Le cause legittime di prelazione, definizione, caratteri e disciplina giuridica |
Scritto da Nicola Tartaglia | |
giovedì 21 novembre 2013 | |
Le cause legittime di prelazione sono quelle che, derogando al principio secondo il quale i beni del debitore sono la comune garanzia dei creditori e chiunque ha uguale diritto di essere soddisfatto su di essi, autorizzano i creditori a favore dei quali ricorrono, ad essere soddisfatti a preferenza degli altri. Il privilegio costituisce garanzia patrimoniale su determinati beni del debitore in relazione alla causa del credito. Non è pattuito dalle parti come nel caso del pegno o dell’ipoteca, ma è tipizzato dalla legge stessa, che attribuisce questa prelazione a determinati tipi di crediti che sembrano degni di una maggiore tutela in via generale e astratta. Tra i crediti privilegiati l'ordine di preferenza è stato voluto dal legislatore (ex art. 2777 c.c. e seguenti). Quando ad esempio viene venduta una macchina utensile il venditore ha un privilegio per il pagamento del prezzo sulla macchina utensile stessa. Così chi riceve in deposito ha il privilegio per il pagamento dell’attività di custodia sulla cosa stessa finché essa è presso di lui. Questo privilegio è un diritto reale di garanzia e non esclusivamente una qualità del credito, essendo in linea di principio, opponibile ai terzi. Riguardo ai beni mobili, il pegno è preferito al privilegio speciale gravante su di essi, mentre sugli immobili il privilegio viene preferito all’ipoteca. I crediti per i contributi che hanno gli enti previdenziali, i crediti dei lavoratori per le retribuzioni da parte dei loro datori di lavoro, i crediti dello Stato per le imposte sono tutti crediti privilegiati. Il profilo della prelazione, è diverso dalla costituzione, e cioè della possibilità , per il creditore che abbia ricevuto la cosa in pegno, di farsi pagare con preferenza rispetto agli altri creditori del debitore. La consegna della cosa data in pegno comporta lo spossessamento del proprietario ed assolve la funzione di porre i terzi nella condizione di rendersi conto che si tratta di cosa della quale l'alienante non ha la piena disponibilità. In rapporto alla custodia della cosa il creditore occupa posizione corrispondente a quella di un depositario (ex art. 2790 c.c.), non la può usare, salvo che l'uso sia necessario alla sua conservazione. Quando si tratta di pegno di crediti, è un contratto che si perfeziona solo con la notificazione del pegno al debitore del credito dato in pegno oppure con l'accettazione da parte di questo con scrittura avente data certa. Il pegno di titoli di credito è pegno del titolo quale cosa mobile, non del diritto menzionato sul titolo, e lo si costituisce con la consegna del titolo. Il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nelle forme richieste per il loro trasferimento, ad esempio, per il pegno di quote di società a responsabilità limitata, con l'annotazione nel libro dei soci. La moderna configurazione dell’ipoteca come garanzia reale su cosa altrui è il punto di equilibrio raggiunto fra le opposte esigenze di tutela del credito e di libertà nella circolazione dei beni. fungere da garanzia di un credito. Si distingue dal pegno per l’oggetto (ex art. 2810 c.c.), che può essere costituito da: A differenza del pegno, non è necessario lo spossesso del bene, il godimento rimane al proprietario (debitore).
Nulla vieta che il valore economico dell'ipoteca possa essere maggiore dell'ammontare del debito. L’ ipoteca legale, può essere iscritta, anche contro la volontà del debitore, nei casi previsti dalla legge. Ciascun coerede sugli immobili dell'eredità, a garanzia del pagamento del conguaglio in danaro spettantegli. Lo Stato sui beni dell'imputato o della persona civilmente responsabile del reato, a garanzia del pagamento delle pene pecuniarie, del rimborso delle spese processuali e delle spese di mantenimento del condannato in carcere. (Fonte Diritto.IT) |