Concorsi |
Scritto da Nicola Tartaglia | |
domenica 15 dicembre 2013 | |
Concorso dirigenti Agenzia delle Entrate. Il Consiglio di Stato manda alla Corte Costituzionale 26 novembre 2013
La questione concerne l’appello della celebre pronuncia del Tar Lazio – n.7636/2011-che ha bloccato le nomine a dirigenti, presso diversi uffici dell’ Agenzia delle Entrate, nei confronti di numerosi funzionari – esattamente 767! – che, pur avendo ricevuto l’incarico a termine per l’espletamento delle funzioni dirigenziali, non avevano svolto il concorso previsto per legge e, quindi, erano privi della relativa qualifica; la nomina si porrebbe dunque in contrasto con i principi di cui agli artt. 19 e 52 del d. lgs. n. 165/2001 e risulterebbe affetta da nullità assoluta. La questione è rilevante: qualora venissero dichiarati nulli gli incarichi dirigenziali suddetti potrebbe discenderne la correlata nullità di tutti gli atti e provvedimenti emanati da tali “invalidi” dirigenti. Nelle more della insorta controversa giudiziaria, il legislatore ha cercato di rimediare all’operato dell’Agenzia delle Entrate con l’art. 8 comma 24, legge 44/2012, con il quale si autorizza l’attribuzione di incarichi dirigenziali a funzionari della stessa Agenzie mentre è in corso l’espletamento dei concorsi; ed inoltre si fanno salvi gli incarichi “già affidati” a funzionari privi di qualifica dirigenziale. La “sanatoria” legislativa però non convince i Giudici di Palazzo Spada che con sentenza n. 5451/2013 del 18.11.2013 hanno rimesso gli atti alla Corte Costituzionale. (Fonte Giurdanella.it) Fallimento delle società partecipate: la Cassazione dice sì 27 novembre 2013 La Corte di Cassazione -con sentenza n. 22209/2013- ammette la fallibilità di una s.r.l. – partecipata al 51% dall’Ente Locale- costituita per gestire smaltimento e stoccaggio dei rifiuti. A sostegno della decisione i seguenti rilievi: - Non osta alla dichiarazione d’insolvenza il pericolo relativo alla possibile interruzione del servizio pubblico essenziale; infatti, la stessa legge fallimentare prevede strumenti specifici per la gestione provvisoria della società fallita. - Gli impianti necessari alla prosecuzione del servizio rimangono di proprietà pubblica: così, nonostante la procedura fallimentare, l’Ente pubblico proprietario potrebbe affidare ad altri soggetti terzi la gestione dei servizi senza interrompere il servizio. Ma soprattutto: se l’ente locale sceglie di avvalersi dello strumento privatistico della società di capitali per la gestione dei servizi, dovrà necessariamente accollarsi i rischi legati all’insolvenza delle stesse. Questo il principio di diritto degli Ermellini: Deve dunque concludersi, secondo quanto è stato correttamente rilevato in dottrina, che la scelta del legislatore di consentire l’esercizio di determinate attività a società di capitali — e dunque di perseguire l’interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico — comporta anche che queste assumano i rischi connessi alla loro insolvenza, pena la violazione principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che con esse entrano in rapporto ed ai quali deve essere consentito di avvalersi di tutti gli strumenti di tutela posti a disposizione dall’ordinamento, ed attesa la necessità del rispetto delle regole della concorrenza, che impone parità di trattamento tra quanti operano all’interno di uno stesso mercato con le stesse forme e con le stesse modalità”.(Fonte Giurdanella.it)
|