parte di Equitalia – ad affidare la consegna della cartella di pagamento all’agenzia privata. In tal caso, infatti, l’attività di notifica rimane all’interno del rapporto tra l’Ente Poste e l’agenzia di recapito, e permane in capo a Poste Italiane la piena responsabilità per l’espletamento del servizio. Lo ha chiarito la Cassazione con una recente sentenza [2].

Cartella di pagamento consegnata da agenzia privata: è tutto nullo?

Assolutamente no, risponde la Cassazione. Poste Italiane, infatti, è libera di affidare a società private le sole attività materiali connesse alla notifica, mentre le attività in tema di certificazione della consegna continuano ad essere svolte dalla prima.

Il principio è dunque quello secondo cui la notificazione a mezzo posta, è valida anche se il plico sia consegnato al destinatario da un’agenzia privata di recapito, qualora il notificante si sia rivolto all’ufficio postale, e l’affidamento del plico all’agenzia privata sia avvenuto per autonoma determinazione dell’Ente Poste, al quale la legge continua a riservare in via esclusiva gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, perché in tal caso l’attività di recapito rimane all’interno del rapporto tra l’Ente Poste e l’agenzia di recapito, e permane in capo al primo la piena responsabilità per l’espletamento del servizio.

 

 [1] D.lgs. n. 261/1999.

[2] Cass. sent. n. 13073/16 del 23.06.2016.

 

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